In assenza di assegnazione della casa coniugale si applicano le regole della comunione ordinaria dei beni.
(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)
Il Tribunale di Gela, con la sentenza qui in commento pubblicata il 7 novembre 2025, si occupa di accertare, in una causa tra ex coniugi, quale disciplina applicare nella regolamentazione delle sorti di un immobile in comproprietà, ribadendo gli orientamenti giurisprudenziali in materia di assegnazione della casa coniugale e di comunione ordinaria.
La donna esponeva di esser proprietaria al 50% di un immobile; che dell’altra 50% era proprietario il marito; dopo due anni di matrimonio la donna proponeva ricorso per separazione giudiziale e faceva ritorno al suo paese d’origine; trascorsi ancora due anni dalla richiesta di separazione la signora faceva rientro a casa e accertava che le serrature dell’immobile erano state cambiate dall’ex coniuge che aveva ivi istaurato una nuova convivenza con un’altra donna. Vane le richieste e diffide stragiudiziali della donna alla quale, infatti, veniva precluso ogni accesso all’immobile che ancora era di sua comproprietà.
Pertanto, la donna adiva il Tribunale di Gela chiedendo lo scioglimento della comunione ordinaria su tale immobile e la corresponsione di un risarcimento per la sua illegittima occupazione esclusiva da parte del convenuto.
L’uomo, da parte sua, nel costituirsi in giudizio si opponeva alle richieste della ex moglie affermando che la stessa non vantava alcun diritto d’uso o abitazione della casa, non essendoci stata pronuncia di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione e avendo, tra l’altro, la donna cambiato la propria residenza.
Il Tribunale accertava la comproprietà tra le parti dell’immobile in oggetto e qualificava tale comunione come ordinaria e non residuale, atteso che l’acquisto veniva effettuato in regime di separazione dei beni. Accertava, inoltre, che le somme spese dall’uomo per far fronte alla ristrutturazione dell’immobile comune non fossero suscettibili di esser richiesti in ripetizione per esser stati presumibilmente effettuati in adempimento di doveri patrimoniali nella conduzione della vita familiare, in assenza di diverso accordo tra i due ex coniugi.
Quanto al resto, il Tribunale di Gela verificava che nel corso del procedimento per separazione personale, i giudici della famiglia non avessero adottato alcun provvedimento relativo all’assegnazione della casa coniugale e avessero, anzi, specificato che “ciascun coniuge potrà continuare ad abitare presso la casa ove aveva la propria residenza in costanza di matrimonio”.
Ricorda il Tribunale di Gela, in conformità del costante orientamento giurisprudenziale, il provvedimento di assegnazione della casa, in presenza di figli minori o maggiori non autosufficienti, è uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità; l’assegnazione, poi, viene meno se la casa non sia più idonea a svolgere tale essenziale funzione cosicché la regolamentazione della casa comune non può che seguire il regime del diritto ordinario.
Il Tribunale, pertanto, rigettava le domande del convenuto affermando che non vi fosse assegnazione della casa e quindi il caso dovesse esser risolto in applicazione delle regole ordinarie del codice civile dettate in tema di comunione ordinaria dei beni.
In relazione, poi, alla ulteriore domanda attrice di condannare l’ex marito al risarcimento dei danni in suo favore per avere egli occupato tutto l’immobile in via esclusiva ed impedendole l’accesso, il Tribunale rileva che l’uso esclusivo del bene da parte di uno dei comunisti integra una forma di occupazione senza titolo e comporta l’obbligo di corrispondere agli altri partecipanti un indennizzo da commisurare ai frutti civili che il bene avrebbe potuto produrre secondo il valore locativo di mercato.
Pertanto, il Tribunale accoglieva la domanda della donna di risarcimento del danno da mancato utilizzo del bene condannando l’uomo al pagamento di un importo maturato dal settembre 2017 (da quando cioè ha di fatto impedito l’accesso alla ex moglie) alla data di pubblicazione della sentenza – oltre interessi al soddisfo.
Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.
Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.
Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.
È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.









