fbpx

Blog

Home  /  DIRITTO DI FAMIGLIA   /  REVOCA DEL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO AL FIGLIO CHE NON STUDIA E NON CERCA LAVORO

REVOCA DEL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO AL FIGLIO CHE NON STUDIA E NON CERCA LAVORO

(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)

Il figlio che è iscritto all’università da molti anni che non dimostra di cercare attivamente un’occupazione lavorativa perde il diritto a ricevere il contributo al mantenimento da parte dei genitori. In tema di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.

La prova della spettanza dell’assegno diventa più gravosa man mano che l’età del figlio aumenta, dovendosi valutare se può ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all’impegno realmente profuso nella ricerca di una collocazione lavorativa.

Questo il principio confermato dalla Corte di Cassazione con la recentissima Ordinanza pubblicata il 19 luglio 2024 n. 19955/2024.

La vicenda oggi in esame trae origine da un procedimento di separazione instaurato avanti il Tribunale di Lecce che, nel 2017, dichiarava la separazione personale dei coniugi statuendo a carico del marito l’onere di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente tramite il versamento dell’importo mensile di € 500,00 nonché l’onere di contribuire al mantenimento della moglie tramite il versamento della somma mensile di € 350,00.

Nel 2022, a seguito dell’instaurazione del procedimento di divorzio, il Tribunale di Lecce, verificato che le condizioni economiche dei coniugi non aveva subito alcuna variazione e che il figlio non aveva ancora raggiunto l’indipendenza economica, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e confermava gli oneri economici in capo all’ex marito come da sentenza di separazione.

L’uomo, preso atto del contenuto della decisione, ricorreva in appello e chiedeva la revoca dell’assegno divorzile e del contributo al mantenimento del figlio.

La Corte d’Appello di Lecce, respingeva la domanda di revoca dell’assegno divorzile e, in accoglimento parziale della domanda in punto mantenimento del figlio, riduceva l’importo dovuto al di lui mantenimento ad € 200,00 mensili. In punto mantenimento del figlio da tempo maggiorenne, convivente con la madre presso la casa coniugale, la Corte riteneva che la persistenza o meno dell’obbligo di mantenimento del genitore nei confronti del figlio dovesse essere ancorata non al parametro temporale della maggiore età, bensì a quello del raggiungimento dell’autosufficienza economica, con la precisazione che era sufficiente a far venir meno l’obbligo del mantenimento la percezione di entrate o il possesso di un patrimonio tali da garantire un reddito corrispondente alla professionalità acquisita e un’appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, che fossero adeguati alle attitudini e aspirazioni del figlio.

Sulla base di tali presupposti, la Corte riteneva incontestata la circostanza che il ragazzo, ormai ultratrentenne, risultasse privo di occupazione lavorativa e che non avesse mai raggiunto una piena indipendenza economica. Alla luce delle difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, considerata però l’età del ragazzo che imponeva a quest’ultimo la ricerca di un’occupazione, la Corte d’Appello confermava l’onere in capo al padre di continuare a contribuire al di lui mantenimento riducendo però l’assegno mensile ad € 200,00.

L’uomo, non soddisfatto della decisione di secondo grado, ricorreva quindi in Cassazione e tra i vari motivi lamentava l’assenza in capo al figlio del diritto ad essere mantenuto dai genitori. Il padre infatti, evidenziava come il figlio era stato iscritto per quattordici anni all’università, presso cui aveva sostenuto solo un esame, e rilevava come tale circostanza era sufficiente per revocare l’assegno di mantenimento. Aggiungeva inoltre, che controparte, nei primi due gradi di giudizio non aveva fornito alcuna prova in ordine ai tentativi del figlio di collocarsi seriamente nel modo del lavoro.

La Corte di Cassazione, letti gli atti, dichiarava inammissibili tutti i motivi di ricorso ad eccezione del motivo relativo al diritto del figlio ad essere mantenuto. Gli Ermellini infatti, ricordando i principi giurisprudenziali ormai consolidati, evidenziava come nel caso di specie la Corte d’Appello avrebbe dovuto accertare che il figlio nonostante non avesse più sostenuto esami universitari, avesse invano cercato una utile collocazione nel mondo del lavoro, mentre invece, tale accertamento non era stato fatto e la Corte territoriale si era accontentata di ritenere esistenti e giustificate le difficoltà di inserimento lavorative negli ultimi tempi, senza neppure accertare se i tentativi vi erano comunque stati. In conclusione pertanto, come sopra anticipato, la Corte dichiarava inammissibili tutti i motivi di ricorso ad eccezione di quello inerente il mantenimento del figlio e pertanto cassava la sentenza di secondo grado e rimetteva la causa avanti al giudice di secondo grado.

Author Profile

Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

Author Profile

Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.

Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.