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Il figlio maggiorenne può interrompere la convivenza con il genitore collocatario ma avere ancora diritto ad essere mantenuto dai genitori.

(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)

La cessata coabitazione con il figlio non depone univocamente per il raggiungimento dell’autosufficienza economica del figlio. Ai fini della cessazione dell’obbligo di contribuire al mantenimento, è necessaria la revoca formale del provvedimento giudiziale, il solo trasferimento della residenza del figlio maggiorenne, infatti, non costituisce prova dell’avvenuto raggiungimento della sua autosufficienza economica. 

Questo è il principio cardine sancito dalla recentissima Ordinanza n. 678/2026, emessa il 12 gennaio 2026 dalla Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione.

Il caso oggi in esame trae origine da un ricorso per decreto ingiuntivo depositato da una donna avanti il Giudice di Pace di Roma nell’agosto 2020, con il quale la stessa affermava di essere creditrice nei confronti dell’ex marito per un importo di oltre € 4.000,00 a titolo di arretrati del mantenimento del figlio maturati dal mese di luglio 2015 al mese di dicembre 2016. Tale pretesa si fondava sulla sentenza di divorzio emessa nel 1998 che aveva disposto a carico del padre l’onere di contribuire al mantenimento del figlio, all’epoca minorenne, tramite il versamento mensile di una somma oggi pari ad € 221,04. 

Il ricorso della donna veniva accolto ed il Giudice di Pace emetteva il decreto ingiuntivo richiesto, comprensivo di interessi e spese legali. Avverso tale decisione l’ex marito proponeva opposizione lamentando, in via preliminare, la carenza di legittimazione processuale in capo alla donna, e sostenendo che la coabitazione tra la madre ed il figlio fosse cessata sin dal febbraio 2015. Il Giudice di Pace accoglieva tali eccezione e revocava il decreto ingiuntivo precedentemente emesso.

La donna ricorreva pertanto in appello avanti il Tribunale di Romache in riforma della sentenza emessa, condannava l’uomo al pagamento degli arretrati e delle spese di lite di tutti e tre i giudizi (monitori, di opposizione e di appello).

Preso atto della decisione di appello, l’ex marito ricorreva avanti la Corte di Cassazione affidando l’impugnazione a otto motivi. Tra i molteplici profili di doglianza, il ricorrente lamentava da un lato la carenza di legittimazione processuale della ex moglie, stante la cessata coabitazione tra madre e figlio dal febbraio 2015, e dall’altro l’insussistenza nel del diritto del figlio a ricevere il contributo al di lui mantenimento, sostenendo che il trasferimento definitivo del 2015 e la creazione di un nuovo nucleo familiare provassero il raggiungimento dell’autonomia economica. In particolare, l’uomo sosteneva che la madre fosse sprovvista del potere processuale di richiedere somme arretrate poiché erano venuti meno i presupposti previsti dagli artt. 337-ter e 337-septies c.c.. Egli affermava inoltre che il mantenimento non fosse dovuto nel merito, configurando un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in quanto riferito a un periodo in cui il figlio era, a suo dire, già indipendente.

Esaminati gli atti, la Suprema Corte ha ritenuto infondate le censure del ricorrente, rigettando il ricorso. Gli Ermellini hanno precisato che, sebbene la coabitazione fosse effettivamente cessata prima del deposito del ricorso monitorio, la legittimazione del genitore che ha convissuto con il figlio maggiorenne non viene meno in modo automatico. Tale legittimazione, fondata sulla continuità dei doveri gravanti sul genitore durante la convivenza, concorre con quella del figlio stesso in base ai principi della solidarietà attiva. La Corte ha chiarito che il genitore mantiene il potere di agire per i crediti maturati anteriormente alla revoca giudiziale dell’obbligo, sottolineando che la cessata coabitazione è un “dato neutro” che non prova affatto l’autosufficienza economica.

La Cassazione evidenzia inoltre, che l’obbligo di mantenimento, una volta sancito da un provvedimento giudiziale, resta in vita fino a quando non interviene una pronuncia di revoca o modifica. Nel caso specifico, il Tribunale di Velletri aveva revocato l’onere di contribuire al mantenimento del figlio da parte del padre solo con decorrenza dal gennaio 2017. Di conseguenza secondo gli Ermellini, il Giudice di Pace non avrebbe potuto ignorare tale statuizione né far retroagire gli effetti della cessata convivenza a un periodo coperto da un titolo ancora valido. La legittimazione della madre è stata dunque confermata per tutti i crediti spettanti al figlio e maturati prima che il titolo di tale legittimazione venisse formalmente revocato.

In definitiva, la Corte ribadisce che il genitore obbligato non può sospendere unilateralmente il versamento del mantenimento basandosi su mutamenti di fatto della vita del figlio. Finché non vi è un accertamento giudiziale che sancisca l’autosufficienza economica e disponga la revoca dell’assegno, il titolo esecutivo permane valido e il genitore che ha sostenuto le spese di convivenza ha il pieno diritto di esigere gli arretrati. La Suprema Corte ha dunque condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, confermando la riforma della sentenza operata dal Tribunale di Roma.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.

Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.