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Bigenitorialità e affido dei minori ai Servizi Sociali: la Cassazione definisce i confini.

(A cura della Dott.ssa Chiara Massa)

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 2824 del 27 giugno 2026, torna a chiarire i confini del principio di bigenitorialità, stabilendo che il diritto dei genitori non può mai prevalere sul preminente interesse del minore.

La vicenda trae origine da una complessa dinamica familiare che vede coinvolti due genitori e la loro figlia minore. La storia giudiziaria comincia formalmente con l’azione promossa dal padre per ottenere l’accertamento giudiziale della paternità naturale (ex. Art. 250 c.c.). Al momento dell’instaurazione di questo primo giudizio, la bambina risiedeva abitualmente ed anagraficamente con la madre nel circondario del Tribunale di Piacenza, esattamente a San Giorgio Piacentino.

Con la sentenza n. 145/2024 del 5 marzo 2024, il giudice di primo grado del Tribunale di Piacenza, pur confermando il collocamento della minore presso la madre, disponeva l’affidamento della bambina al Comune di residenza al quale dava delega di calendarizzare le visite con il padre e confermava la nomina del Curatore Speciale a garanzia della introduzione della figura paterna nella vita della bambina.

La suddetta decisione veniva impugnata da entrambi i genitori: il padre contestava le limitazioni impostegli nel rapporto con la figlia e la gestione complessiva dell’affidamento, mentre la madre insisteva per la concessione dell’affido esclusivo della minore in suo favore e la sospensione della responsabilità genitoriale in capo al padre.

Nel corso del procedimento d’appello veniva disposta CTU che evidenziava un quadro relazionale altamente problematico, stante la grave compromissione delle competenze genitoriali di entrambi i genitori. Nessuno dei due, al momento della valutazione, risultava pienamente in grado di dimostrare di aver costruito una relazione del tutto equilibrata e priva di condizionamenti con la figlia. Nonostante la bambina apparisse complessivamente ben curata e adeguata alla propria fase evolutiva, la personalità dei genitori lasciava presagire forti elementi di pregiudizio futuro per la sua crescita, dovuti principalmente a un’elevata e mai sopita conflittualità di coppia.

Alla luce di tali conclusioni, con la sentenza n. 9/2025 del 16 aprile 2025, la Corte d’Appello di Bologna rigettava i motivi di appello di entrambi, confermava la decisione del Tribunale in merito all’affidamento della minore al Servizio Sociale territorialmente competente per la durata di 24 mesi, il collocamento della bambina presso l’abitazione della madre a Segrate e revocava la nomina del curatore speciale.

Per quanto riguardava il legame paterno, invece, la Corte prescriveva un percorso graduale e protetto di riavvicinamento secondo un calendario predisposto dai Servizi Sociali con possibilità di liberalizzazione superato positivamente un primo periodo iniziale.

Contro la suddetta decisione, il padreadiva la Cassazione, affidando l’impugnazione a due motivi.

Con il primo motivo il padre lamentava che la Corte d’Appello di Bologna avesse errato nel confermare la propria competenza negando quella della Corte d’Appello di Milano, ricordando come nei procedimenti che riguardano l’affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la causa deve essere individuata nel luogo in cui il minore ha la propria residenza abituale, dove ha la sua rete di affetti, amici e relazioni. Poiché la bambina, dopo la sentenza del Tribunale di Piacenza si era trasferita a Segrate, e lì si trovava il suo effettivo centro di vita, la causa di impugnazione avrebbe dovuto essere trattata nel nuovo distretto competente per Segrate.

Con il secondo motivo (denuncia di violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 337-ter del Codice Civile e dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo), il padre lamentava la lesione del proprio diritto e di quello della figlia alla bigenitorialità.

In particolare, il genitore criticava la scelta di aver delegato ai Servizi Sociali il potere di regolare gli incontri e la decisione di non riconfermare il Curatore Speciale, figura più vicina alle esigenze della minore per tutelare il rapporto padre-figlia.

