TRANSIZIONE DI GENERE DOPO I 14 ANNI UN RAGAZZO PUÒ DECIDERE DA SOLO
(A cura di Tamara Ferrari su F n. 32 del 13/8/24 )
«I dubbi sui farmaci che ritardano la pubertà negli adolescenti? Dodici società scientifiche hanno ribadito che la triptorelina è un trattamento salva-vita». L’avvocato Maria Grazia Di Nella, specializzata in diritto dei minori e delle famiglie, aggiunge: «Il problema è che nel nostro Paese non esistono linee guida sull’incongruenza di genere».
Non c’è una legge su questo farmaco?
«Ci si basa sulle linee guida internazionali, caratterizzate da una visione aperta dell’identità di genere, e sulle indicazioni dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco. Il Governo ha da poco aperto un tavolo di lavoro. Le associazioni Lgbt denunciano di esserne escluse e che si voglia bloccare il farmaco. Una legge è necessaria. Non si può fare riferimento a norme che risalgono al 1982, a un decreto legislativo del 2011 e a pronunce della Corte di Cassazione o Costituzionale».
Quali diritti ha un adolescente trans?
«Fino a 13 anni non può fare nulla senza il consenso dei genitori.
E dopo ?
« A 14 anni i minori acquisiscono vari diritti. Diventano imputabili se commettono un reato, possono viaggiare da soli in treno, autobus e aereo, possono rifiutare l’ora di religione, partecipare ai progetti di scuola-lavoro, svolgere attività lavorativa fuori dall’orario scolastico. E possono scegliere la loro identità sessuale. Se i genitori sono contrari, i ragazzi possono rivolgersi al Tribunale per i minorenni e chiedere la nomina di un curatore speciale che li rappresenti davanti al giudice tutelare».
Come fa un ragazzino a rivolgersi da solo al Tribunale per i minorenni?
«Anche a quell’età I ragazza sanno quello che vogliono, magari si sono informati presso associazioni, su internet, oppure ne hanno parlato con lo psicologo a scuola. Ricevuta la richiesta di nomina del curatore, il giudice convoca i genitori, ascolta le loro motivazioni e prende una decisione. Sia i farmaci bloccanti la pubertà sia gli ormoni vengono prescritti solo all’esito di un percorso psicologico che accerti nel ragazzo la disforia di genere.
Dallo psicologo si va anche quando i genitori sono d’accordo?
«Sì, ma c’è un vuoto normativo: non è prevista la durata di questi percorsi. Quante sedute dovrà fare l’adolescente? Una, due, dieci? Mancano norme precise».
Cosa succede se un genitore è d’accordo e l’altro no?
Se non sono separati, è sufficiente la firma del consenso da parte di uno, perché si presume che l’altro sia d’accordo. Se sono separati è necessario il consenso di entrambi. In caso contrario ci si rivolge ad un giudice».
Se il giudice autorizza, i genitori sono costretti ad accompagnare il figlio in questo percorso ?
I figli minori hanno diritto a essere mantenuti, educati ed istruiti e sostenuti moralmente dai genitori, che devono assisterli anche in questo delicatissimo passaggio. In caso di comportamenti pregiudizievoli, potrebbero essere sospesi dalla responsabilità genitoriale.
E se un adolescente si pente?
«La triptorelina può essere interrotta e automaticamente riprende la pubertà. Il percorso ormonale, una volta iniziato, ha conseguenze più rilevanti ma anch’esso può essere bloccato. Sull’intervento chirurgico oggi abbiamo precedenti di ragazzi con più di 16 anni. L’incidenza di pentimento è molto bassa. Fino ad oggi l’intervento è sempre stato oggetto di autorizzazione del Tribunale. In futuro essendo sufficiente il parere del medico e dello psicologo, non mi stupirei se dovessero nascere situazioni di pentimento e richieste di danni. Ma, ripeto, sono ipotesi poco probabili.
Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.
È Avvocato Collaborativo del Foro di Milano, componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini Onlus, membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’AIADC ( Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo) nonché delle IACP ( International Academy of Collaborative Professionals), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) ed iscritta nell’elenco avvocati specializzati all’assistenza legale delle donne vittime di violenza (BURL – Serie ordinaria n.46 17.11.2016).