Pernottamento infrasettimanale del minore presso il padre: va preservata la relazione genitoriale
(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)
La distanza tra la casa paterna e la scuola frequentata dal figlio non può essere di impedimento al pernottamento infrasettimanale del minore presso il padre.
La Corte d’Appello di Firenze, nella sentenza n. 668/2022 pubblicata in data 8 aprile 2022, ha ben chiarito il diritto del minore a pernottare presso il padre, genitore non collocatario, essendo del tutto irrilevante la distanza tra la casa paterna e la scuola, dovendosi privilegiare la necessità di coltivare la relazione padre-figlio e i benefici che derivano alla loro relazione grazie anche ai pernottamenti infrasettimanali.
Questa pronuncia si pone in continuità con gli orientamenti già consolidati in tema di pernotti presso i padri. Si ricordi, infatti, sul punto, la Corte di Cassazione che, con riferimento ad un bambino di due anni, ha ritenuto scorretto escludere il pernottamento presso il padre esclusivamente sulla base della tenera età del minore senza considerare, in concreto, la presenza di pregiudizi specifici correlati ai pernottamenti: la regolazione dei pernottamenti presso il padre è da considerarsi “consona a preservare proprio la relazione genitoriale, avendo come effetto di consentire la sua esplicazione rispetto a momenti e a situazioni fondamentali per la crescita del minore, nell’interesse precipuo di questi”. In tale caso, la Corte di Cassazione aveva confermato la decisione della Corte d’Appello che, contrariamente al provvedimento del Tribunale che aveva escluso ogni possibilità di pernottamento presso il padre, aveva previsto un pernotto a settimana del bambino presso il padre, ribadendo il principio coerente anche con la normativa internazionale (art. 8 CEDU) per cui i provvedimenti in materia di affidamento dei figli minori consentono limitazioni al diritto di visita dei genitori solo nell’interesse superiore del minore stesso. In assenza di uno specifico pregiudizio potenzialmente correlato al pernottamento, i giudici hanno, quindi, introdotto il pernotto per preservare la relazione genitoriale (Corte di Cassazione 16125/2020).
Nel caso di specie, il Tribunale, a definizione di un procedimento per la regolamentazione dei rapporti di genitori non coniugati, aveva affidato il minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, regolato il diritto di visita paterno a settimana alternati con un pernottamento in settimana, circa l’estate aveva previsto il diritto del padre di trascorrere due settimane col figlio, oltre a prevedere un importo a titolo di mantenimento a carico del genitore non collocatario.
La madre ricorreva in appello chiedendo tanto l’affido esclusivo del minore quanto l’eliminazione del pernotto infrasettimanale ritenendo la distanza tra la casa paterna e la scuola frequentata dal padre di ostacolo a tale pernottamento.
La Corte d’Appello, nel rigettare le richieste materne (salvo aumentare l’importo disposto in primo grado quale contributo al mantenimento del figlio), precisava che non emergeva da alcun atto del processo la incapacità e la nocività del rapporto col padre per il figlio e, al contrario, le prove deponevano tutte a favore della bontà di tale relazione e, anzi, per una ingerenza ingiustificata della madre nel rapporto tra i due. Anche i Servizi Sociali incaricati, nel dare atto di una conflittualità tra genitori, confermavano però la relazione tra padre e figlio e la importanza per tale minore di coltivare il rapporto anche con i fratelli unilaterali da parte del padre, attestando una relazione affettiva tra padre e figlio e una capacità genitoriale specifica del primo.
Il pernottamento infrasettimanale, conclude la Corte, non può essere escluso per ragion di distanza tra casa e scuola trattandosi di una sola notte a settimana, essendo “normale” tale situazione rispetto alla maggioranza delle famiglie. In aggiunta, è evidente il beneficio del figlio alla permanenza con il padre e gli altri fratelli, atteso che tale rapporto deve essere costruito proprio nella prima fase di crescita.
È, infatti, nei primi anni dei bambini che si creano e si consolidano quei rapporti affettivi con le figure di riferimento che saranno, poi, fondamentali per la sana crescita psico-fisica dei futuri adulti e per lo sviluppo emotivo degli stessi.
Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.
Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.
È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.