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La moglie ha diritto all’assegno divorzile se ha permesso al marito di realizzarsi professionalmente

(a cura dell’Avv. Maria Zaccara)

L’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 29195 del 20 ottobre 2021 ha confermato alla moglie, anche se economicamente autosufficiente, il diritto a percepire l’assegno divorzile dal momento che la stessa durante il matrimonio si era sempre dedicata alla famiglia e aveva, così, permesso al marito di potersi realizzare professionalmente.

Il caso oggi in esame trae origine dalla pronuncia della Corte d’Appello di Roma che, in parziale accoglimento dell’appello della moglie, le aveva riconosciuto un assegno divorzile pari ad €1.200,00.

Avverso tale Sentenza, il marito ha proposto ricorso per Cassazione lamentando che la Corte d’Appello non aveva applicato il principio della recente sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, che consente il riconoscimento di un assegno di mantenimento in funzione assistenziale, se un coniuge sia privo di mezzi adeguati e vi sia l’impossibilità di procurarseli e, in funzione equilibratrice-perequativa, ove lo squilibrio economico-patrimoniale delle parti dipenda da scelte di conduzione della vita familiare condivise dai coniugi con sacrifici e rinunce professionali e reddituali, profili insussistenti nel caso di specie, dal momento che la moglie aveva sempre svolto la professione di insegnante in una scuola pubblica e, pertanto, era economicamente indipendente.

I Giudici di legittimità, in primo luogo, specificano il recente orientamento della Suprema Corte secondo cui “la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo, che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà, e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza, secondo un parametro astratto, ma in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, e, conseguentemente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, in particolare, tenendo conto delle aspettative professionali, ed economiche eventualmente sacrificate.”

Nel caso di specie gli Ermellini ritengono che i giudici di merito abbiano correttamente applicato tali criteri non considerando il livello di autosufficienza economica secondo un parametro astratto, bensì e appunto, in concreto, tenendo conto del contributo fornito dalla moglie alla realizzazione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge.

Proprio in tale quadro i Giudici di merito hanno valorizzato il lungo periodo di convivenza tra i coniugi di ventitrè anni, durante i quali il marito aveva potuto dedicarsi alla propria realizzazione professionale e conseguente aumento dei propri redditi, beneficiando effettivamente delle attenzioni e cure prestate dalla moglie alla figlia e alla casa familiare.

In ogni caso la Corte d’Appello, aveva valutato anche la circostanza che la moglie, avendo comunque svolto in pieno il proprio lavoro di insegnante, non aveva sacrificato aspettative professionali in ragione delle maggiori incombenze familiari, tanto che aveva ridotto da € 1.500,00 mensili ad € 1200,00 mensili l’assegno divorzile che le era stato riconosciuto in primo grado.

A tal proposito gli Ermellini confermano che “il mancato sacrificio di aspettative professionali ed economiche del coniuge cd. debole può incidere sulla componente perequativa-riequilibratrice dell’assegno di mantenimento prevedendone una riduzione ma non un azzeramento laddove risulti, come nel caso di specie, che il coniuge abbia con le proprie maggiori incombenze familiari comunque contribuito, oltre alla realizzazione della vita familiare, al successo professionale ed economico dell’altro coniuge e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale di tale coniuge.”

Per tali motivi ha rigettato il ricorso.

Author Profile

Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.

Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.