L’affido temporaneo dei minori ai nonni
(A cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)
L’affido temporaneo dei minori ai nonni come attuazione del diritto del minore a crescere nella propria famiglia: il diritto di ciascun bambino a crescere nella propria famiglia senza distinzioni di sesso, etnia età e lingua è sancito e garantito sia a livello internazionale dalla Convenzione di New York sui diritti dell’Infanzia e dalla Convenzione Europea sull’esercizio dei Diritti dei Fanciulli, sia a livello interno dall’art. 30 della Costituzione, dagli art. 28,29 e 39 del Testo Unico Immigrazione e dagli art 1, 2 e 4 della Legge 4 maggio 1983 n. 184 il cui Titolo è stato cambiato nel 2001 in “Diritto del Minore ad una famiglia”.
Le Istituzioni, infatti, hanno il dovere di assicurare al minore la sua sopravvivenza e crescita all’interno del nucleo famigliare d’origine al fine di permettergli la costruzione della propria identità proprio nel suo gruppo di appartenenza. La famiglia, infatti, con le sue caratteristiche e specificità è il luogo “privilegiato” nel quale un bambino si sente parte di un gruppo e non un soggetto solo e senza legami nonché l’ambito “sicuro” che gli garantisce di sperimentarsi nei vari momenti di crescita e di sviluppare in modo sano tutti meccanismi di difesa necessari ad attraversare la vita.
A volte, però, nonostante tutti gli strumenti di tutela previsti e messi in campo dalle Istituzioni a favore della coppia genitoriale, i minori devono essere messi in protezione medianti provvedimenti temporanei di allontanamento dal nucleo d’origine a causa dell’incapacità educativa dei genitori, intesa come insieme di comportamenti ed atteggiamenti che rendono impossibile, stabilire una relazione caratterizzata da accudimento, protezione e sostegno adeguati allo sviluppo psicofisico del bambino.
Le più frequenti cause di allontanamento del minore dai genitori sono l’accertata trascuratezza materiale e affettiva, i problemi di dipendenza di uno o entrambi i genitori, problemi sanitari di uno o entrambi i genitori ed i problemi di violenza domestica.
In tutti queste circostanze nelle quali il minore ha già sofferto, ecco che l’affido temporaneo intra – familiare appare come è l’intervento da preferire, ogni qual volta possibile, perché volto a garantire al minore la continuità dall’appartenenza al contesto famigliare.
Intervento “ponte” che rientra nella disciplina dell’articolo 333 cod. civ. per il quale: “quando la condotta di uno o di entrambi genitori, non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti”, l’affidamento temporaneo ai nonni è il provvedimento che evita al minore, insieme al trauma dell’allontanamento dei genitori anche quello di veder recidere ogni legame con il contesto familiare di cui fa parte. I nonni, infatti, in presenza di un forte legame con il minore e se idonei alla sua crescita, sono da preferire a qualsiasi terzo in quanto rientranti nel cerchio parentale più ristretto.
Anche recentemente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28257 del 19 settembre del 2019, ha precisato che “l’affido temporaneo rappresenta una misura offerta al minore che versa in difficoltà, determinate dalla malattia di un genitore, isolamento sociale, trascuratezza, fenomeni di violenza fisica e psichica, relazioni disfunzionali, e quindi in casi che, temporaneamente, possono ostacolare la funzione educativa o la convivenza tra genitore e figlio” e che il legame del minore con la famiglia d’origine, di cui i nonni sono chiara espressione, è un diritto personalissimo a salvaguardia del sano ed equilibrato sviluppo psico – fisico di ogni minore.
Nel caso di cui alla sentenza in commento, la Suprema Corte ha cassato la decisione della Corte di merito, che aveva disposto l’affidamento temporaneo etero – familiare di un minore, senza aver adeguatamente valutato la possibilità dell’affido intra – familiare ai nonni.
Il Tribunale, infatti, prima di disporre un decreto di affido etero-familiare devono esprimere una prognosi sull’effettiva possibilità di recupero del genitore, attraverso un percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione di un progetto di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, e valutare la presenza effettiva e non potenziale di parenti in grado di dare al minore cura, accudimento, coabitazione anche prevedendo l’intervento dei servizi territoriali.
In particolare l’articolo 4 della Legge n. 184 del 1983 sulla Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori afferma che “l’affidamento familiare è disposto dal servizio locale previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore”.
Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la responsabilità o del tutore, provvede il Tribunale per i Minorenni.
Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate le motivazioni, nonché i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario. Deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell’affidamento ed il servizio locale cui è attribuita la vigilanza durante l’affidamento con l’obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni. L’affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l’interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
È Avvocato Collaborativo del Foro di Milano, componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini Onlus, membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’AIADC ( Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo) nonché delle IACP ( International Academy of Collaborative Professionals), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) ed iscritta nell’elenco avvocati specializzati all’assistenza legale delle donne vittime di violenza (BURL – Serie ordinaria n.46 17.11.2016).