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DICHIARABILE LO STATO DI ADOTTABILITA’ SOLO SULLA BASE DI VALUTAZIONI CONCRETE ED ATTUALI SULL’IMPOSSIBILITA’ DI RECUPERO DEI GENITORI

L’approfondimento odierno trae spunto dalla decisione n. 27999/2024 della Corte di Cassazione con cui, in tema di dichiarazione di adottabilità dei minori, è stato rimarcato il principio secondo cui l’irreversibilità del recupero della totale idoneità genitoriale e l’eventuale necessità di recisione di ogni rapporto tra genitori e figli devono essere valutate, in base a dati concreti, dopo la verifica da parte del giudice di merito dell’utile praticabilità di interventi di sostegno diretti a rimuovere le particolari situazioni di difficoltà o disagio familiare.

Il caso di specie trae origine da una decisione con cui il Tribunale per i Minorenni di Catania dichiarava lo stato di adottabilità di tre minori. Nella prima fase del procedimento i minori, a causa del grave degrado in cui vivevano e dell’incapacità dei genitori di accudirli – la madre era affetta da epilessia e da un ritardo mentale medio e il padre era in una condizione di forte disagio in quanto privo di lavoro, alloggio e riferimenti familiari – venivano collocati in una comunità mamma-bambino con divieto di allontanamento e consegna dei minori senza autorizzazione ed incontri. Successivamente, a seguito dell’indagine personologica svolta sul padre, il Tribunale per i Minorenni autorizzava i rientri dei minori e della madre presso la casa familiare. Dopo la nascita della terza figlia, l’accertamento della compromissione psichica della madre ed alcuni episodi di maltrattamenti perpetrati dalla stessa verso i figli, l’Autorità Giudiziaria disponeva il collocamento secretato dei soli minori in comunità educativa ovvero in famiglie disponibili ad accoglierli a scopo solidaristico ovvero in casa-famiglia con divieto di visite dei genitori biologici. Nel proseguo del procedimento il Tribunale: acquisiva le relazioni dei Servizi Sociali, della Comunità e del percorso psicologico; richiedeva al Servizio di NPI un’approfondita valutazione sui nonni materni e sul nuovo nucleo costituito dal padre con la nuova compagna; disponeva CTU al fine di valutare le competenze genitoriali della nuova coppia e dei nonni materni. All’esito della consulenza venivano sentiti in audizione le famiglie affidatarie dei minori, la tutrice, i responsabili del Servizio Sociale e della NPI, il padre dei minori insieme alla compagna. Successivamente il Tribunale per i Minorenni chiedeva un’integrazione della consulenza tecnica con riferimento alla situazione personologica, sanitaria e sociale attuale dei minori ed all’esito pronunciava sentenza in cui dichiarava che il padre e la di lui compagna avevano scarsa consapevolezza della complessità della situazione dei bambini, i quali avevano bisogni specifici e richiedevano un accudimento molto impegnativo.

Il padre dei minori impugnava la sentenza chiedendo il rinnovo della consulenza tecnica.

Rigettata tale istanza e sentiti in audizioni secretate il responsabile della Comunità presso la quale era collocato il primogenito e l’affidataria ove erano collocati gli altri due figli, sulla base delle sole risultanze della CTU esperita in primo grado, la Corte di Appello di Catania confermava la decisione del Tribunale per i Minorenni ritenendo provato lo stato di abbandono in cui versavano i minori a fronte dell’accertata ed irreversibile incapacità paterna di svolgere adeguatamente il ruolo genitoriale considerata anche la mancanza di una valida rete familiare in grado di supportarlo nell’esercizio della responsabilità genitoriale.

Avverso tale decisione il padre proponeva ricorso per Cassazione per quattro motivi in cui denunciava: la mancata predisposizione di progetti di intervento volti a sostenere il padre nell’esercizio delle funzioni genitoriali; la mancata valutazione da parte della Corte di Appello dell’attualità e concretezza dello stato di abbandono; la mancata motivazione in merito al rigetto dell’istanza di rinnovazione della CTU volta ad accertare le attuali competenza genitoriali e la situazione personologica, sociale e sanitaria dei minori; la violazione del diritto di difesa e contraddittorio in occasione dell’audizione secretata del responsabile della comunità e dell’affidataria dei minori.

Nel dichiarare fondati i primi tre motivi di impugnazione, la Corte di Cassazione chiariva che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudice, nel valutare la situazione di abbandono, deve fondare il proprio convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini e approfondimenti riferiti al presente e tenendo conto della volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori stessi. Questo comporta da una parte che il giudice di merito deve disporre interventi di sostegno diretti a rimuovere le situazioni di difficoltà e disagio familiare e dall’altra che la dichiarazione dello stato di adottabilità è legittima solo quando, a seguito del fallimento dei suddetti tentativi, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriale in tempi compatibili con la necessità dei minori di crescere in contesto familiare stabile.

