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Spese straordinarie: rimborso dovuto anche senza il preventivo accordo

(a cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)

I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 316 bis c.c.).

L’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli è un obbligo di legge inderogabile ed irrinunciabile. Esso è parte integrante della responsabilità genitoriale, ovvero dell’insieme di diritti e doveri che sorgono in capo ai genitori per il solo fatto della procreazione.

Contribuire al mantenimento dei figli significa provvedere non soltanto ai bisogni strettamente alimentari della prole, ma a tutte le necessità di cura ed educazione dei figli, e dunque alle esigenze abitative, scolastiche, sanitarie, sociali, ricreative, sportive, ecc.

L’assegno di mantenimento versato dal genitore non collocatario è comprensivo delle spese ordinarie ma non di quelle straordinarie, che invece dovranno essere versate di volta in volta nella misura stabilita con il provvedimento di separazione o divorzio.

Il codice civile non contiene una espressa definizione del concetto di spesa straordinaria. Per tale motivo nel corso degli ultimi anni la maggior parte dei Tribunali italiani ha predisposto protocolli di “linee guida per le spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti”. Tali protocolli si occupano di individuare singolarmente tutte le possibili spese straordinarie nonché le definiscono come quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo) o voluttuaria (requisito funzionale). Tali spese inoltre, vengono suddivise in quelle che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori e quelle che invece necessitano obbligatoriamente del preventivo consenso. Quest’ultime devono essere richieste per iscritto all’altro genitore il quale è tenuto a manifestare il proprio motivato dissenso entro un termine prestabilito, il cui difetto verrà inteso come consenso alla richiesta.

Nonostante le linee guida chiare e ben definite e le numerose pronunce emesse negli anni che sottolineavano e ribadivano l’obbligo del preventivo consenso sulle spese straordinarie, che pertanto si rendeva necessario ai fini del rimborso da parte del genitore che non le aveva anticipate, negli ultimi anni la Suprema Corte di Cassazione ha emesso provvedimenti di orientamento opposto.    

Con una recente ordinanza, emessa in data 24 febbraio 2021 n. 5059/21, agli Ermellini è stato sottoposta una questione che vedeva due genitori separati il cui marito, così come disposto dal provvedimento della separazione, doveva contribuire oltre al mantenimento ordinario anche alle spese straordinarie dei figli nella misura del 50%. Visto il mancato rimborso delle spese scolastiche e mediche la moglie chiedeva il rimborso della metà delle spese sostenute ed il tribunale emetteva decreto ingiuntivo, opposto dal marito e rigettato in primo grado. Il gravame del genitore non collocatario veniva poi rigettato anche dalla Corte d’Appello, avverso la cui sentenza il marito proponeva ricorso in Cassazione.

Letto il ricorso, analizzati i motivi di impugnazione, nonostante l’assenza della preventiva concertazione tra i genitori, la Suprema Corte, disattendendo l’orientamento maggioritario, ha affermato che in capo al genitore collocatario, in alcuni casi, non sussiste alcun obbligo di richiedere l’autorizzazione preventiva all’altro genitore per la determinazione delle spese straordinarie da effettuare nell’interesse del figlio.

La Corte ha infatti chiarito che il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie quando non ha tempestivamente manifestato il proprio motivato dissenso, inoltre che in caso di mancato accordo preventivo tra i genitori e di rifiuto del rimborso della quota spettante da parte del genitore che non le ha anticipate “la valutazione dell’esistenza in concreto dei motivi di dissenso spetta al giudice di merito” il quale dovrà tenere in considerazione l’interesse del figlio, le abitudini della famiglia nell’educazione dei figli nonché la sostenibilità delle spese in relazione alle condizioni economiche dei genitori e al tenore di vita della famiglia.

Il ricorso del genitore non collocatario è stato quindi rigettato in quanto secondo la Corte di Cassazione i giudici di appello avevano correttamente verificato l’effettività delle spese sostenute dal genitore collocatario e l’infondatezza delle ragioni di dissenso dell’altro genitore rispetto alle decisioni di iscrivere i figli a scuole private e di portarli a visite mediche private, tenendo conto sia degli interessi dei figli e delle abitudini dei genitori nell’educazione degli stessi sia dell’agiato tenore di vita della famiglia.
Si può quindi affermare che qualora la spesa straordinaria effettuata è conforme al tenore di vita della famiglia, anche in assenza di accordo, il genitore che non le ha anticipate è obbligato al rimborso della quota a lui spettante.

Author Profile

Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.

Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.