Contrasti tra genitori? Interviene il Giudice!
(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)
I genitori discutono sulla scuola da far frequentare ai figli? Su interventi medici o trattamenti terapeutici? Sul diritto di visita? Sulla residenza o sulla iscrizione dei figli al catechismo? L’uno ostacola l’accesso del figlio all’altro?
Con la legge 54/2006, che ha introdotto nel nostro ordinamento il principio generale dell’affido condiviso, la c.d. bigenitorialità a cui il minore ha diritto, la pari dignità dei genitori nella condivisione delle responsabilità per l’esercizio congiunto della responsabilità e dell’amministrazione, è stato altresì introdotto l’art. 709 ter c.p.c. “Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni”.
La disposizione di cui all’art. 709 ter c.p.c. completa quella di cui all’art. 337 ter, comma terzo, c.c. che prevede, nel caso di figli affidati ad entrambi i genitori in regime condiviso che “le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute … sono assunte di comune accordo…. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice … qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento”.
In particolare, per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento, si prevede che è competente il giudice del procedimento in corso. Si pensi, dunque, al caso in cui pende tra le stesse parti giudizio di separazione, divorzio ovvero di regolamentazione dei diritti/doveri inerenti genitori non coniugati, l’istanza ex art. 709 ter c.p.c. si andrà a proporre all’interno dello stesso giudizio già istaurato. Per i procedimenti di modifica, invece, è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
Una volta presentato il ricorso, le parti vengono convocate dinnanzi al Giudice che adotta i provvedimenti ritenuti opportuni e, in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, il Giudice può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente: invitare il genitore ad astenersi da specifiche condotte e/o avvisarlo che in caso di reiterazione delle predette condotte potrebbero essere adottate sanzioni più gravose. L’ammonimento generalmente viene disposto per punire le condotte dei genitori che ostacolano o impediscono al minore nel diritto a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con l’altro genitore.
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell’articolo 614 bis. Ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., in presenza di un provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro (si pensi al caso tipico del diritto di visita che compete al genitore non collocatario), il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
Come è evidente, non è certo semplice ottenere l’esatto adempimento di quelle obbligazioni che non hanno un contenuto economico quali, ad esempio, l’osservanza del diritto di visita, ovvero di non fare frequentare al figlio determinati ambienti o persone. Lo stesso Giudice Tutelare che ha potere di vigilare sull’esatto adempimento dei provvedimenti emessi a tutela dei minori non ha poteri decisori o coercitivi. Pertanto si ammette il ricorso all’art. 614 bis c.p.c. prevedendo una sanzione per ogni giorno di ritardo nell’adempimento o per ogni violazione del provvedimento.
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. La condanna al pagamento della sanzione amministrativa in capo al genitore inadempiente o che attua un comportamento pregiudizievole al figlio non ha natura afflittiva punitiva ma si pone come strumento per far desistere tale genitore da comportamenti pregiudizievoli in danno al figlio minore.
Sanzionabile ex art. 709 ter c.p.c., il comportamento di un genitore il quale pretende che la comunicazione con l’altro genitore avvenga solo tramite i rispettivi avvocati (Trib. Pavia, 19 dicembre 2017).
Sanzionabile ex art. 709 ter c.p.c., l’atteggiamento ostruzionistico di un genitore rispetto all’accesso del minore all’altro genitore e riguardo all’attuazione dei provvedimenti assunti dal giudice circa i medesimi rapporti (Cass. civ. n. 13400/2019; Trib. Cosenza, 7 novembre 2019).
In tema di autorizzazione a sottoporre i figli minori a vaccini obbligatori in caso di contrasto tra genitori, è stata ritenuta ammissibile la domanda ex art. 709 ter c.p.c. trattandosi di risolvere un conflitto tra i genitori su di una questione di rilevante interesse per la vita dei minori.
Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.
Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.
È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.