Nel caso di specie, la Cassazione rinveniva che la Corte di Appello di Catania non si era attenuta a tali principi con riferimento all’attualità della valutazione del padre e al previo esperimento di tentativi di sostegno e recupero della genitorialità. I giudici di secondo grado, infatti, nella propria motivazione avevano valorizzato solo la situazione esistente prima dell’allontanamento dei minori dai genitori e dell’interruzione dei rapporti con gli stessi senza esplicitare le ragioni che avevano portato al divieto degli incontri padre-figli. Gli Ermellini eccepivano dunque che la valutazione negativa della Corte catanese era basata su comportamenti risalenti nel tempo e qualificati come mai rivisitati dal padre senza però precisare in modo puntuale le ragioni poste a fondamento di tale convincimento, dando semplicemente atto della presenza di limiti cognitivi e intellettivi del padre, ma al contempo del di lui cambiamento di vita che lo aveva portato a non trovarsi più in stato di indigenza.

La Corte di Cassazione evidenziava, inoltre, che l’unico incombente istruttorio assolto era quello relativo alle audizioni di coloro presso i quali erano collocati i minori senza, invece, effettuare alcuna indagine sull’eventuale evoluzione delle ritenute gravi carenze personologiche del padre e senza considerare che la CTU era stata esperita oltre due anni prima rispetto all’emissione dell’impugnata sentenza.

Infine, gli Ermellini eccepivano la mancanza di qualsivoglia indicazione sia delle tempistiche degli avvenimenti e sia degli interventi a sostegno del padre, nonostante tali aspetti siano comunque da considerarsi fondamentali nella ponderazione e valutazione dell’evolversi dei comportamenti del padre.

Alla luce di tutto quanto esposto, la Corte di Cassazione affermava la carenza dell’istruttoria effettuata dalla Corte di Appello di Catania e ribadiva che, a differenza di quanto accaduto nel caso di specie, l’irreversibilità del recupero della totale idoneità genitoriale e l’eventuale necessità di recisione di ogni rapporto tra genitori e figli devono essere valutate, in base a dati concreti, dopo la verifica da parte del giudice di merito dell’utile praticabilità di interventi di sostegno diretti a rimuovere le particolari situazioni di difficoltà o disagio familiare.

(A cura della Dottoressa Elisa Cazzaniga)

DICHIARABILE LO STATO DI ADOTTABILITA’ SOLO SULLA BASE DI VALUTAZIONI CONCRETE ED ATTUALI SULL’IMPOSSIBILITA’ DI RECUPERO DEI GENITORI

L’approfondimento odierno trae spunto dalla decisione n. 27999/2024 della Corte di Cassazione con cui, in tema di dichiarazione di adottabilità dei minori, è stato rimarcato il principio secondo cui l’irreversibilità del recupero della totale idoneità genitoriale e l’eventuale necessità di recisione di ogni rapporto tra genitori e figli devono essere valutate, in base a dati concreti, dopo la verifica da parte del giudice di merito dell’utile praticabilità di interventi di sostegno diretti a rimuovere le particolari situazioni di difficoltà o disagio familiare.

Il caso di specie trae origine da una decisione con cui il Tribunale per i Minorenni di Catania dichiarava lo stato di adottabilità di tre minori. Nella prima fase del procedimento i minori, a causa del grave degrado in cui vivevano e dell’incapacità dei genitori di accudirli – la madre era affetta da epilessia e da un ritardo mentale medio e il padre era in una condizione di forte disagio in quanto privo di lavoro, alloggio e riferimenti familiari – venivano collocati in una comunità mamma-bambino con divieto di allontanamento e consegna dei minori senza autorizzazione ed incontri. Successivamente, a seguito dell’indagine personologica svolta sul padre, il Tribunale per i Minorenni autorizzava i rientri dei minori e della madre presso la casa familiare. Dopo la nascita della terza figlia, l’accertamento della compromissione psichica della madre ed alcuni episodi di maltrattamenti perpetrati dalla stessa verso i figli, l’Autorità Giudiziaria disponeva il collocamento secretato dei soli minori in comunità educativa ovvero in famiglie disponibili ad accoglierli a scopo solidaristico ovvero in casa-famiglia con divieto di visite dei genitori biologici. Nel proseguo del procedimento il Tribunale: acquisiva le relazioni dei Servizi Sociali, della Comunità e del percorso psicologico; richiedeva al Servizio di NPI un’approfondita valutazione sui nonni materni e sul nuovo nucleo costituito dal padre con la nuova compagna; disponeva CTU al fine di valutare le competenze genitoriali della nuova coppia e dei nonni materni. All’esito della consulenza venivano sentiti in audizione le famiglie affidatarie dei minori, la tutrice, i responsabili del Servizio Sociale e della NPI, il padre dei minori insieme alla compagna. Successivamente il Tribunale per i Minorenni chiedeva un’integrazione della consulenza tecnica con riferimento alla situazione personologica, sanitaria e sociale attuale dei minori ed all’esito pronunciava sentenza in cui dichiarava che il padre e la di lui compagna avevano scarsa consapevolezza della complessità della situazione dei bambini, i quali avevano bisogni specifici e richiedevano un accudimento molto impegnativo.

