Quando il tradimento è causa di addebito della separazione?
(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)
Amanti di coniugi altamente conflittuali, amanti che scrivono al coniuge tradito, amanti che fuggono alla sola vista dell’alto coniuge, mariti che vanno in terapia di coppia mentre hanno un’altra storia, e mogli che fanno video hot e li inviano all’amante ma i video vengono scoperti dai figli…
Maggio si appalesa essere un mese molto “caldo” non solo per i Giudici di merito ma anche per la Cassazione.
Ma cosa accomuna tutte queste sentenze? Facciamo un po’ di ordine sull’addebito.
L’art. 151 comma 2, c.c. dispone che il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
L’ormai consolidata giurisprudenza afferma che in tema di separazione personale dei coniugi, la dichiarazione di addebito implica la prova che l’irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza (Cass.40795/2021; sez. 3923/2018). Tale principio deve ritenersi applicabile anche all’inosservanza dello obbligo di fedeltà coniugale, che costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta di regola sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un’indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l’infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale.
La parte che richiede l ‘addebito della separazione all’altro coniuge, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, deve quindiprovare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendereintollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi ‘inidoneità dell’infedeltà a determinare l’intollerabilità della convivenza, fornire la prova delle circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire dell’anteriorità della crisimatrimoniale all’accertata infedeltà (Cass. 25966/2022).
Le molteplici pronunce emesse dai Tribunali e dalla stessa Corte di Cassazione nelle ultime settimane su questo tema, ribadiscono l’applicazione del suddetto principio.
Come infatti sottolineato dalle due recentissime ordinanze dalla Corte di Cassazione n. 12190/2023 e n. 13121/23 pubblicate in questi giorni, ai fini dell’addebito della separazione all’altro coniuge, la parte che ne fa richiesta deve provare il nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo matrimoniale e la fine del matrimonio stesso.
Principio alla base anche della sentenza della Corte d’Appello di Messina, pubblicata il 27 aprile 2023 n. 356.
Il caso che la Corte d’Appello di Messina si è trovata a decidere traeva origine da una separazione tra coniugi molto litigiosi, instaurata avanti il Tribunale di Patti durante la quale la moglie chiedeva la pronuncia di addebitodella stessa al marito per violazione del dovere di fedeltà. Al termine di una complessa istruttoria il Tribunale emetteva sentenza di separazione e, tra le altre cose, rigettava la domanda di addebito. Secondo il giudice di prime cure infatti, dagli elementi emersi nel corso del procedimento appariva pacifico il fatto che la crisi del rapporto coniugale fosse riconducibile alla pregressa incompatibilità caratteriale delle parti che era stata da sempre la fonte di continui litigi e non invece a specifiche violazioni degli obblighi derivanti dal matrimonio. I testimoni ascoltati nel corso della separazione avevano infatti, tutti riferito di circostanze da cui era stato possibile desumere un progressivo deterioramento del matrimonio. La relazione extraconiugale istaurata dal marito pertanto veniva valutata dal Tribunale come conseguenza del venir meno dell’unione matrimoniale e non invece quale causa di insorgenza della crisi di coppia. La Corte d’Appello trovatosi a decidere sul ricorso in appello presentato dalla moglie, ribadendo il principio di diritto sopra riportato e, ripercorrendo l’istruttoria effettuata dal giudice di prime cure dalla quale era emersa l’accesa conflittualità tra le parti ancora prima dell’instaurazione della convivenza coniugale, affermava senza alcun dubbio che la disgregazione del vincolo coniugale potesse essere causalmente riconducibile alla condotta di violazione dell’obbligo di fedeltà tenuto dal marito.
Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.
Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.
Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.