fbpx

Blog

Home  /  DIRITTO DI FAMIGLIA   /  Cognome paterno ai figli: retaggio di una concezione patriarcale della famiglia e della antica potestà maritale
cognome

Cognome paterno ai figli: retaggio di una concezione patriarcale della famiglia e della antica potestà maritale

(a cura dell’Avv. Alice Di Lallo)

I genitori, di comune accordo, possono trasferire, al momento della nascita, al figlio il solo cognome materno?

Al momento, no! e questo, secondo la Corte Costituzionale, è illegittimo perché viola il diritto all’uguaglianza tra uomo e donna.

La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 18 depositata l’11 febbraio 2021, ha sollevato, disponendone la trattazione davanti a sé, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 262, primo coma, c.c. nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l’attribuzione alla nascita al figlio del cognome paterno, ravvisando un contrasto con il diritto alla identità personale (art. 2 Cost); con l’uguaglianza tra uomo e donna (art. 3 Cost.) nonché con gli artt. 8 e 14 della Convenzione Europea per i diritti umani che tutelano rispettivamente il diritto al rispetto della vita privata e familiare ed il diritto a non esser discriminati.

In particolare, l’art. 262 c.c., in tema di Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio, prevede che se il riconoscimento del figlio è stato effettuato contemporaneamente da entrami i genitori, il figlio assume il cognome del padre.

Nel silenzio del legislatore, questa in commento è una pronuncia sicuramente importante ed innovativa che segue la sentenza n. 286 del 2016 che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 262 primo comma c.c. nella parte in cui non consentiva ai genitori, sulla base di un accordo comune, di attribuire ai figli, alla nascita, anche il cognome materno (postposto a quello del padre), prendendo atto che – in assenza di accordo espresso – sarebbe prevalso, in ogni caso, il cognome paterno.

In questo caso, invece, la volontà comune dei genitori era quella di attribuire alla figlia il solo cognome materno: in particolare, la vicenda giunge innanzi alla Consulta da una coppia non sposata, genitori di una bambina, a cui era stato attribuito al momento della nascita il solo cognome della madre. Il Tribunale di Bolzano, adito dal Pubblico Ministero per la rettifica dell’atto di nascita, promuove giudizio di legittimità della norma nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno.

Secondo il Tribunale rimettente, l’acquisizione del cognome alla nascita avviene unicamente “sulla base di una discriminazione fondata sul sesso dei genitori, anche in presenza di una diversa volontà comune degli stessi”, scelta che altro non è che un retaggio di una concezione patriarcale della famiglia e della potestà maritale che è ancora insita nel nel nostro ordinamento e che, tuttavia, non è più compatibile con il principio costituzionale e sovrannazionale di parità tra uomo e donna.

La stessa Corte Europea dei Diritto umani (Cusan e Fazzo c. Italia) ha ravvisato una violazione da parte dell’Italia dei diritti umani per aver impedito ai genitori di attribuire al figlio, alla nascita, il cognome della madre anziché quello del padre, stante la discriminazione ingiustificata tra genitori, basata sul sesso.

Interessanti per un futuro e auspicabile intervento del legislatore in materia le riflessioni della Corte Costituzionale: l’uguaglianza garantisce l’unità familiare mentre è la diseguaglianza a metterla in pericolo. “L’unità si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti tra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità”.

Anche con riguardo al figlio, la previsione della prevalenza del cognome paterno e l’irrilevanza agli accordi tra genitori se optano per l’attribuzione di quello materno ledono il diritto all’identità del minore, “negandogli la possibilità di esser identificato, sin dalla nascita, anche col cognome materno”.

E cosa succede negli altri Paesi d’Europa?

In Spagna, tutti hanno il doppio cognome: della madre e del padre; anche in Svezia e in Austria il doppio cognome è consentito ma, in caso di disaccordo tra i genitori, a prevalere è quello materno. In Germania, un cognome solo, che può essere indifferentemente quello materno o paterno.

Author Profile

Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.

Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.

È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.