La moglie è obbligata a restituire il 50% del mutuo cointestato al marito che dopo la separazione ha continuato a pagarlo per intero
(A cura dell’Avv. Angela Brancati)
La moglie deve restituire la propria quota parte di mutuo cointestato al marito quando questi continua a pagarlo interamente anche dopo l’intervenuta separazione. Il marito dopo la frattura coniugale doveva ritenersi liberato dalle obbligazioni nascenti con il matrimonio in ragione degli obblighi solidaristici di cui all’art. 143 c.c.: è quanto deciso dal Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, con la sentenza pubblicata lo scorso 26 novembre 2024.
Due coniugi in costanza di matrimonio acquistavano in comunione legale quella che sarebbe divenuta la loro casa familiare, accendendo un mutuo cointestato in capo ad entrambi nella misura del 50% ciascuno. Venuta meno la convivenza a causa della frattura coniugale, tuttavia, il marito anche all’indomani dell’udienza presidenziale del febbraio 2006 e fino al termine dell’anno 2021 aveva continuato per l’intero a corrispondere all’istituto mutante tutte le rate come sempre fatto anche in costanza di matrimonio poiché gravanti su un conto corrente intestato unicamente all’uomo.
Convintosi di non dover più corrispondere la quota spettante alla moglie, nel 2022 la conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Taranto chiedendo, mediante apposita azione di regresso la restituzione di tutte le somme che lo stesso aveva interamente corrisposto alla banca mutuante per il pagamento del mutuo gravante sull’abitazione familiare anche per la quota ad essa spettante dopo l’intervenuta separazione tra i due. L’attore adduceva che la moglie essendo coobbligata in solido avrebbe dovuto provvedere alla restituzione della propria quota parte.
La donna si costituiva in giudizio adducendo di aver già corrisposto fin dalla intervenuta separazione la propria quota parte di mutuo. In particolare, la ex moglie sosteneva che la sentenza di separazione giudiziale che confermava le statuizioni dell’Ordinanza Presidenziale ricomprendesse nella somma a titolo di mantenimento sia per sé che per i due figli anche la percentuale che la moglie avrebbe dovuto versare a titolo di 50% di mutuo.
A differenza di quanto sostenuto dalla convenuta, la quale pur non contestando la solidarietà nell’obbligazione forniva un’interpretazione del tutto discrezionale della sentenza di separazione, il Tribunale di Taranto non ravvisava dalla lettura di quest’ultima alcun inciso relativamente all’accollo da parte della donna, né tantomeno un’imposizione dell’onere a carico integrale del solo marito, quale contributo al mantenimento del coniuge o dei figli.
Il Giudice aggiungeva altresì che il Collegio, nell’ambito del giudizio di separazione avesse escluso che il tema relativo alla restituzione delle rate del mutuo potesse trovare ingresso dovendo essere risolto nelle altre e competenti sedi. La tesi sostenuta dalla convenuta non poteva pertanto essere in alcun modo sostenibile.
Considerata l’assenza di statuizioni sul tema nella sentenza di separazione, il Tribunale di Taranto adito si soffermava ad esaminare pertanto la questione sotto il profilo della ripetibilità delle somme da parte di un coniuge per l’adempimento di tutte quelle obbligazioni contratte in costanza di matrimonio e in funzione dello stesso. L’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità sosteneva che non dovevano considerarsi ripetibili e quindi il coniuge non avrebbe potuto pretendere la restituzione di tutte quelle somme pagate da uno solo di essi a titolo di ratei di mutuo contratto da entrambi per l’acquisito della casa coniugale cointestata. La ripetibilità avrebbe potuto essere richiesta – come nel caso di specie- solo una volta intervenuta la frattura dell’unione coniugale e quindi la separazione laddove uno dei due coniugi come fatto fino ad allora, avesse continuato a pagare interamente le rate anche per la quota parte dell’altro.
La non ripetibilità trovava spiegazione nell’obblighi di natura materiale e morale nascenti con il matrimonio ai sensi dell’art. 143 c.c. secondo la quale ciascun coniuge è tenuto a provvedere ai bisogni della famiglia in maniera proporzionale alle proprie capacità reddituali e patrimoniali. Tra gli obblighi la giurisprudenza di legittimità era pacifica nel ritenere che il pagamento integrale del mutuo rientrasse tra questi.
Solo a far data dalla separazione, pertanto, tali obblighi venivano meno, ripristinandosi le tipiche regole in materia di diritto civile e in particolare di obbligazioni solidali, salvo la volontà di uno dei due coniugi di voler integralmente accollarsi il mutuo ovvero laddove taccolo fosse stato previsto dall’Autorità Giudiziaria. Non ravvisando nel caso di specie ciascuna delle suddette circostanze, il Tribunale di Taranto accoglieva la richiesta del marito e disponeva che la convenuta gli rimborsasse metà delle rate anticipate dall’uomo all’indomani dell’emissione dell’Ordinanza Presidenziale nell’ambito della quale veniva sciolta la comunione legale tra i coniugi.
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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Parma nel 2016, con tesi in diritto diritto amministrativo.
Successivamente ha svolto il tirocinio ex art. 73 DL 79/2013 presso il Tribunale per i Minorenni di Milano dove ha coltivato il proprio interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia. Dal maggio 2018 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio.
Dal novembre 2019 ha conseguito il titolo di Avvocato e ad oggi appartiene al Foro di Milano.