fbpx

Blog

Home  /  DIRITTI DEI MINORI   /  Niente affido del cane se non si prova l’esistenza di un legame affettivo con l’animale

Niente affido del cane se non si prova l’esistenza di un legame affettivo con l’animale

(A cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)

Negli ultimi anni, i Giudici italiani sono spesso sollecitati ad occuparsi del destino dell’animale domestico in caso di separazione o divorzio poiché nel nostro ordinamento manca una norma specifica che dia loro delle specifiche indicazione.

Se è pacifica la convalida da parte dei Tribunali di un accordo raggiunto dalle parti – ratificato in una scrittura privata ovvero nel verbale di separazione o sentenza di divorzio – che preveda l’assegnazione e la regolamentazione degli obblighi economici degli animali domestici poiché non contrasta con i principi di ordine pubblico, in caso di litigio invece, alcuni Tribunali ritengono di non potersi pronunciare essendo tale argomento non regolato dal legislatore.

Quando la domanda è ritenuta ammissibile, i Giudici affrontano la questione assimilandola alla disciplina stabilita per l’affidamento dei figli minori. Ecco allora che in presenza di figli piccoli della coppia, alcuni giudici hanno deciso di affidare il cane al coniuge assegnatario della casa familiare e posto che la normativa pone come punto centrale l’interesse del minore, in caso di mancato accordo tra i genitori, il giudice ha tenuto conto del legale affettivo tra l’animale e il bambino; in assenza di figli, invece, hanno deciso tenendo conto e valutando il rapporto dell’animale con gli ex coniugi decidendo l’affido dell’animale a chi sapeva e poteva prendersene cura con le giuste attenzioni.

Il Tribunale di Foggia ha deciso di affidare il cane a uno dei due coniugi, con diritto di visita all’altro per alcune ore durante determinate giornate e quello di Cremona, invece, sempre in pendenza di una separazione, ha concesso l’affido condiviso del cane, con la suddivisione delle spese al 50% per il mantenimento.

Il caso arrivato in questo mese di aprile 2023 all’attenzione della Cassazione, prende avvio dopo il venir meno di una breve relazione amorosa durata quattro mesi, nel corso della quale era stato acquistato un cagnolino, stante il divieto dell’uomo manifestato alla ex compagna, di avere con sé l’animale a periodi alterni.

Visto l’atteggiamento dell’uomo, la donna intraprendeva un giudizio avanti il Tribunale di Padova, chiedendo che venisse accertata la sua qualità di comproprietaria del cane, acquistato nel corso della relazione affettiva stabile intercorsa tra le parti, nonché lo scioglimento della relativa comunione con affidamento dell’animale e risarcimento dei danni, emotivi e patrimoniali.

Si costituiva l’ex compagno negando la sussistenza della comunione sull’animale e chiedendo di respingere ogni domanda articolata dalla donna. Il Tribunale di Padova accoglieva parzialmente la domanda della donna, ritenendo dimostrata la proprietà del cane in capo all’uomo ma riconoscendo, nell’interesse dell’animale, il diritto della donna a frequentarlo.

La decisione scontentava la coppia: la donna insisteva per l’affidamento del cane con “modalità condivisa” mentre l’uomo non accettava neppure il calendario di minima frequentazione. Sulle suddette domande si esprimeva la Corte d’Appello confermando la decisone di primo grado.

La donna non si dava per vinta e depositava ricorso in Cassazione affermando che la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso il suo diritto di proprietà sul cane senza ammettere l’interrogatorio formale richiesto ai fini della dimostrazione della comproprietà dell’animale.

Con l’ordinanza 24 marzo 2023, n. 8459 la cassazione rigettava il ricorso della donna perché inammissibile.

Secondo gli Ermellini il Giudice ha il potere discrezionale di ammettere o meno i mezzi di prova proposti dalle parti; esso non è tenuto ad ammetterli qualora li ritenga superflui e nel caso di specie la documentazione prodotta dall’uomo era copiosa e provava il di lui acquisto dell’animale, la sua assicurazione, il rilascio dei documenti attestanti la proprietà, le numerose prestazioni di cura dell’animale da parte del veterinario sempre da lui pagate. La donna, invece, si era limitata a rappresentazioni fotografiche del cane che, tuttavia, non erano ritenute in grado neppure di provare la possibile sussistenza di una famiglia di fatto tra le parti, che non avevano neppure mai convissuto e la relazione era stata molto breve.

Ma la negazione del diritto di visita della donna non era stata espresso sulla base non della insussistenza della coppia di fatto, ma sulla carenza della prova dell’instaurazione di un rapporto significativo tra la ricorrente e il cane, vista la breve relazione sentimentale che l’aveva legata al suo padrone. Si legge nella sentenza: “La coppia B. -F. non costituiva famiglia nemmeno di fatto, nè era definibile quale nucleo familiare in cui l’animale si trovava inserito. Si trattava di una relazione sentimentale molto breve che non aveva condotto le parti nemmeno alla convivenza. (…) Al di là della circostanza pacifica che la frequentazione della sig.ra F. con il cane, nell’ambito della sua relazione sentimentale con il sig. B., si sia limitata a circa 4 mesi, l’appellata non ha provato che, nonostante il breve periodo, si sia instaurato con l’animale un rapporto tale da far presumere che le possa essere riconosciuto un diritto di visita nei confronti dell’animale”).

Questa sentenza si conferma in linea con molte altre precedenti sentenza di merito. Ricordiamo quella del Tribunale di Sciacca, decreto 19 febbraio 2019 che stabilisce espressamente che “In mancanza di accordo tra i coniugi, il giudice della separazione può disporre l’assegnazione dell’animale domestico in via esclusiva alla parte che assicuri il miglior sviluppo possibile dell’identità del cane o del gatto, oppure in via alternata a entrambi i coniugi, a prescindere dall’eventuale intestazione risultante dal microchip, nonché regolamentare gli aspetti economici (spese veterinarie e straordinarie) legati alla sua cura e al suo mantenimento.”

Author Profile

Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

Author Profile

È Avvocato Collaborativo del Foro di Milano, componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini Onlus, membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’AIADC ( Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo) nonché delle IACP ( International Academy of Collaborative Professionals), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) ed iscritta nell’elenco avvocati specializzati all’assistenza legale delle donne vittime di violenza (BURL – Serie ordinaria n.46 17.11.2016).