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PRESUPPOSTI ED ELEMENTI NECESSARI PER LA MODIFICA DELL’ASSEGNO DIVORZILE E DEL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI.

(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)

Il giudice, in sede di procedimento di modifica dell’assegno divorzile, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del giudicato. Una volta accertata la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee ad alterare l’assetto economico stabilito tra gli ex coniugi al momento del divorzio, quale presupposto necessario per l’instaurazione del giudizio di revisione, il giudice deve procedere alla valutazione dei giustificati motivi che ne consentono la revisione.

In sintesi il giudice chiamato a decidere non deve accertare le condizioni già valutate in sede di attribuzione dell’assegno, ma se per effetto di fatti sopravvenuti sia intervenuta una significativa modifica delle posizioni economiche delle parti tenendo conto di quelle che erano state le ragioni per le quali era sato attivato il procedimento. Analoghe considerazioni vanno fatte per quel che attiene la revisione del contributo al mantenimento dei figli.

Questo il principio ribadito dalla recentissima pronuncia della Corte di Cassazione del 17 marzo 2025 n. 7121/2025.

Con sentenza di divorzio emessa nel 2017 il Tribunale di Bologna, tra le alte cose, disponeva in capo al padre l’onere di contribuire al mantenimento della figlia tramite il versamento mensile di € 800,00 oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché l’onere di versare alla ex moglie € 600,00 a titolo di assegno divorzile. Nel 2020 l’uomo depositava ricorso con il quale, evidenziando una contrazione del reddito e l’imminente nascita della seconda figlia, chiedeva una modifica delle condizioni di divorzio. Il Tribunale in accoglimento delle domande del ricorrente, disponeva la riduzione del contributo al mantenimento della figlia ad € 600,00 e l’assegno divorzile ad € 300,00.

L’anno successivo la ex moglie depositava nuovo ricorso per la modifica del provvedimento del 2020, deducendo un peggioramento della condizione di salute psichica e fisica ed un aumento nell’ultimo periodo dei bisogni della figlia. L’ex marito, costituendosi nel giudizio, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per assenza di sopravvenuti motivi e in via riconvenzionale chiedeva un’ulteriore diminuzione del contributo al mantenimento della figlia ad € 450,00 e la revoca dell’assegno divorzile. Le domande dell’uomo poggiavano su sopraggiunti fatti nuovi: nuove posizioni debitorie e la nascita della seconda figlia dell’uomo affetta da grave malformazione cardiaca invalidante con necessità di assistenza medica e attenzione costante.

Il Tribunale in parziale accoglimento delle domande della donna concludeva mantenendo invariato l’assegno divorzile e aumentando l’assegno di mantenimento della figlia ad € 800,00. La signora, non soddisfatta della pronuncia, proponeva reclamo che veniva accolto. L’assegno di mantenimento per la figlia veniva aumentato ad € 1.200,00 in quanto secondo la Corte territoriale, pur tenendo conto delle condizioni personali del resistente e pur in presenza di una nuova figlia affetta da patologica clinica invalidante, l’entità del contributo alla prima figlia doveva essere aumentato in ragione delle esigenze della ragazza che stava crescendo. In merito poi, all’assegno divorzile la Corte riteneva di doverlo mantenere sotto il profilo assistenziale mentre non vi erano le condizioni per le componenti compensativa-perequativa.

L’uomo ricorreva quindi in Cassazione lamentando l’omessa motivazione del provvedimento di secondo grado, non avendo il giudice indicato gli elementi da cui aveva tratto il proprio convincimento circa la conferma dell’assegno divorzile e l’aumento del contributo al mantenimento della figlia. L’uomo lamentava inoltre, l’omesso esame del fatto che dalla nuova relazione era nata una seconda bambina affetta da una grave patologia medica per le cui cure il padre stava affrontando importanti spese. 

Letto il ricorso gli Ermellini lo ritenevano fondato.

La motivazione del giudice di secondo grado, era infatti, secondo la Corte lacunosa, carente degli elementi essenziali idonei a spiegare le ragioni della decisione non raggiungendo lo standard del minimo costituzionale.

In merito all’assegno divorzile la Corte si era infatti limitata ad affermare che non vi fossero le condizioni per la revoca dell’assegno sotto il profilo assistenziale avendo la signora dedicato un piccolo spazio della propria vita all’accudimento della figlia, mentre non vi erano le condizioni per le ulteriori componenti in quanto la signora non aveva fornito prova di non aver mai potuto trovare, per circostanze oggettive, un’occupazione. In riferimento al mantenimento invece della figlia, questo veniva aumentato per il solo fatto che la ragazza era cresciuta.

Secondo gli Ermellini la verifica che il giudice di merito avrebbe dovuto compiere non era quella di accertare la sussistenza delle condizioni per attribuzione dell’assegno nella sua componente assistenziale o compensativa, già valutata nell’ambito del procedimento di divorzio, ma se per effetto di fatti sopravvenuti rispetto anche all’altro giudizio di revisione promosso fosse intervenuta una significativa modifica delle posizioni economiche delle parti. Analoghe considerazioni vanno fatte per quel che attiene al mantenimento della figlia. L’incremento dell’assegno in favore di quest’ultima non poggiava su elementi obiettivamente idonei a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. Il giudice a fronte della richiesta di revisione dell’assegno di mantenimento della figlia avrebbe dovuto valutare se l’incremento delle esigenze della ragazza consentiva, nel rispetto del principio di proporzionalità, un aumento del contributo da parte del padre, e non invece pervenire ad una soluzione positiva senza esplicitarne le ragioni e senza considerare i riflessi economici che la nascita della nuova figlia già comportato all’uomo.

Per tutto quanto sopra, la Corte rinviava la causa avanti la Corte d’Appello di Bologna.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.

Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.