NON PERDE L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE LA MAMMA CHE SPESSO PERNOTTA DAI NONNI
(A cura della Dottoressa Elisa Cazzaniga)
“In tema di separazione personale dei coniugi, l’allontanamento infrasettimanale dalla casa familiare per cinque giorni lavorativi, ove determinato da ragioni di lavoro e di accudimento di un figlio minore, non è connotato dal carattere di stabilità che integra la condizione essenziale per la revoca dell’assegnazione della casa familiare”. Questo il principio contenuto nella decisione n. 22726 emessa dalla Corte di Cassazione in data 12 agosto 2024.
La vicenda trae origine da un decreto del Tribunale di Lecce con cui, provvedendo su un ricorso per separazione, veniva disposto l’affido condiviso del minore e il di lui collocamento prevalente presso la madre con conseguente assegnazione della casa familiare di proprietà del padre.
L’uomo, contrario a tale decisione, proponeva reclamo avanti la Corte di Appello motivando che il bambino non viveva da tempo nella casa familiare d non aveva stabilito alcun legame con l’abitazione paterna poiché ivi aveva vissuto per brevissimi periodi quando era pressoché neonato. Inoltre, l’uomo evidenziava che anche nei mesi prima della separazione il nucleo familiare si ritrovava nella casa solo nei fine settimana e nei periodi in cui lui stesso rientrava presso l’abitazione. Il padre infatti, lavorava fuori sede e nei giorni di lontananza madre e figlio si trasferivano presso l’abitazione dei nonni materni poiché il bambino necessitava di particolari cure difficili da dedicargli in solitaria.
La Corte di Appello di Lecce, alla luce di tali allegazioni, modificava l’ordinanza revocando l’assegnazione della casa coniugale alla moglie e aumentando l’assegno a carico del marito da € 150,00 a € 450,00 mensili. La Corte territoriale motivava la propria decisione in ragione della brevità e non continuità dei peridi in cui il bambino aveva risieduto presso la casa di proprietà del padre. Per tale motivo la Corte riteneva che quell’abitazione non avesse costituito per il bambino habitat domestico familiare e conseguentemente non potesse considerarsi integrato il presupposto per l’applicazione dell’istituto dell’assegnazione della casa familiare. Veniva inoltre data rilevanza alla circostanza per cui il minore non viveva più con i genitori presso la casa familiare da oltre un anno al tempo della decisione.
A fronte della revoca, la donna proponeva ricorso per cassazione ove vedeva accolte le proprie doglianze.
Con il primo motivo di impugnazione la moglie lamentava che la Corte territoriale non avrebbe indagato l’effettivo interesse del minore ritenendo prevalente il diritto di proprietà del padre e negando il carattere di “casa familiare” all’abitazione. Secondo la donna, inoltre, il giudice del reclamo aveva valorizzato erroneamente la circostanza per cui saltuariamente madre e figlio avevano pernottato presso la casa dei nonni materni durante le trasferte lavorative dell’uomo in ragione della patologia da cui era affetto il minore e degli aspetti neurologici da tenere sotto controllo costante. Sul punto la donna ribadiva che il tempo trascorso presso i nonni materni era meramente occasionale e che il bambino aveva vissuto presso la casa familiare dalla nascita, avvenuta nel mese di giugno 2020, sino al settembre 2020 e poi ancora dal mese di aprile 2021 al successivo mese di settembre.
Il secondo motivo di doglianza era inerente alla motivazione circa la breve durata della permanenza del minore presso la casa, ritenuta irragionevole ed illogica dalla difesa della donna. La Corte territoriale aveva infatti non aveva considerato i seguenti aspetti: a) al momento della cessazione della convivenza il bambino aveva poco più di un anno e conseguentemente non aveva comparato gli otto mesi di permanenza con la tenera età del bambino; b) i pernotti dai nonni materni erano occasionali e determinati dalla necessità che qualcuno, in assenza del padre per motivi di lavoro, aiutasse la giovane madre a gestire le eventuali manifestazioni neurologiche del bambino; c) il minore non viveva più presso la casa familiare in ragione dell’insorta crisi tra i genitori.
La Corte di Cassazione riteneva fondati i motivi di impugnazione affermando che la Corte di Appello di Lecce non aveva fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di assegnazione della casa familiare.
I giudici di legittimità hanno ribadito che il godimento della casa è attribuito tenendo conto prioritariamente dell’interesse dei figli a continuare a vivere nel proprio habitat domestico, che l’assegnazione della casa è finalizzata unicamente alla tutela dei bambini e che non può essere disposta come se fosse una componente dell’assegno di mantenimento.
Alla luce dei principi giurisprudenziali, spiegavano gli Ermellini, la Corte territoriale avrebbe dovuto rispondere a tre quesiti: al momento di interruzione della convivenza, il nucleo aveva utilizzato l’abitazione quale centro di aggregazione familiare? La famiglia aveva vissuto presso la casa coniugale in modo costante e gli allontanamenti di madre e figlio erano stati solo saltuari? La ragione dell’allontanamento infrasettimanale aveva acquisito peculiare rilevanza?
Nel rispondere a queste domande la Corte di Appello di Lecce si discostava dai principi giurisprudenziali consolidati. I giudici di secondo grado infatti, pur ammettendo che la casa di proprietà dell’uomo era già adibita a casa coniugale sin dalla nascita del minore, non consideravano che la giurisprudenza di legittimità ritiene che l’allontanamento infrasettimanale dalla casa familiare per cinque giorni lavorativi – ove determinato da ragioni di lavoro e accudimento del figlio minore – non è connotato dal carattere di stabilità necessario per la revoca dell’assegnazione.
La Corte di Cassazione nel cassare la sentenza della Corte di Appello leccese evidenziava inoltre, che gli spostamenti anche prolungati presso i nonni non trasformano la di loro casa in abitazione coniugale soprattutto nei casi in cui il nucleo madre-padre-figlio si ricostituisce per mesi nell’immobile familiare nel corso dei weekend.
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