Lei svuota il conto cointestato in piena crisi coniugale: il Giudice la condanna a restituire la metà all’ex.
(A cura della Dott.ssa Chiara Massa)
Con sentenza n. 312 del 31 marzo 2026 il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, ha stabilito che chi svuota per fini esclusivamente personali il conto corrente bancario cointestato con il coniuge deve restituire la somma eccedente la propria quota di competenza. Il prelievo oltre la quota della metà dell’importo è ammesso solo per obbligazioni familiari, spese comuni condivise ovvero in presenza di specifica autorizzazione.
Il procedimento giunto all’attenzione del Giudice di Ischia, veniva avviato da un marito separatosi consensualmente dopo vent’anni di matrimonio, nei confronti della moglie che in piena crisi coniugale aveva sottratto somme importanti dal conto tra loro cointestato.
Nello specifico il ricorrente aveva esposto che alla data del 16 dicembre 2014 il conto presentava una giacenza di €54.287,10 investita in titoli a pronto termine ma con il nuovo anno la signora, senza consenso e a ridosso della separazione, avrebbe provveduto allo svincolo dei titoli effettuando tre prelievi significativi per scopi puramente personali:
- Un primo prelievo di €40.000,00 per sottoscrivere una polizza assicurativa a lei sola intestata.
- Un secondo prelievo di €5.000,00 in data 28 febbraio 2015.
- Un terzo prelievo di €16.000,00in data 2 marzo 2015.
Il ricorrente a sostegno della propria tesi depositava estratti del conto corrente e una dichiarazione manoscritta da una terza signora relativa ad un versamento di €20.000,00 in favore di entrambi i coniugi.
L’ex marito, dunque, chiedeva al Tribunale di accertare l’illegittimità di tali operazioni di prelievo e di condannare l’ex moglie alla restituzione della metà del totale svincolato e sottratto, pari a €27.143,55.
La donna si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso negando di aver mai ricevuto l’invito formale alla negoziazione assistita, contestando l’esistenza stessa del conto cointestato e la validità degli estratti conto prodotti, definendoli privi di sottoscrizione o data certa, negando di aver effettuato i prelievi indicati e infine sostenendo che ogni questione economica tra lei ed il marito fosse già stata risolta con gli accordi della separazione omologata nel 2018 e che l’iniziativa intrapresa dal marito non fosse altro che una reazione stizzita ad un distinto giudizio possessorio dalla stessa intrapresa contro l’uomo, per ottenere la reintegra nel possesso dell’immobile di sua esclusiva proprietà.
Conclusa l’istruttoria il Giudice – inquadrata in via preliminare la richiesta di parte ricorrente come un’azione di ripetizione di indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 del Codice Civile e verificato che la donna era stata invitata formalmente alla negoziazione assistita come da avvisi postali in atti – riteneva la domanda meritevole di accoglimento.
Risultava, infatti, stata provata la cointestazione del conto corrente presso l’istituto di parte attrice, fatto che genera una presunzione legale di contitolarità delle somme; le operazioni di prelievo contestate sono state riconducibili a parte convenuta; tali prelievi sono risultati privi di una causa giustificativa, in quanto hanno ecceduto la quota di spettanza della donna e non sono stati utilizzati per spese comuni o necessità familiari.
Circa la disciplina della cointestazione e l’onere della prova il Giudice ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4838/2021), la quale stabilisce che la cointestazione di un conto fa presumere la contitolarità delle somme in parti uguali (art. 1298, comma 2, c.c.). Questa presunzione può essere superata solo fornendo prove gravi, precise e concordanti che dimostrino la provenienza esclusiva del denaro da uno dei cointestatari o l’esistenza di un accordo specifico. Nei rapporti interni tra i titolari, nessun cointestatario può disporre dell’intero saldo senza giustificazione. Inoltre, l’eventuale prelievo eccedente la propria quota presuntiva deve essere provato dall’esistenza di un accordo o da un interesse comune o dalla pertinenza esclusiva delle somme prelevate.
Nel caso specifico, la resistente non aveva dimostrato che i prelievi fossero destinati ai bisogni della famiglia (art. 143 c.c.) o ad altre finalità comuni.
Inoltre, è consolidato che nel conto cointestato a firma disgiunta la facoltà di operare separatamente rileva nei rapporti esterni con la banca mentre nei rapporti interni permane la presunzione di contitolarità e l’onere di provare la destinazione comune delle somme o l’accordo autorizzativo (Cass. Civ. 02/12/2013 n. 26991).
Circa la valutazione delle prove documentali e dei prelievi il Giudice dapprima affrontava il disconoscimento degli estratti conto operato dalla difesa della resistente, ritenendolo inefficace: secondo la Cassazione (ord. 32959/2024), non basta un disconoscimento formale, la parte deve allegare l’inesattezza di singole voci specifiche, cosa che parte convenuta non ha fatto. Dagli estratti conto è emerso che tra dicembre 2014 e marzo 2015 erano stati effettuati tre prelievi (€ 40.000,00, € 5.000,00 e € 16.000,00). La vicinanza cronologica di queste operazioni con l’avvio della separazione e la successiva attivazione di una polizza assicurativa personale di importo identico (€ 40.000) da parte della donna rafforzavano la tesi del ricorrente.
Accertata la natura comune delle somme (rientranti nella comunione immediata ex artt. 177 ss. c.c.), il Giudice chiariva che la resistente avrebbe potuto disporre solo della propria metà ma avendo prelevato l’intero importo per scopi personali, la condannava a restituire al ricorrente il 50% delle somme, pari a € 27.143,55, oltre a interessi e rivalutazione.
Circa l’eccezione della resistente che le eventuali ragioni creditorie dell’ex marito erano state assorbite dalla separazione consensuale omologata, il Giudice eccepisce come dal verbale di separazione non contenesse alcuna rinuncia espressa o tacita ai crediti pregressi che erano invece già stati rivendicati in sede di trattativa e non soddisfatti.
In conclusione, il Tribunale di Napoli in persona del Giudice monocratico ha deciso di condannare parte resistente a restituire all’ex marito la somma di € 27.143,55 più accessori oltre al pagamento delle spese di lite.
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