Addebito per infedeltà: la trascrizione delle telefonate all’amante è prova sufficiente?
(A cura della Dott.ssa Chiara Massa)
Con l’ordinanza n. 2409 del 2026, pubblicata in data 5 febbraio 2026, la Cassazione rigetta un ricorso presentato da un marito a cui era stata addebitata la separazione sulla base di trascrizioni di telefonate avute con l’amante e specifica alcuni aspetti fondamentali sulla modalità di utilizzo delle trascrizioni di telefonate.
Il procedimento aveva origine presso il Tribunale di Latina: una donna chiedeva la separazione con addebito al marito, l’assegnazione della casa coniugale e la corresponsione di un assegno di mantenimento per sé e per la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Con sentenza del 4 maggio 2023, il Tribunale di Latina pronunciava la separazione personale dei coniugi assegnava la casa familiare alla moglie, poneva a carico del marito un contributo per il mantenimento della figlia ma rigettava la domanda di addebito a carico del marito.
La moglie, allora, proponeva appello e con sentenza del 28 gennaio 2025, la Corte d’Appello di Roma accoglieva parzialmente il gravame e addebitava la separazione al marito: la Corte territoriale riteneva pienamente provata l’infedeltà coniugale del marito attraverso la produzione in giudizio della trascrizione della registrazione di conversazioni telefoniche intercorse tra quest’ultimo e la sua amante. I giudici d’appello consideravano tale documentazione utilizzabile e rilevavano che, oltre alla relazione extraconiugale, il marito aveva posto in essere comportamenti volti a sminuire sistematicamente la moglie (ad esempio, scoraggiandola dal cercare un’occupazione e impedendole di guidare). Tali condotte, valutate unitamente all’infedeltà, integravano una violazione dei doveri di assistenza morale derivanti dal matrimonio (art. 143 c.c.) e rendevano il marito l’unico responsabile della crisi coniugale.
Contro tale decisione il marito proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a un unico motivo, con cui ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 del Codice Civile: la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere provata la sua condotta adulterina basandosi sulla mera trascrizione di una presunta conversazione telefonica, in assenza del relativo supporto audio.
Poiché la registrazione originale non era mai stata depositata agli atti, secondo l’uomo non era possibile verificarne la genuinità e la legittima provenienza e dj conseguenza, egli non aveva l’onere, previsto dall’art. 2712 c.c., di disconoscere una prova di fatto “inesistente” nel processo. La sua difesa si era limitata a eccepire l’inutilizzabilità della sola trascrizione, atto che riteneva illegittimamente acquisito.
La Corte di Cassazione, però, riteneva il ricorso infondato e lo ha rigettato ribadendo i suoi consolidati principi in materia di prove mediante riproduzioni meccaniche ai sensi dell’art. 2712 c.c. In particolare, ha affermato che la registrazione su nastro magnetico di una conversazione può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa; il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt. 167 e 183 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta (Cass., n. 5259/2017; n. 1250/2018; n. 30977/2024; n. 32714/2025).
La Corte ha inoltre precisato un punto fondamentale: il disconoscimento di una riproduzione meccanica (art. 2712 c.c.) non ha gli stessi effetti del disconoscimento di una scrittura privata (art. 215 c.p.c.). Mentre quest’ultimo, in assenza di un’istanza di verificazione, ne preclude l’utilizzo, il disconoscimento di una registrazione non impedisce al giudice di accertarne la conformità all’originale anche tramite altri mezzi di prova, incluse le presunzioni.
Applicando tali principi al caso concreto, la Suprema Corte ha osservato che il ricorrente non aveva effettuato un disconoscimento valido ed efficace. Egli, infatti non ha contestato il contenuto della conversazione, negando che essa fosse avvenuta o che avesse il tenore descritto dalla controparte; la sua contestazione era meramente formale e procedurale, incentrata unicamente sulla mancata acquisizione agli atti del supporto audio; e non ha chiarito se la sua contestazione riguardasse la non conformità della trascrizione all’originale o l’inesistenza stessa della registrazione.
Un’eccezione così generica non soddisfa i requisiti di “chiarezza, circostanziazione ed esplicitezza” richiesti dalla giurisprudenza per un valido disconoscimento. Pertanto, in assenza di una specifica e circostanziata contestazione sulla corrispondenza tra la trascrizione e la realtà fattuale, la Corte d’Appello ha legittimamente utilizzato tale documento come prova dell’infedeltà del marito, addebitandogli la separazione.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza impugnata, rigettando il ricorso del marito.
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