Si ai pernottamenti dal padre, ma solo a partire dal compimento del terzo anno del figlio.
(A cura dell’Avv. Angela Brancati)
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n.19069/2024 pubblicata l’11 luglio 2024 conferma quanto precedentemente statuito dalla Corte d’Appello di Ancona nell’ambito di un giudizio di reclamo avente ad oggetto l’affidamento, il collocamento e il mantenimento di un minore di 16 mesi a seguito della fine del rapporto genitoriale, con riferimento all’esercizio del diritto di visita paterno che non prevedeva alcun pernottamento fino al raggiungimento dei 3 anni di età del figlio.
La vicenda traeva origine da un procedimento incardinato dinanzi il Tribunale di Macerata nell’ambito del quale il Collegio disponeva l’affidamento condiviso di un minore, il collocamento presso la madre, il diritto di visita del padre oltre la determinazione del contributo al mantenimento di questi a favore del figlio.
Avverso tale pronuncia la madre del minore proponeva reclamo dinanzi la Corte d’Appello di Ancona che riformava parzialmente il decreto dei giudici di prime cure, aumentando il contributo mensile a titolo di mantenimento a carico del padre e rimodulando il diritto di visita di quest’ultimo. In particolare, la Corte territoriale vista l’età del minore che in costanza di giudizio aveva appena 16 mesi e continuava ad essere allattato al seno, riteneva “eccessivamente prolungato il periodo di permanenza settimanale con il padre” disponendo che fino al compimento del terzo anno di età il genitore non collocatario potesse tenere con sé il figlio per due pomeriggi infrasettimanali e a fine settimana alternati senza alcun collocamento. Disponeva, altresì l’introduzione di due pernottamenti uno durante la settimana, l’altro nel fine settimana solo una volta che il figlio avesse raggiunto i 3 anni di età.
Avvero il decreto della Corte d’Appello di Ancona proponeva ricorso per Cassazione l’uomo affidandosi a diversi motivi che venivano tutti trattati congiuntamente dagli Ermellini.
In particolare, ad avviso del ricorrente il calendario così come riformulato dalla Corte d’Appello di Ancora si poneva in contrasto con il principio della bigenitorialità e risultava così essere pregiudizievole per il figlio minore. Le modalità di visita così limitanti minavano la crescita serena ed armoniosa del minore che si vedeva privato della possibilità di soggiornare presso l’abitazione paterna ove lo stesso aveva sempre vissuto fino all’avvenuta separazione tra i genitori. La Corte d’appello aveva altresì errato nell’individuare tale abitazione abituale presso quella materna ove il minore e la madre si erano nel frattempo trasferiti.
Sempre il ricorrente con il primo motivo denunciava la violazione della Convenzione internazionale di New York nella misura in cui la stessa sanciva l’adozione da parte delle Autorità nazionali di misure idonee per assicurare il mantenimento e la continuità dei legami tra i genitori ed i figli.
Con il secondo motivo il ricorrente lamentava l’omessa motivazione da parte della Corte territoriale circa il pregiudizio che ne sarebbe derivato nel caso in cui il minore avesse pernottato presso l’abitazione paterna, ribadendo come il diritto di visita senza pernottamenti non consentiva di preservare e garantire il rapporto con il minore che veniva privato così di importanti momenti di condivisione con la figura paterna.
Con l’ultimo motivo, infine, l’uomo lamentava come la Corte d’Appello non avesse valutato la distanza di un’ora intercorrente tra le due abitazioni che di fatto avrebbe svuotato il diritto di visita che si sarebbe svolto principalmente all’interno dell’autovettura paterna ove il minore avrebbe trascorso gran parte del tempo.
La Corte di Cassazione analizzando tutti i motivi congiuntamente riteneva gli stessi inammissibili e ciò perché il ricorrente sollecitava impropriamente il riesame nel merito della questione mediante l’apparente denuncia di vizi di violazione di legge.
Secondo il granitico orientamento della Corte di legittimità doveva ritenersi inammissibile il motivo di ricorso mediante il quale il ricorrente offriva una diversa ricostruzione della vicenda.
Nel caso di specie, ritenevano gli Ermellini come la Corte territoriale con motivazione “chiara, comprensibile e congrua” avesse spiegato la non conciliabilità dei tempi richiesti dal padre con la tenera età del minore che ai tempi della proposizione del ricorso aveva appena 16 mesi e veniva ancora allattato al seno.
La Corte d’Appello aveva comunque ritenuto che fino al raggiungimento del terzo anno di vita fosse garantita al padre la visita ed il prelievo con sè del figlio durante il fine settimana in via alternata e per due pomeriggi settimanali, oltre alle festività e ai periodi di vacanza. Dal terzo anno di vita i giudici di merito avevano poi già preventivamente stabilito l’estensione graduale del diritto di visita con l’introduzione dei richiesti pernottamenti.
Per tutti questi motivi gli Ermellini non ravvisando alcuna violazione di legge volendo il ricorrente fornire solo una diversa e alternativa ricostruzione rispetto a quella fornita dalla Corte territoriale, rigettava il ricorso e condannava l’uomo alle spese di lite.
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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Parma nel 2016, con tesi in diritto diritto amministrativo.
Successivamente ha svolto il tirocinio ex art. 73 DL 79/2013 presso il Tribunale per i Minorenni di Milano dove ha coltivato il proprio interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia. Dal maggio 2018 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio.
Dal novembre 2019 ha conseguito il titolo di Avvocato e ad oggi appartiene al Foro di Milano.