AFFIDO SUPER ESCLUSIVO: DA VALUTARE L’EFFETTIVO INTERESSE DEL MINORE.
(A cura della Dott.ssa Elisa Cazzaniga)
Con l’ordinanza n. 32058 del 10 dicembre 2025 la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi in tema di affido super esclusivo affermando che “il giudice di merito, nel disporre un regime di “super affido esclusivo” deve motivare in modo rigoroso e approfondito circa la corrispondenza di tale misura al preminente interesse del minore, soprattutto quando essa comporti uno sradicamento repentino dal contesto familiare e dalla figura genitoriale di riferimento, tenendo conto delle specifiche condizioni di un minore autistico, delle risultanze istruttorie, non potendo limitarsi a mere affermazioni di idoneità del genitore affidatario o acriticamente alle relazioni dei servizi sociali. La motivazione deve essere puntuale e non apparente, e deve valutare concretamente l’impatto della misura sul minore, in particolare quando si discosti dalle indicazioni della CTU e dei servizi sociali.”
La vicenda trae origine dalla sentenza con cui il Tribunale di Busto Arsizio aveva pronunciato il divorzio dei coniugi disponendo l’affido super esclusivo del minore al padre, con collocamento presso quest’ultimo con conseguente assegnazione della casa familiare, la regolamentazione delle viste materne, l’incarico ai Servizi Sociali di monitorare il nucleo con obbligo di relazionare semestralmente al Giudice Tutelare, il mantenimento diretto dei figli da parte di ciascun genitore, il rigetto della domanda divorzile avanzata dalla moglie e la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni ai figli.
Il Tribunale spiegava di aver scelto il regime dell’affido super esclusivo – che ricordiamo essere un regime di origine giurisprudenziale derogativo rispetto all’ordinario affido condiviso – in ragione dell’incapacità della madre di esercitare le proprie funzioni genitoriali in modo da assicurare una corretta ed equilibrata gestione condivisa dei figli. Nel corso del giudizio infatti, la signora aveva mantenuto una condotta ostativa e ostruzionistica che aveva comportato la bocciatura del primo figlio, poi divenuto maggiorenne, a causa delle eccessive assenze; aveva rifiutato di accettare le difficoltà del secondogenito per il quale i medici avevano formulato una diagnosi di sospetto autismo, interrompendo i rapporti con gli specialisti della UONPIA con insulti e minacce ai medici e agli assistenti sociali ed impendendo al figlio di ricevere le cure e il sostegno necessari; non aveva minimante collaborato con il Servizio Sociale e con il Curatore Speciale del minore, non aveva osservato le prescrizioni impartite dall’Autorità Giudiziaria e boicottava ogni tentativo di mediazione o intervento terapeutico disposto dai professionisti coinvolti nel caso.
Per tali ragioni, il Tribunale di Busto Arsizio, nonostante la CTU avesse concluso per l’affido del minore al Servizio Sociale, il mantenimento del collocamento del minore presso la madre e la ripresa del percorso di coordinazione genitoriale, disponeva l’affido super esclusivo al padre e il collocamento del bambino presso quest’ultimo.
La madre impugnava la decisione avanti la Corte di Appello di Milano che, dopo aver sentito tutte le parti ed essere venuta a conoscenza delle difficoltà manifestate dal minore dopo il trasferimento presso il padre, emetteva un Decreto Provvisorio con il quale in via transitoria ristabiliva il collocamento del minore presso la madre e l’affido all’Ente del Comune di residenza con le corrispondenti limitazioni della responsabilità genitoriale con riguardo alle scelte relative a scuola, salute e regolamentazione delle visite paterne.
Successivamente, all’esito dell’istruttoria e sentite nuovamente tutte le parti, la Corte di Appello di Milano rilevava che la madre non era stata in grado di collaborare per l’attuazione delle prescrizioni di cui al decreto provvisorio ed era dimostrata indisponibile ad accettare qualsiasi proposta del Servizio Sociale sia in ambito sanitario che scolastico e che ogni tentativo di tutela del minore o di mediazione per la presa di coscienza dell’importanza anche della figura paterna era stato vano. Vista, invece, la disponibilità paterna a prendersi cura del figlio, la Corte milanese riteneva la figura paterna quella più idonea all’affido e al collocamento e confermava dunque la decisione del Tribunale di primo grado.
