Sì all’assegno di divorzio anche se chiesto per la prima volta nel giudizio di appello
(A cura di Avv. Alice Di Lallo)
La Sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29290 pubblicata in data 21 ottobre 2021, ha confermato la vigenza del principio noto con la locuzione latina del “rebus sic stantibus” nell’ambito del diritto di famiglia affermando che l’assegno di divorzio può essere chiesto per la prima volta anche nel corso del giudizio di appello perché la materia della famiglia è tale per cui si possono modificare le condizioni e statuizioni precedenti quando mutano le condizioni delle parti.
Il diritto di famiglia è un diritto vivente, sempre in divenire, caratterizzato da cambiamenti di fatto nella vita delle persone che devono avere il giusto peso all’interno dei procedimenti giudiziari già in corso.
Nei procedimenti di separazione e divorzio se le circostanze che incidono sull’attribuzione e determinazione dell’assegno cambiano in corso di causa, tali cambiamenti devono essere presi in esame nel corso del giudizio, eventualmente anche nel grado di appello (Cass. civ. Sez. VI – 1, 9 gennaio 2020, n. 174).
Il caso sottoposto alla Corte di Cassazione e qui in commento riguardava una causa di divorzio durante la quale in primo grado la moglie non si era né costituita in giudizio con un avvocato né presentata in udienza personalmente risultando contumace e il Tribunale si era pronunciato escludendo il di lei diritto a ricevere un assegno divorzile. La ex coniuge, ricevuta la sentenza, la impugnava in appello nei termini di legge chiedendo che le venisse riconosciuto un assegno divorzile. La Corte d’Appello respingeva l’appello per aver la signora per la prima volta in appello richiesto l’assegno divorzile.
La ex coniuge ricorreva in Cassazione lamentandosi innanzitutto della circostanza per la quale i giudici di merito non avessero considerato la situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi; il contributo fornito dalla moglie alla formazione del patrimonio familiare e del marito (alla stregua della funzione compensativa-perequativa dell’assegno divorzile e non più solo assistenziale); l’inadeguatezza dei mezzi della moglie e della sua incapacità oggettiva a procurarseli per cause a lei non imputabili. La donna lamentava altresì la violazione del principio del rebus sic stantibus che permea i procedimenti in materia di famiglia.
La ex coniuge, infatti, a quest’ultimo proposito riferiva che nel procedimento d’appello aveva provato la circostanza – di cui era venuta a conoscenza dopo la sentenza di primo grado – che l’ex marito, dopo il ricorso per divorzio nel quale si era dichiarato senza reddito e senza lavoro, si era intestato il negozio di famiglia vedendo così di gran lunga migliorata la propria situazione economica.
La Corte di Cassazione ribadisce il principio di diritto secondo cui, nel giudizio di divorzio, se da un lato, la domanda di assegno deve essere proposta nel rispetto degli istituti processuali tipici di quel rito (nel ricorso o nella comparsa di costituzione), dall’altro deve escludersi la relativa preclusione nel caso in cui i presupposti del diritto all’assegno maturino nel corso del giudizio, in quanto la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio e della separazione postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto.
Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.
Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.
È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.