Secondo il ricorrente, consentire all’Ente affidatario di procrastinare le visite in forma protetta “sine die”, condizionando la liberalizzazione dei rapporti a valutazioni discrezionali, avrebbe finito per privare di fatto la bambina della figura paterna, vista anche l’assenza del Curatore.

La Corte di Cassazione, però, rigetta il ricorso paterno ritenendo inamissibili entrambi i motivi svolti.  Circa il primo motivo la Cassazione ribadisce il principio ormai solido nella giurisprudenza di legittimità: in materia di procedimenti riguardanti la responsabilità genitoriale e l’affidamento dei minori, il principio della perpetuatio competentiae prevale sul principio di prossimità (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32678 del 24/11/2023). Ciò significa che la competenza territoriale si determina al momento della domanda introduttiva (nel caso specifico, il ricorso ex art. 250 c.c. depositato quando la minore viveva nel Piacentino) e rimane ferma e immutata anche se, nel corso della causa, il genitore collocatario sposta la residenza anagrafica o il domicilio del minore in un altro circondario.

Questa regola risponde ad un’esigenza fondamentale di certezza del diritto e di effettività della tutela giurisdizionale, evitando che trasferimenti unilaterali di residenza in pendenza di giudizio possano spossessare il giudice adito e paralizzare la continuità della tutela giudiziaria.

In merito, invece, al secondo motivo la Cassazione ricorda come la scelta di affidare la bambina ai Servizi Sociali e di contingentare inizialmente gli incontri con il padre non costituisce una violazione del principio di bigenitorialità, bensì una misura contenitiva e di protezione adottata nell’esclusivo e preminente interesse della minore, valutando anche le ragioni della conflittualità tra genitori perché queste influiscono sulla valutazione della capacità genitoriale (Cass., n. 24972/23).

Nel caso di specie, come emergeva dalla CTU, i cui passaggi principali erano stati richiamati nella sentenza d’appello, emergeva chiaramente come l’affidamento della bambina al Servizio Sociale di Segrate rappresentasse la soluzione più rispondente al suo esclusivo e migliore interesse: il consulente tecnico, infatti, aveva ben evidenziato che la coppia genitoriale era caratterizzata da una grave, seppur diversa, compromissione delle competenze genitoriali: nessuno dei due genitori era stato in grado di dimostrare di saper costruire o di aver già costruito un legame importante con la figlia. Vero che la bambina era apparsa ben trattata, curata e in linea con la propria fase evolutiva, ma al contempo entrambi i genitori avevano mostrato un assetto di personalità che lasciava intravedere elementi di pregiudizio futuro per lo sviluppo della minore.

In questo quadro, la Cassazione rileva che la Corte d’Appello avesse agito con la finalità di superare le criticità emerse in capo a entrambi i genitori tramite l’affidamento ai servizi sociali e la previsione di un riavvicinamento graduale della bambina al padre. Tale riavvicinamento doveva avvenire secondo un calendario predisposto dal servizio sociale per un periodo iniziale di due mesi, al termine del quale, o anche prima, se ritenuto opportuno, l’Ente affidatario avrebbe valutato se liberalizzare gli incontri con una progressiva evoluzione o se proseguire con le modalità protette.

Poco importa secondo la Cassazione che la decisione della Corte d’Appello non fosse munita di un termine rigido di efficacia. Tale termine non risultava infatti necessario, trattandosi di una misura transitoria.

In merito, poi, alla mancata nomina del curatore speciale la Cassazione rileva che la Corte d’Appello vero che aveva revocato i poteri sostanziali inizialmente conferiti al curatore speciale, ma aveva contestualmente prescritto che i servizi sociali avrebbero dovuto comunicare con tempestività al Giudice Tutelare l’eventuale necessità di nominare un nuovo curatore con poteri sostanziali, qualora il conflitto tra i genitori avesse reso difficile o impossibile intervenire a tutela della minore; in secondo luogo, la Suprema Corte precisa che qualsiasi contenzioso dovesse insorgere nella fase esecutiva riguardo al mancato rispetto delle modalità di visita stabilite va demandato al Giudice Tutelare che è l’organo deputato a risolvere tali questioni.

Vista la soccombenza, il padre dovrà rifondere le spese del giudizio di legittimità alla madre.

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