La madre proponeva ricorso per Cassazione affidato a sei motivi trattati congiuntamente dalla Corte.
In particolare, la signora denunciava la violazione delle norme sull’affidamento del figlio e la violazione del dovere di motivazione per aver la Corte di Appello adottato una motivazione apparente, fondata su un acritico recepimento dell’ultima relazione depositata dal Servizio Sociale e senza dar conto della corrispondenza tra la decisione assunta a tutela della bigenitorialità e al prevalente interesse del minore senza considerare e motivare a proposito dell’impatto sul bambino di una misura drastica come il repentino allontanamento dall’ambiente domestico e dalla figura materna.
La Corte ha accolto il ricorso sul punto evidenziando in primo luogo che in materia di affidamento il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice è quello dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando il genitore che appaia più idoneo a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo e ad assicurare il miglior sviluppo del minore. L’individuazione del genitore deve essere effettuata sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità di padre e madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, basandosi su elementi concreti come le modalità di svolgimento del ruolo genitoriale in passato, valutando le capacità di relazione affettiva, di attenzione, comprensione, disponibilità ad un rapporto assiduo, la personalità del genitore, le consuetudini di vita e l’ambiente che può mettere a disposizione del minore. Sul punto la Corte di Cassazione ha precisato che tale valutazione si deve compiere nel merito ed è dunque inammissibile in sede di legittimità.
Tuttavia, gli Ermellini hanno affermato che la violazione del diritto alla bigenitorialità da parte del genitore che ostacola i rapporti del figlio con l’altro genitore (anche ponendo in essere condotte che integrino gravi forme di abuso psicologico) e la conseguente necessità di garantire l’attuazione di tale diritto, non impongono necessariamente la pronuncia di decadenza del genitore malevolo dalla responsabilità genitoriale e l’allontanamento del minore dalla sua residenza. Queste sono, infatti, misure estreme che rendono necessaria la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tali rimedî incontrino, nel caso concreto, un limite nell’esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale aveva sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita.
Richiamando anche precedenti pronunce, la Cassazione ha evidenziato che l’affido cd super esclusivo è un istituto di creazione giurisprudenziale che, a differenza dell’affido esclusivo, il genitore non affidatario viene escluso dalla partecipazione alle decisioni anche di maggiore interesse del minore e costituisce dunque una determinazione fortemente limitativa dell’esercizio della responsabilità genitoriale. Per questo motivo deve essere valutata ed accertata la contrarietà all’interesse del bambino dell’affidamento all’altro genitore per ogni decisione riguardante minore. Deve essere provato qualcosa in più rispetto a quanto necessario per l’affido esclusivo, che si ricorda essere già una deroga rispetto all’affido condiviso. La Corte di Cassazione ha chiarito che questo “quid pluris” è costituito dalla prova di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario.
Tutte queste valutazioni erano state compiutamente effettuate e motivate dalla Corte di Appello di Milano.
Tuttavia, gli Ermellini hanno evidenziato che la Corte territoriale ha invece omesso di valutare sia gli effetti sul minore del disposto collocamento presso il padre, in contesto familiare pressoché sconosciuto, avendo il minore sempre vissuto con madre e fratello maggiore, sia il trauma allo sviluppo fisico-cognitivo del minore, undicenne affetto da spettro dell’autismo, del repentino trasferimento.
La Corte di Appello di Milano aveva, infatti, solamente affermato senza ulteriori argomentazioni che, sulla base delle relazioni dei Servizi Sociali, i comportamenti materni erano drammaticamente pregiudizievoli e che, stante la manifestata disponibilità del padre ad occuparsi del figlio, l’affido super esclusivo del minore al padre e il collocamento presso quest’ultimo erano una soluzione compatibile con l’interesse preminente del ragazzino.
I Giudici di legittimità cassavano dunque con rinvio alla Corte di Appello di Milano per le opportune valutazioni sulla rispondenza dell’affido super esclusivo al padre con collocamento presso questi rispetto all’interesse del minore.
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