Rifiuto del minore a sottoporsi al test del DNA: è il Curatore a doversi esprimere.
(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)
In tema di disconoscimento di paternità, il rifiuto del figlio minore a sottoporsi al test del DNA non può essere valutato direttamente, in quanto deve essere espresso dal Curatore Speciale ma costituisce un argomento di prova.
Il bilanciamento tra verità biologica e interesse del minore, inoltre, non può essere astratto ma va condotto in concreto.
Questi i due principi di diritto espressi dalla recente Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 1988 pubblicata il 29 gennaio 2026.
La vicenda in oggetto trae origine dall’iniziativa di un padre il quale, a seguito della ricezione di una lettera anonima apprendeva che i tre figli nati in costanza di matrimonio non erano in realtà suoi figli biologici. Tale circostanza trovava una prima, ancorché stragiudiziale, conferma in un test del DNA che l’uomo esperiva privatamente, spingendo l’attore a incardinare un’azione di disconoscimento della paternità evidenziando tra le altre cose di non avere più rapporti con i minori da circa 4 anni. Nel corso del giudizio di primo grado, la moglie si costituiva ed eccepiva la decadenza dall’azione ai sensi dell’art. 244 c.c., contestando contestualmente la fondatezza della pretesa. Il Curatore Speciale, nominato a tutela degli interessi dei minori, sollecitava l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio di natura ematologica e genetica, ritenuta indispensabile per l’accertamento del vero. Tuttavia, dinanzi al consulente tecnico nominato, tutti e tre i minori manifestavano un netto rifiuto a sottoporsi al prelievo biologico necessario per la comparazione del profilo genetico.
Il Tribunale adito, pur rigettando l’eccezione di decadenza sollevata dalla madre, respingeva la domanda di disconoscimento nel merito. La decisione veniva impugnata dinanzi alla Corte d’Appello di L’Aquila, la quale confermava integralmente la sentenza di prime cure. I giudici territoriali ritenevano infatti, che il compendio probatorio non fosse idoneo a dimostrare la sussistenza di relazioni extraconiugali della moglie riconducibili al periodo del concepimento. In tale sede, la Corte escludeva qualsivoglia valore confessorio agli atti esterni al giudizio e dichiarava l’inutilizzabilità dei test genetici prodotti dalla parte attrice. Soprattutto, il Collegio d’Appello negava rilevanza probatoria al rifiuto opposto a sottoporsi al test genetico dai figli: per i soggetti ultradodicenni, il diniego veniva considerato giustificato dall’esigenza di preservare il rapporto affettivo consolidato; per la minore infradodicenne invece, si valorizzava l’assenza del Curatore Speciale durante le operazioni peritali. In ultima analisi, la Corte faceva prevalere il favor minoris in via astratta, ritenendo preminente l’interesse alla conservazione dello status rispetto alla verità biologica.
Avverso tale pronuncia, l’uomo proponeva ricorso per Cassazione, censurando, tra le altre cose, la violazione delle regole in materia di valutazione della prova e di riparto dell’onere probatorio. La Suprema Corte riteneva fondate le doglianze del ricorrente, chiarendo in prima istanza che il rifiuto di sottoporsi al test del DNA costituisce un elemento valutabile dal giudice quale argomento di prova ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c., indipendentemente dal fatto che provenga dal genitore o dal figlio. Entrambe le condotte, infatti, incidono paritariamente sulla possibilità di accertare la verità biologica, che resta un pilastro del diritto all’identità personale.
Il punto di rottura rispetto alla sentenza d’Appello risiede nella qualificazione della volontà del minore. La Cassazione afferma che il minore non è titolare di un potere decisionale autonomo in ordine alla sottoposizione al test del DNA. Poiché si tratta di un atto con riflessi processuali e sostanziali determinanti, il consenso o il rifiuto devono essere espressi dal soggetto che ne ha la rappresentanza in giudizio. In assenza di diverse disposizioni, tale compito spettava esclusivamente al Curatore Speciale. L’ascolto del minore, pur obbligatorio ove ne sussistano i presupposti, assolve alla funzione di permettere al giovane di esprimere la propria opinione sulla vicenda, ma non può tradursi in un’assunzione di responsabilità decisionale. La decisione della Corte d’Appello viene dunque censurata per aver impropriamente sostituito la volontà del Curatore con quella dei minori, attribuendo inoltre una valenza illogica all’assenza del Curatore alle operazioni peritali, la quale non avrebbe dovuto impedire l’accertamento né essere equiparata a un rifiuto.
In materia di azioni di disconoscimento della paternità, la Corte enuncia quindi il principio secondo cui costituisce un comportamento valutabile anche il rifiuto ingiustificato del figlio, con la precisione che, ove questi sia minorenne, il consenso o il rifiuto devono essere espressi dal Curatore speciale, senza che la mancata partecipazione dello stesso alle operazioni peritali possa valere come diniego. Parallelamente, viene ribadito che l’ascolto del minore costituisce il mezzo attraverso il quale egli esprime la propria opinione, ma la decisione sulla sottoposizione al test spetta comunque al rappresentante legale.
Un ulteriore profilo di censura accolto dalla Cassazione riguarda poi, il bilanciamento tra il favor veritatis e il favor minoris. La Suprema Corte ribadisce che non esiste una gerarchia assiologica prefissata tra questi due valori: il giudice deve operare un contemperamento che sia concreto e attuale. La Corte territoriale aveva privilegiato la conservazione dello status basandosi su una valutazione astratta e su legami affettivi che apparivano ormai interrotti da anni. La Cassazione sottolinea come un corretto bilanciamento richieda un’indagine approfondita sul vissuto reale, verificando se il mantenimento di uno status non veritiero, in assenza di un legame affettivo reale, non finisca per pregiudicare lo sviluppo armonico del minore. Il diritto all’identità personale deve essere inteso non solo come verità biologica, ma anche come rilevanza dei legami personali effettivamente esistenti al momento della decisione. La sentenza viene dunque cassata con rinvio alla Corte d’Appello, che dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi espressi.
Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.
Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.
Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.









