NULLO L’ACCORDO TRA GENITORI CHE SOSTITUSCE IL MANTENIMENTO MENSILE DEI FIGLI CON IL VERSAMENTO DI UNA TANTUM.
(A cura della Dott.ssa Elisa Cazzaniga)
Uno dei temi caldi del diritto di famiglia è certamente quello del mantenimento dei figli: accade sovente, infatti, che i genitori cerchino soluzioni pratiche per gestire gli obblighi economici.
Anche dopo il raggiungimento di un accordo o l’emissione di una sentenza, sono molte le domande che possono sorgere sul tema: è possibile compensare l’assegno di mantenimento mensile con altre spese sostenute dai genitori a favore dei figli? È possibile per il genitore onerato versare una tantum l’intero importo?
Il Tribunale di Pisa con la decisione n. 195 del 19 febbraio 2026 risponde a queste domande affermando che “l’accordo con cui i coniugi separati convengano che il pagamento anticipato e in unica soluzione di una somma di denaro sostituisca le future mensilità dell’assegno di mantenimento del figlio minore è nullo per contrarietà a norma imperativa ex articolo 1418, comma 1, Cc, in quanto incide su diritti indisponibili del minore, insuscettibili di essere modificati per via negoziale in assenza di provvedimento giudiziale. Dalla nullità consegue la ripetibilità della somma versata in esecuzione dell’accordo nullo ai sensi dell’articolo 2033 Cc, non ricorrendo i presupposti dell’obbligazione naturale ex articolo 2034 Cc – spontaneità e adeguatezza – quando il pagamento sia avvenuto in adempimento di una pattuizione contrattuale”.
La vicenda traeva origine dall’opposizione all’esecuzione promossa da un padre contro il precetto notificato dalla ex moglie per il mancato versamento di circa €19.500,00 a titolo di mantenimento del figlio.
Il padre dichiarava di aver corrisposto le somme richieste in un’unica soluzione nel 2019 attraverso un accordo transattivo: nel 2019 l’uomo aveva infatti versato €26.491,22 in un’unica soluzione per estinguere un prestito personale ricevuto della ex moglie e destinato alla ristrutturazione della casa ove la stessa si era trasferita insieme al figlio. Secondo l’uomo, tale somma era un “anticipo” delle rate mensili fino al compimento dei 18 anni del figlio.
Il padre, nell’opporsi all’azione esecutiva iniziata dalla madre, chiedeva in via principale di accertare l’esistenza e validità dell’accordo tra i genitori circa la corresponsione una tantum del mantenimento del figlio con conseguente dichiarazione di inesistenza del credito vantato in quanto già saldato. In subordine, per l’eventualità in cui l’accordo fosse stato ritenuto invalido, l’uomo chiedeva la condanna alla restituzione di quanto indebitamente versato.
Il Tribunale di Pisa riteneva verosimile l’esistenza del patto in ragione del quale il padre aveva corrisposto circa € 26.500,00 per l’estinzione del prestito personale della madre in luogo del mantenimento dovuto per il figlio sino al 2028: l’uomo all’indomani dell’estinzione del debito della moglie aveva interrotto il versamento del mantenimento del figlio e la donna non aveva più preteso il mantenimento del figlio.
Tuttavia, il Giudice affermava che l’intervenuto accordo dovevaritenersi nullo poiché ha ad oggetto diritti indisponibili per le parti: i genitori, infatti, non possono stabilire compensazioni con l’assegno di mantenimento a favore dei figli né possono prevedere versamenti una tantum tali da determinare l’indisponibilità pro futuro di una somma liquida soggetta a un regime di impignorabilità con pregiudizio per ogni possibile futura necessità del minore.
Il Tribunale fondava la propria decisione sulla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione circa il carattere alimentare e indisponibile dell’assegno di mantenimento versato per il figlio.
A ciò si aggiunga che, nel caso in cui le parti vogliano modificare – anche consensualmente – l’assegno di mantenimento devono necessariamente adite il Tribunale ai sensi dell’art. 473bis 29 c.p.c.: la determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli, da parte del coniuge separato, risponde, infatti, ad un superiore interesse indisponibile. Di conseguenza, una volta stabilito nel provvedimento giudiziale chi debba essere il debitore, e chi il creditore di quella obbligazione, tale provvedimento non è suscettibile di essere posto nel nulla per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati.
Il Tribunale di Pisa concludeva dunque che l’accordo raggiunto dai genitori doveva essere considerato nulla ai sensi dell’art. 1418 c.1 c.c. per contrarietà a norme imperative.
Conseguentemente a ciò, il Tribunale condannava la donna alla restituzione della somma indebitamente ricevuta in quantodall’accertamento della nullità dell’accordo tra i genitori derivava una posizione di indebito oggettivo. Il Tribunale precisava, inoltre, che il versamento paterno non poteva essere qualificato come adempimento di un’obbligazione naturale – irripetibile ex art. 2034 c.c. – poiché difettavano i presupposti della spontaneità e dell’esecuzione di un dovere morale o sociale.
In conclusione, dunque, è da evidenziare che il Tribunale toscano rigettava l’opposizione paterna in quanto l’accordo raggiunto con la madre circa la corresponsione una tantum del mantenimento del figlio era da dichiararsi nullo. Ciò comporta che il padre dovrà versare alla madre gli arretrati dell’assegno mensile non versato sin dal 2019 pari a circa € 19.500,00, mentre la madre dovrà restituire ex art. 2033 c.c. quanto indebitamente percepito in un’unica soluzione in compensazione pari a circa € 26.500,00.
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