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NULLO L’ACCORDO DI SEPARAZIONE FIRMATO SOTTO MINACCE E RICATTI

(A cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)

Con l’ordinanza n. 4440 del 20 febbraio 2024 la Corte di Cassazione torna a parlare di annullabilità per vizio del consenso degli accordi di separazione sottoscritti dai coniugi sui quali il Tribunale ha espresso l’omologa, e l’occasione nasce in relazione a comportamenti minacciosi e ricattatori subiti dal ricorrente finalizzati al raggiungimento dell’accordo separatizio.

A differenza, però, della precedente ordinanza n. 27323/2022, questa volta il provvedimento della Cassazione si trova a valutare in diritto una situazione nella quale la vittima dei comportamenti violenti è un marito e la moglie – con l’aiuto del padre e di terzi sconosciuti- il carnefice.

Il procedimento teso alla dichiarazione di nullità dell’accordo di separazione consensuale raggiunto quattro anni prima con la moglie, prendeva avvio nel 2015 quando l’uomo adiva il Tribunale di Foggia ai sensi e per gli effetti dei combinati articoli 1427 e 1434 c.c.; l’accordo sottoscritto, infatti, sarebbe stato raggiunto rinunciando all’assegno di mantenimento a proprio favore – nonostante il suo stato di disoccupazione e l’enorme divario economico esistente rispetto la moglie – e accettando un “limitato” calendario di visita alla figlia.

L’uomo riferiva che aveva contratto matrimonio diversi anni prima, che era diventato padre di una bambina e che l’unione era giunta a conclusione nel marzo del 2010. Con l’inizio della crisi coniugale l’uomo era stato allontanato dagli affari di famiglia, nonostante la funzione dirigenziale svolta sia nelle aziende di famiglia che nelle altre aziende del suocero; tutti i tentativi di recuperare il rapporto coniugale erano stati ostacolati dalla famiglia di origine della moglie ed erano iniziate ripetute minacce ad opera di ignoti ed atti intimidatori culminati nell’averli fatto trovare un gatto impiccato dietro il bungalow dove lo stessi si era trasferito una volta lasciata la casa familiare di proprietà della moglie.

Anche la sua famiglia di origine era stata vittima di minacce e i rischi non era solo a livello economico ma soprattutto in relazione alla nipote, tanto che sua madre gli aveva chiesto di rinunciare a tutte le pretese economiche in sede di separazione avendo paura che le venisse impedito dalla nuora di frequentare la bambina.

Il suocero alla presenza di un testimone lo aveva espressamente “invitato” a lasciare la casa familiare minacciandolo che se non lo avesse fatto gli avrebbe fatto passare “guai” analoghi a quelli del gatto; a seguito di altre minacce, l’uomo riferiva di aver accettato di separarsi e di sottoscrivere l’accordo di separazione che gli era stato sottoposto dalla moglie senza possibilità di vedersi riconosciuto il mantenimento nonostante l’abissale differenza economica e patrimoniale dei coniugi e di poter mantenere frequenti rapporti con la figlia.

Il tribunale di Foggia, sentiva diversi testi – tra i quali la madre e un caro amico dell’uomo – e disponeva l’interrogatorio formale della moglie ma all’esito dell’istruttoria, rigettava la domanda dell’uomo ritenendola priva di riscontro probatorio.

Anche la Corte d’Appello di Bari, adita dall’uomo, respingeva l’appello dell’uomo ritenendo che le prove offerte non erano idonee a provare l’esistenza degli episodi di violenza morale e l’efficacia di tali episodi nel condizionamento della sua volontà ad accettare la separazione. Secondo i Giudici della Corte, i comportamenti agiti dalla moglie e dal suocero non apparivano una minaccia tale da impressionare ed incutere timore tenuto conto della persona che era e del contesto socioculturale in cui viveva la coppia.

L’uomo ricorreva in Cassazione e questa volta vedeva riconosciute le sue doglianze. Gli Ermellini sancivano la nullità dell’accordo di separazione firmato e omologato perché frutto di ricatti e minacce.  Ad avviso degli Ermellini la Corte nonostante avesse raccolto le dichiarazioni della madre e dell’amico dell’uomo che confermavano determinati accadimenti, aveva però errato nell’interpretare i presupposti applicativi della disciplina in tema violenza morale, quale vizio invalidante del consenso: “affinché la violenza, come vizio della volontà di una parte, possa costituire causa di annullamento del negozio, il combinato disposto degli artt. 1434 e 1435 c.c. richiede che questa, valutato il soggetto passivo e il contesto sociale nella quale avviene, sia di natura tale da impressionare una persona sensata e far temere un male ingiusto e notevole per sé o il suo patrimonio. In tema la giurisprudenza di legittimità (Cass ordinanza n. 27323/2022)  ha chiarito che in tema di violenza morale, quale vizio invalidante del consenso, i requisiti previsti dall’art. 1435 c.c.,  possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, anche ad opera di un terzo; è in ogni caso necessario che la minaccia sia stata specificamente diretta ad estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l’annullabilità e risulti di natura tale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell’autore di essa. Invero, in materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l’ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sulla specifica capacità di determinazione del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio.” Sulla base di tali principi generali la Prima Sezione Civile, ha accolto la tesi della difesa dell’uomo, invitando i giudici di merito a rivedere la propria posizione e ad annullare l’accordo di separazione consensuale.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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È Avvocato Collaborativo del Foro di Milano, componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini Onlus, membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’AIADC ( Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo) nonché delle IACP ( International Academy of Collaborative Professionals), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) ed iscritta nell’elenco avvocati specializzati all’assistenza legale delle donne vittime di violenza (BURL – Serie ordinaria n.46 17.11.2016).