Il padre dei minori impugnava la sentenza chiedendo il rinnovo della consulenza tecnica.

Rigettata tale istanza e sentiti in audizioni secretate il responsabile della Comunità presso la quale era collocato il primogenito e l’affidataria ove erano collocati gli altri due figli, sulla base delle sole risultanze della CTU esperita in primo grado, la Corte di Appello di Catania confermava la decisione del Tribunale per i Minorenni ritenendo provato lo stato di abbandono in cui versavano i minori a fronte dell’accertata ed irreversibile incapacità paterna di svolgere adeguatamente il ruolo genitoriale considerata anche la mancanza di una valida rete familiare in grado di supportarlo nell’esercizio della responsabilità genitoriale.

Avverso tale decisione il padre proponeva ricorso per Cassazione per quattro motivi in cui denunciava: la mancata predisposizione di progetti di intervento volti a sostenere il padre nell’esercizio delle funzioni genitoriali; la mancata valutazione da parte della Corte di Appello dell’attualità e concretezza dello stato di abbandono; la mancata motivazione in merito al rigetto dell’istanza di rinnovazione della CTU volta ad accertare le attuali competenza genitoriali e la situazione personologica, sociale e sanitaria dei minori; la violazione del diritto di difesa e contraddittorio in occasione dell’audizione secretata del responsabile della comunità e dell’affidataria dei minori.

Nel dichiarare fondati i primi tre motivi di impugnazione, la Corte di Cassazione chiariva che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudice, nel valutare la situazione di abbandono, deve fondare il proprio convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini e approfondimenti riferiti al presente e tenendo conto della volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori stessi. Questo comporta da una parte che il giudice di merito deve disporre interventi di sostegno diretti a rimuovere le situazioni di difficoltà e disagio familiare e dall’altra che la dichiarazione dello stato di adottabilità è legittima solo quando, a seguito del fallimento dei suddetti tentativi, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriale in tempi compatibili con la necessità dei minori di crescere in contesto familiare stabile.

Nel caso di specie, la Cassazione rinveniva che la Corte di Appello di Catania non si era attenuta a tali principi con riferimento all’attualità della valutazione del padre e al previo esperimento di tentativi di sostegno e recupero della genitorialità. I giudici di secondo grado, infatti, nella propria motivazione avevano valorizzato solo la situazione esistente prima dell’allontanamento dei minori dai genitori e dell’interruzione dei rapporti con gli stessi senza esplicitare le ragioni che avevano portato al divieto degli incontri padre-figli. Gli Ermellini eccepivano dunque che la valutazione negativa della Corte catanese era basata su comportamenti risalenti nel tempo e qualificati come mai rivisitati dal padre senza però precisare in modo puntuale le ragioni poste a fondamento di tale convincimento, dando semplicemente atto della presenza di limiti cognitivi e intellettivi del padre, ma al contempo del di lui cambiamento di vita che lo aveva portato a non trovarsi più in stato di indigenza.

La Corte di Cassazione evidenziava, inoltre, che l’unico incombente istruttorio assolto era quello relativo alle audizioni di coloro presso i quali erano collocati i minori senza, invece, effettuare alcuna indagine sull’eventuale evoluzione delle ritenute gravi carenze personologiche del padre e senza considerare che la CTU era stata esperita oltre due anni prima rispetto all’emissione dell’impugnata sentenza.

Infine, gli Ermellini eccepivano la mancanza di qualsivoglia indicazione sia delle tempistiche degli avvenimenti e sia degli interventi a sostegno del padre, nonostante tali aspetti siano comunque da considerarsi fondamentali nella ponderazione e valutazione dell’evolversi dei comportamenti del padre.

Alla luce di tutto quanto esposto, la Corte di Cassazione affermava la carenza dell’istruttoria effettuata dalla Corte di Appello di Catania e ribadiva che, a differenza di quanto accaduto nel caso di specie, l’irreversibilità del recupero della totale idoneità genitoriale e l’eventuale necessità di recisione di ogni rapporto tra genitori e figli devono essere valutate, in base a dati concreti, dopo la verifica da parte del giudice di merito dell’utile praticabilità di interventi di sostegno diretti a rimuovere le particolari situazioni di difficoltà o disagio familiare.

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