Adozione e unione civile: il TM di Venezia chiede alla Corte Costituzionale di rivalutare il divieto oggi vigente.
(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)
Il Tribunale per i minorenni di Venezia ha compiuto un passo destinato a segnare il dibattito sulla genitorialità omosessuale in Italia. Con un’ordinanza articolata e coraggiosa, pubblicata il 13 marzo 2026, i giudici minorili hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 29bis della legge n. 184/1983 (Legge sull’adozione), nella parte in cui esclude le coppie formate da persone dello stesso sesso, unite civilmente, dall’accesso all’adozione internazionale.
Una scelta che arriva a pochi mesi dalla sentenza n. 33/2025 della Corte costituzionale, che ha aperto, invece, le porte dell’adozione internazionale alle persone single.
Quindi se il single può adottare minori stranieri, la coppia dello stesso sesso unita civilmente no? Ma se la coppia unita civilmente poi si separa? I singoli componenti possono adottare i minori stranieri!
La vicenda, infatti, riguarda due uomini quarantenni, uniti civilmente dal 2019, che desiderano adottare un bambino ospite di un istituto straniero. Il Tribunale li descrive come una coppia solida, con una rete affettiva e sociale stabile e risorse adeguate per accogliere un minore.
Eppure la legge impedisce loro perfino di presentare domanda: l’art. 29bis L. 184/1983 rinvia infatti all’art. 6 della stessa legge, che riserva l’adozione internazionale ai coniugi sposati da almeno tre anni: coniugi, dunque, eterosessuali, e non persone dello stesso sesso uniti civilmente.
Nel nostro ordinamento, infatti, il matrimonio è consentito solo tra persone di sesso diverso. Le coppie dello stesso sesso hanno facoltà di costituire un’unione civile così come disciplinata e introdotta dalla Legge Cirinnà 76/2016.
L’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale richiama, giustamente, la recente sentenza della stessa consulta in tema di adozione internazionale da parte dei single con la quale è stato dichiarato incostituzionale l’esclusione dei single dall’adozione internazionale. La Corte aveva affermato che tale esclusione non può trasformarsi «in una barriera capace di ostacolare lo stesso diritto del minore di essere accolto in un ambiente stabile e armonioso».
Da questa premessa il Tribunale per i Minorenni di Venezia deduce che la platea degli adottanti non può essere irragionevolmente ristretta, e che la stessa logica deve valere per le coppie unite civilmente. Il contrario, infatti, comporterebbe un paradosso inaccettabile: oggi ciascuno dei due partner potrebbe adottare come persona singola, ma non possono farlo insieme. Il Tribunale sottolinea l’assurdità di un meccanismo che, di fatto, incentiverebbe la coppia a sciogliere l’unione civile per poi ricostituirla dopo l’adozione: un percorso contrario alla logica della stabilità familiare e all’interesse del minore.
Secondo i giudici minorili, la norma è discriminatoria, viola il principio di uguaglianza: mentre due conviventi di fatto, anche dello stesso sesso, possono adottare come singoli, le coppie unite civilmente ne sono escluse. Una disparità che non trova alcuna ragionevole giustificazione viola altresì lo stesso interesse superiore del minore: la giurisprudenza nazionale e sovranazionale è unanime nel ritenere irrilevante l’orientamento sessuale dei genitori rispetto al benessere del bambino.
L’ordinanza veneziana si inserisce in un cammino iniziato nel 2014 con la prima apertura alla stepchild adoption e proseguito con i ripetuti moniti della Consulta al legislatore. La Corte costituzionale, già nel 2020 e nel 2021, aveva segnalato l’insostenibilità del vuoto normativo sulla genitorialità omosessuale.
Nel 2025, con la sentenza n. 68, ha compiuto un ulteriore passo riconoscendo la madre intenzionale nelle coppie di donne che ricorrono alla PMA all’estero. In quel caso, la Corte era chiamata a valutare la legittimità del mancato riconoscimento, nell’ordinamento italiano, della madre intenzionale nelle coppie di donne che avevano fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita (PMA) all’estero. La Corte ha dichiarato incostituzionale la disciplina nella parte in cui non consentiva il riconoscimento automatico della madre intenzionale, quando la coppia aveva espresso un progetto genitoriale condiviso; la PMA era stata effettuata all’estero in modo lecito e il minore era già nato e viveva stabilmente con entrambe le madri.
Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.
Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.
Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.
È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.









