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Spese per la baby sitter: chi le paga dopo la separazione?

(A cura dell’Avv. Maria Zaccara)

Le spese per la baby-sitter devono considerarsi ordinarie e determinabili in quanto si presentano sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi.

Questione spesso dibattuta tra i genitori separati è quella relativa a quali spese rientrino tra le spese comprese nel mantenimento ordinario e quali debbano essere considerate spese straordinarie.

Per ovviare a tale questione molti Tribunali hanno redatto un apposito “Protocollo di famiglia” che contiene le linee guida nella determinazione delle spese distinguendo quali debbano essere considerate comprese nel mantenimento ordinario e quali abbiano carattere straordinario e, in tal caso, quali necessitino del preventivo accordo tra i genitori e quali no. Una delle spese che crea spesso molti dissidi è quella relativa alla baby-sitter per i figli.

Con una recente Ordinanza, la n. 4388/2022, pubblicata in data 10 febbraio 2022, la Suprema Corte di Cassazione ha analizzato il tema delle spese della baby-sitter chiarendo come tali spese devono considerarsi ordinarie e agevolmente determinabili perché prevedibili e certe nel loro ripetersi, non basta a renderle incerte, quindi, l’eventuale contestazione del genitore in merito alla durata oraria e alle indennità riconosciute per il servizio svolto.

Il caso in oggetto trae origine dalla Sentenza che, anche in sede di appello, andava a confermare la decisione di primo grado con la quale il Tribunale aveva rigettato l’opposizione del marito al precetto notificatogli dalla ex coniuge al fine di ottenere il rimborso delle spese relative alla baby-sitter previste dal protocollo di famiglia, come recepito nel provvedimento presidenziale azionato dalla ex moglie.

Avverso tale decisione il marito proponeva ricorso per Cassazione con un unico motivo.

Il ricorrente rilevava che non era necessario l’accertamento del credito mediante un nuovo titolo esecutivo, trattandosi di una spesa condivisa nella sua necessità ma indeterminata nell’importo e non “liquidabile sulla base di criteri oggettivi” dal momento che tali spese erano state contestate sia in ordine alla durata oraria del servizio sia per le indennità riconosciute.

La Suprema Corte ritiene tale motivo inammissibile.

Nelle motivazioni gli Ermellini rilevano come non basta la contestazione dell’ex marito a rendere indefinito e incerto il rimborso liquidato in base a un criterio di “agevole oggettività” come il protocollo di famiglia. Le spese di baby-sitter, pertanto, devono considerarsi ordinarie in quanto esse si presentano sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi.

Di conseguenza evocando i parametri della determinabilità e della liquidità sulla base di criteri oggettivi, a suo avviso asseritamente violati dal decidente, il ricorrente formula un’infondata critica di diritto, ma rivendica unicamente la rinnovazione del giudizio attribuendo alla Corte di legittimità un compito che non le è proprio.

Il ricorso viene dunque dichiarato inammissibile.

Author Profile

Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.

Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.