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L’ex coniuge che cede l’attività lavorativa senza motivo non ha diritto all’assegno divorzile

(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)

L’ex coniuge che, senza motivo, rinuncia a svolgere la propria attività lavorativa cedendo a terzi l’esercizio commerciale di cui era titolare, non ha diritto a ricevere ovvero a continuare a percepire l’assegno divorzile.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella recentissima ordinanza n. 24041/2021.

La questione sottoposta all’attenzione degli Ermellini ha avuto inizio con una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa dal Tribunale di Ragusa che revocava alla moglie l’assegnazione della casa familiare, poneva a carico del marito l’obbligo di corrispondere un assegno divorzile a favore della ex nonché tre diversi assegni a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti. Contro tale pronuncia il marito proponeva appello e nel mese di gennaio 2017 la Corte d’Appello di Catania, accogliendo parzialmente i motivi esposti dall’appellante, emetteva sentenza con la quale revocava l’assegno dovuto a titolo di mantenimento dei figli, in quanto questi ultimi nelle more dei procedimenti si erano trasferiti ed erano divenuti economicamente indipendenti. In riferimento invece alla ex moglie, considerata l’assenza di un’attività lavorativa, la Corte confermava la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile. La pronuncia di secondo grado infatti richiamava l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il diritto a percepire l’assegno divorzile presupponeva l’indisponibilità da parte del richiedente di mezzi adeguati a consentire il mantenimento di un tenore di vita assimilabile a quello goduto in costanza di matrimonio e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

Nel caso in esame, la pronuncia di primo grado e quella di secondo grado sono state emesse prima del mutamento della giurisprudenza di legittimità avvenuto nel 2018 con la sentenza n. 18287. I giudici della Corte d’Appello infatti si sono concentrati unicamente sull’indisponibilità della ex moglie di mezzi economici idonei a consentirle il mantenimento dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Il nuovo e consolidato orientamento giurisprudenziale, come già abbiamo avuto modo di parlarne in diversi articoli, a differenza del vecchio orientamento sancisce che l’assegno di divorzio ha natura assistenziale, compensativa e perequativa. Per il riconoscimento dell’assegno divorzile, si deve adottare pertanto un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale. I parametri su cui fondare l’entità del mantenimento consistono nella durata del matrimonio, nelle potenzialità reddituali future, nell’età di chi ne fa richiesta nonché nella sussistenza o meno di una specializzazione professionale. Il Giudice di merito nei singoli casi concreti, per stabilire il diritto del richiedente a ricevere l’assegno divorzile deve quindi valutare la durata del matrimonio, la capacità lavorativa della parte che avanza la richiesta di assegno, la sussistenza o meno di malattie che possono rendere maggiormente difficoltosa la ricerca di un’occupazione lavorativa, i titoli conseguiti nonché l’esperienza professionale maturata nel corso degli anni.

Visto il nuovo orientamento giurisprudenziale l’ex marito decideva di proporre ricorso in Cassazione avverso il provvedimento d’appello affermando la violazione e falsa applicazione dell’art.5 della L.898/1970 in quanto il giudice di secondo grado si era limitato a porre a confronto le situazioni economiche delle parti senza valutare le disponibilità economiche dalla ex moglie omettendo l’analisi dell’attività lavorativa dalla stessa svolta e ingiustificatamente ceduta a terzi, aveva fondato la decisione sul principio ormai superato del tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza del matrimonio nonché l’importo quantificato per l’assegno di divorzio era nettamente superiore a quello necessario per garantire l’autosufficienza economica della signora, procurando a quest’ultima un ingiustificato arricchimento.

Visto l’orientamento giurisprudenziale ed i motivi di gravame sollevati dal ricorrente gli Ermellini accoglievano il ricorso, cassavano la sentenza impugnata e ribadivano il principio sopra descritto.

Nel caso concreto quindi il giudice di merito avrebbe dovuto approfondire le motivazioni per le quali la convenuta aveva rinunciato a svolgere l’attività commerciale di cui era titolare, cedendola a terzi senza motivo. Questo perché se invece la cessione dell’attività fosse stata fatta a seguito di una scelta condivisa da entrambi i coniugi il sacrificio della moglie non avrebbe potuto essere trascurato nella valutazione del di lei diritto a percepire un assegno di divorzio.

Author Profile

Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.

Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.