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CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE: COLLOCAMENTO IN LUOGO SICURO E CONTESTUALE ORDINE DI PROTEZIONE

(A cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)

Con decreto del 10 luglio 2024 il Tribunale dei Minorenni di Milano – contestualmente alla conferma del provvedimento assunto ex art 403 cc dai Carabinieri di Turate a tutela di due minori che venivano collocati con la madre in un luogo protetto –emetteva inaudita altera parte un ordine di protezione a loro tutela, vittime insieme alla madre di comportamenti gravemente pregiudizievoli da parte del padre, dedito al consumo di alcol e cocaina.

Ai sensi e agli effetti di cui agli articoli ai sensi degli artt. 473bis 15, 473bis 69 comma II e 473bis 70 cpc, il Tribunale per i Minorenni, infatti, ritenendo insufficiente il collocamento in luogo protetto, senza attendere di integrare il contradditorio, emetteva anche un provvedimento indifferibile con il quale ordinava al padre dei minori di cessare la condotta pregiudizievole nei loro confronti, l’allontanamento immediato dalla casa familiare e prescriveva all’uomo di non avvicinarsi alla casa familiare, né ai luoghi abitualmente frequentati dalla madre e dai minori (scuole e luogo di lavoro) per la durata di un anno.

L’uomo, infatti, nonostante fosse stato ammonito dal Questore dopo due esposti presentati dalla moglie a seguito di agiti violenti e aggressivi, si era reso autore di nuovi fatti di stalking nei confronti della donna, cercandola sul luogo di lavoro, inviandole messaggi sconnessi e minacciosi e pubblicando annunci su Facebook con richiesta di notizie sulla moglie ed i figli, dai quali si ricavava che egli continuava a cercarla con la “scusa” di voler rivedere i bambini.

Alla luce di tali comportamenti del padre e in assenza dell’adozione di misure cautelari in sede penale, il Tribunale per I Minorenni di Milano accoglieva la richiesta di provvedimenti di protezione a favore di madre e minori, con i contenuti oggi previsti dagli arti 473 bis. 69, bis. 70 c.p.c. introdotti dalla riforma Cartabia.

La Riforma Cartabia, infatti, al fine di contrastare la violenza contro le donne in ambito familiare, è intervenuta sulla disciplina degli ordini di protezione del nucleo familiare nei casi di comportamenti abusanti, attraverso l’introduzione all’interno del Codice di Procedura Civile degli articoli 473-bis.69 – 473-bis.71 del Cpc contenuti nella Sezione VII (“Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari”) del Capo III dedicato alle disposizioni speciali del nuovo Titolo IV – bis del Libro II.

La nuova disciplina, infatti, ha sia messo ordine riunendo in un’unica Sezione le disposizioni una volta contenute in parte nell’ art. 736-bis codice di procedura civile e in parte negli art. 342 -bis e 342-ter del codice civile, trasfondendo tutte le disposizioni nei nuovi articoli 473 – bis.69 – 473 -bis.70 Cpc sia ha introdotto Importanti ed incisive le novità.

Prima di tutto è intervenuta ampliando l’ambito di applicazione dell’istituto, prevedendo espressamente all’art. 473bis 69 cpc che l’adozione degli ordini di protezione possa essere richiesta anche dopo che sia cessata la convivenza fra coniugi o conviventi. Tale novità ha risolto uno degli aspetti più problematici della materia in esame perché era discusso se fosse applicabile un ordine di protezione nel caso in cui l’autore della condotta pregiudizievole e la vittima, pur legati da vincolo di parentela o di affinità, non condividessero la stessa casa. Infatti, un primo orientamento, negava del tutto l’applicazione in tali casi delle misure di tutela previste dall’art. 342-ter cod. civ. ed un’altra parte della giurisprudenza riteneva invece, che le misure potessero applicarsi in tutte le ipotesi in cui l’autore e la vittima della violenza fossero legate da vincolo di parentela ovvero di affinità senza necessità di una situazione di convivenza, intesa quale perdurante coabitazione, al momento della proposizione della domanda.

Altra novità è rappresentata dal fatto che l’articolo 473-bis.69 Cpc , stabilisce che, quando la condotta tenuta sia suscettibile di arrecare pregiudizio anche a minori, i provvedimenti possano anche essere adottati dal Tribunale per i Minorenni e dunque, in alternativa al tribunale ordinario.

Il successivo articolo 473bis.70 Cpc, il cui contenuto è sostanzialmente quello dell’art. 342 – ter cc,  riporta due novità: la prima in merito alla possibilità che l’efficacia dell’ordine di protezione (la cui durata massima rimane fissata ad un anno decorrente dalla data di emanazione del relativo provvedimento), in presenza di “gravi motivi”, venga prorogata – oltre che su istanza di parte – anche su istanza del pubblico ministero quando siano coinvolti dei minori (comma 3 dell’art. 473 bis.70 Cpc ); la seconda in merito alla soppressione della statuizione che accordava al giudice la possibilità di disporre l’intervento di un centro di mediazione familiare in alternativa ai Servizi Sociali.

Il secondo comma dell’abrogato art. 342 – ter cc prevedeva che il giudice potesse disporre, altresì, ove occorra l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare…”.

In coerenza con l’art. 48 della Convenzione di Istanbul – ratificata dall’Italia sin dal giugno 2013 – che vieta il ricorso obbligatorio a procedimenti di mediazione in tutti i casi di violenza rientranti nel campo di applicazione della Convenzione stessa, tra cui la violenza fisica e/o psicologica, al fine di prevenire la c.d. vittimizzazione secondaria, è stata quindi eliminata la possibilità per il giudice di disporre l’intervento di un centro di mediazione familiare, “essendo in tali ipotesi escluso ogni tentativo di accordo o mediazione che implichi la comparizione personale delle parti” (Relazione illustrativa alla Riforma Cartabia).

Infine, l’articolo 473 bis.71 Cpc regola la forma della relativa istanza chiarendo che la domanda per un ordine di protezione si propone con ricorso al Tribunale Ordinario o Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza o domicilio dell’istante e/o dei minori coinvolti, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

Il giudice designato – che può adottare un ordine di protezione anche inaudita altera parte – ha ampi poteri istruttori, potendo disporre anche indagini tramite Polizia Tributaria sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti. Pronuncia poi decreto motivato, immediatamente esecutivo.

In caso di ordini di protezione emessi inaudita altera parte, dovrà essere fissata un’udienza di comparizione entro il termine massimo di quindici giorni, ove confermare, modificare o revocare l’ordine di protezione assunto senza contraddittorio. Il provvedimento è reclamabile secondo le forme del reclamo camerale.

Il decreto motivato emesso dal Tribunale in sede di reclamo, con cui si accolga o si rigetti l’istanza di concessione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, non è impugnabile per Cassazione per l’espressa previsione di non impugnabilità, contenuta nel 3 comma dell’articolo 473 bis.71 Cpc né con ricorso straordinario, ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione, giacché detto decreto difetta dei requisiti della decisorietà e della definitività.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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È Avvocato Collaborativo del Foro di Milano, componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini Onlus, membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’AIADC ( Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo) nonché delle IACP ( International Academy of Collaborative Professionals), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) ed iscritta nell’elenco avvocati specializzati all’assistenza legale delle donne vittime di violenza (BURL – Serie ordinaria n.46 17.11.2016).