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L’instaurazione di una nuova convivenza con un’altra persona non comporta automaticamente la perdita dell’assegno divorzile

(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)

L’assegno divorzile è quel contributo economico che l’ex coniuge è obbligato a corrispondere a favore dell’altro coniuge quando questo ultimo non dispone dei mezzi adeguati ovvero si trova in una situazione di oggettiva impossibilità a procurarseli.  Al fine di quantificare il quantum del contributo il giudice deve effettuare una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi. La funzione dell’assegno divorzile è quella di riconoscere il ruolo ed il contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale.

Il diritto a ricevere il suddetto importo decade per diverse cause, tra le quali troviamo il passaggio a nuove nozze da parte del beneficiario del contributo economico ovvero l’instaurazione di una nuova convivenza.

In punto instaurazione di una nuova convivenza e automatica cessazione del diritto a ricevere l’assegno divorzile è tornata a pronunciarsi la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 22 febbraio 2023.

In tale occasione gli Ermellini hanno ribadito l’importantissimo principio secondo cui la ricostruzione dell’assegno divorzile sulla base di un criterio non più soltanto assistenziale, ma anche compensativo – perequativo comporta un temperamento del principio della perdita automatica ed integrale del diritto all’intero assegno di divorzio all’instaurarsi di una nuova convivenza.

E’ stato infatti affermato che, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell’attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa: a tal fine il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.

Il caso oggi in esame ha inizio avanti la Corte d’Appello di Roma che revocava l’assegno divorzile, disposto dal Tribunale di Roma in sede di divorzio, disposto a carico di un marito a favore dell’ex coniuge. In particolare – esaminate le relazioni investigative dalle quali emergeva in capo all’ex coniuge la costituzione di un legame pluriennale caratterizzato da ufficialità e da una quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di convivenza effettiva e tale da sottendere l’esistenza di un rapporto affettivo caratterizzato da mutua assistenza morale e materiale e da tendenziale stabilità – la Corte Territoriale affermava l’automatica revoca del diritto della ex moglie a continuare a percepire l’assegno divorzile. Secondo la Corte infatti l’effettiva convivenza di fatto aveva valenza decisiva nel decidere sulla spettanza o meno dell’assegno divorzile, a fronte del legame stabile indice di un progetto comune di vita.

La signora non appena venuta a conoscenza della pronuncia della Corte d’Appello ricorreva immediatamente in Corte di Cassazione e senza contestare il legame stabile costruito con un altro uomo, contestava la decisione della Corte d’appello sotto il profilo degli effetti del suddetto legame nel senso di una automatica revoca dell’assegno divorzile.

La Corte di Cassazione accogliendo il ricorso della signora, ripercorreva il precedente indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’instaurazione di una nuova convivenza dell’ex coniuge facesse decadere automaticamente ogni solidarietà coniugale con l’effetto della cessazione del diritto a ricevere l’assegno divorzile. Tale orientamento, afferma la Corte, è però stato superato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 32918/2021 che sancisce il principio secondo cui l’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno, in relazione alla sua componente compensativa. In tema di assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell’attualità di mezzi adeguati me impossibilitato a procurarseli-per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.

Tale orientamento ha pertanto e indubbiamente escluso ogni automatismo tra instaurazione di un nuovo progetto di vita e la perdita dell’assegno divorzile.

Visto pertanto il principio di diritto ormai consolidato la Corte di Cassazione, evidenziando che la Corte d’Appello non si era conformata al canone di giudizio, accoglieva il ricorso della signora.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.

Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.