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La pensione di reversibilità può essere riconosciuta all’ex coniuge divorziato?

(a cura dell’Avv. Angela Brancati)

A chi e in che misura spetta la pensione di reversibilità quando a concorrere siano insieme l’ex coniuge divorziato e il coniuge superstite? Il coniuge superstite è l’unico legittimato a percepire l’assegno previdenziale o può concorrere con l’ex coniuge divorziato beneficiario dell’assegno divorzile alla data del decesso?

Prima di dare una risposta ai quesiti, occorre brevemente trattare dell’istituto in questione e dei presupposti in presenza dei quali i legittimati possono ottenere la pensione di reversibilità o una sua quota nel caso di concorso fra gli stessi.

Trattasi di un istituto che permette ai prossimi congiunti del defunto e, in primo luogo, alla moglie di percepire una somma a titolo previdenziale da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale laddove il defunto sia stato un lavoratore dipendente o autonomo iscritto alla gestione INPS ovvero già percettore di una pensione erogata dal medesimo ente.

Tra i soggetti aventi diritto a percepire la pensione di reversibilità o una quota di essa la legge elenca: il coniuge, il coniuge separato, il coniuge divorziato, la parte di un’unione civile, i figli e coloro i quali sono ad essi equiparati, i nipoti, i genitori e infine i fratelli celibi e le sorelle nubili. Occorre far riferimento alla prima categoria di soggetti legittimati ossia quella del coniuge, in quanto se il coniuge separato non desta particolari perplessità, è importante approfondire l’argomento con riferimento al coniuge divorziato.

Non ogni coniuge divorziato è, infatti, legittimato a beneficiare della pensione di reversibilità o di una quota di essa. La legge sul divorzio sancisce che solo in presenza di tre condizioni sorge tale diritto in capo al coniuge divorziato, il quale deve essere in primo luogo già beneficiario di un assegno divorzile versato con cadenza periodica dal coniuge defunto, non deve essere passato a nuove nozze e infine il rapporto di lavoro fonte del trattamento previdenziale deve essere sorto prima della sentenza di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio. Solo in presenza di tali requisiti, il coniuge è destinatario della pensione di reversibilità. Ai fini della determinazione della quota della pensione, inoltre, si aggiunge come sia necessario guardare agli anni di vita coniugale trascorsi insieme, non rilevando l’eventuale periodo intercorso tra la separazione e il divorzio. Il riconoscimento di tale diritto, tuttavia, non può dirsi automatico in capo al coniuge divorziato, il quale sarà onerato di adire il Tribunale che accerterà i presupposti e riconoscerà l’eventuale spettanza della pensione.

Con riferimento a quanto appena esposto, la Corte di Cassazione con una recente ordinanza tratta il tema della pensione di reversibilità quando a concorrere siano l’ex coniuge divorziato e il coniuge superstite. In particolare, il Tribunale di Roma dopo aver accertato la spettanza in capo ad entrambe le mogli di una quota della pensione di reversibilità del marito defunto, attribuiva alla prima, ossia alla ex moglie divorziata la quota del 70% e alla seconda, ossia la moglie superstite la restante quota del 30%. Avverso tale sentenza, quest’ultima proponeva impugnazione dinanzi la Corte d’Appello che rigettando le pretese dell’appellante e a sostegno della decisione di primo grado dava rilevanza ad una serie di circostanze dirimenti nell’accertamento del diritto e della  determinazione delle quote.

In particolare, i Giudici di secondo grado valutarono da un lato la durata dei matrimoni, 36 anni il primo e 2 anni il secondo e dall’altro le condizioni economiche e la capacità lavorativa delle potenziali beneficiarie. Sulla base di tale analisi la Corte d’Appello rigettava, pertanto, il ricorso confermando la ripartizione delle quote così come effettuata dal Giudice di prime cure.

Avverso tale decisione la medesima appellante ricorreva per Cassazione, contestando come la Corte territoriale avesse considerato, ai fini della quantificazione della durata del matrimonio, anche tutto il periodo di circa 10 anni intercorrente tra la data del provvedimento di separazione e quella del divorzio. La ricorrente, invero, si doleva del fatto che la Corte d’Appello avesse dato rilievo alla durata meramente legale del vincolo coniugale e non anche a quella effettiva trascorsa unitamente alla prima moglie, escludendo di fatto il periodo di convivenza con il nuovo coniuge attestato da un certificato di residenza comune alla nuova formata coppia e lamentando, infine, come non fosse stata opportunamente valutata la migliorata capacità reddituale dell’ex coniuge divorziato.

La Corte di Cassazione pur dichiarando inammissibile il ricorso poiché i motivi di questo non facevano altro che censurare la ricostruzione delle risultanze probatorie, al fine di ottenere dal giudice di legittimità una diversa valutazione delle circostanze fattuali, ad esso inibite per legge, precisava in ogni caso come la Corte d’Appello si fosse correttamente attenuta ai principi di diritto in tema di pensione di reversibilità avendo opportunamente valutato “la durata del matrimonio, l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, senza mai confondere, però, la durata delle convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, nè individuare nell’entità dell’assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all’ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso”. (Cass. Ordinanza 14383/2021)

Author Profile

Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Parma nel 2016, con tesi in diritto diritto amministrativo.

Successivamente ha svolto il tirocinio ex art. 73 DL 79/2013 presso il Tribunale per i Minorenni di Milano dove ha coltivato il proprio interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia. Dal maggio 2018 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio.

Dal novembre 2019 ha conseguito il titolo di Avvocato e ad oggi appartiene al Foro di Milano.