L’adottato maggiorenne può mantenere il proprio cognome aggiungendo quello dell’adottante.
(A cura dell’Avv. Maria Zaccara )
L’adottato maggiorenne può aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell’adottante al proprio, quando ciò serva a tutelare il suo diritto all’identità personale e anche l’adottante sia favorevole a tale ordine dei cognomi.
Questo il principio sancito dalla Sentenza n.135 depositata in data 4 luglio 2023, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 299, primo comma c.c. “nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto”.
La Corte d’Appello di Salerno con Ordinanza del 12 maggio 2022 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui preclude all’adottato maggiore di età la possibilità di anteporre il suo originario cognome a quello dell’adottante, per violazione degli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt., 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché dell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
In punto di fatto, viene riportato che una donna si era rivolta al Tribunale ordinario di Nocera inferiore chiedendo che venisse pronunciata l’adozione di una persona maggiorenne.
Il giudice adito, assunto il consenso dell’adottanda e rilevato che i genitori della stessa avevano espresso il loro assenso, accoglieva la domanda.
Successivamente, l’adottante proponeva reclamo, ai sensi dell’art. 313, secondo comma, c.c., in quanto la sentenza di adozione non aveva accolto la richiesta di posporre il cognome dell’adottante a quello dell’adottanda. Nel giudizio di reclamo si era costituita l’adottanda, dichiarando «di non opporsi alle richieste della reclamante».
Così riassunte le premesse in fatto, la Corte d’Appello di Salerno rilevava come solo dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata sarebbe potuto derivare il buon esito del gravame.
In particolare, la Corte d’Appello di Salerno ripercorreva il quadro normativo e giurisprudenziale concernente l’istituto dell’adozione del maggiorenne precisando che a fronte della evoluzione, una serie di previsioni normative avrebbero sottratto al cognome il suo carattere indicativo della stirpe familiare, per valorizzare la sua connessione con l’identità personale.
Il rimettente sosteneva che oggi il diritto al nome sia indissolubilmente collegato al diritto all’identità personale e che il fondamento di tali diritti vada individuato nell’art. 2 Cost.
Rilevava, inoltre, come, nel caso di specie, il rigetto dell’istanza di applicare un diverso ordine di cognomi riguardasse una persona di 39 anni che, nel corso della sua vita, aveva “avuto modo di stratificare il senso della propria identità nella consapevolezza personale e nei rapporti sociali”: ad avviso del rimettente, l’anteposizione del cognome dell’adottante determinava una violazione del diritto all’identità personale e si poneva in contrasto con «il principio della libertà di scelta», valorizzato dalla più recente giurisprudenza costituzionale.
Il rimettente riteneva che la disposizione censurata si ponesse in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., sotto il profilo della lesione del diritto all’identità personale e della intrinseca irragionevolezza in quanto l’originario cognome dell’adottando maggiore di età sarebbe un “segno distintivo” radicato nel contesto sociale, in cui la persona si trova a vivere, sicchè la anteposizione del cognome sarebbe “una ingiusta lesione del diritto ad essere se stessi”. L’intrinseca irragionevolezza emergerebbe considerando la trasformazione della funzione dell’istituto dell’adozione del maggiorenne «da tutela della stirpe e del patrimonio dell’adottante, al riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonché di una storia personale, di adottante e adottando».
La Corte richiamava, altresì, la sentenza n. 131 del 2022 nella quale si precisa che “il cognome, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo dell’identità giuridica e sociale della persona: le conferisce identificabilità nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalità individuale, che nel contempo si arricchisce progressivamente di significati”.
Alla luce di tali sviluppi della giurisprudenza costituzionale, che confermavano la funzione pregnante del cognome quale segno intorno al quale si stratifica l’identità della persona, sino a rappresentarla in tutti i suoi rapporti giuridici e sociali, occorreva quindi verificare se l’art. 299, primo comma, cod. civ., collocato nello specifico contesto dell’adozione della persona maggiore d’età, determinasse una irragionevole compressione del diritto all’identità personale dell’adottando, nella parte in cui impediva che il cognome dell’adottante potesse essere aggiunto, anziché anteposto, a quello dell’adottato.
Nella sua formulazione testuale l’art. 299, primo comma, cod. civ. stabiliva che «l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio».
L’attribuzione all’adottato del cognome dell’adottante incarna uno degli effetti tipici dell’adozione: effetto di natura personale unitamente a quelli di natura patrimoniale riguardanti sia l’obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l’acquisizione, da parte di quest’ultimo, dei diritti successori quale figlio nei confronti dell’adottante.
A parere della Corte Costituzionale, qualora l’adottato maggiore di età abbia l’esigenza di veder tutelato il suo diritto all’identità personale con l’aggiunta, in luogo della anteposizione, del cognome dell’adottante al proprio e se anche l’adottante è favorevole a tale ordine, che non incide sul suo consenso all’adozione, è irragionevole non consentire che la sentenza di adozione possa disporre il citato effetto. L’adottando maggiore di età può avvertire siffatta esigenza nei casi in cui la sua identità sia radicalmente ancorata al cognome originario. Quest’ultimo potrebbe avere una particolare incidenza sulla sua identificabilità nel mondo professionale, oltre che nei rapporti sociali; così come il cognome potrebbe essere stato anche trasmesso ai propri figli.
Alla luce delle suddette motivazioni la Corte Costituzionale ritenendo irragionevole e lesivo dell’identità personale, e, dunque, contrastante con gli artt. 2 e 3 Cost., non consentire al giudice – con la sentenza che fa luogo all’adozione – di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto. È assorbita la censura sollevata dal rimettente in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento.
Viene specificato che nel perimetro della questione prospettata non rientra l’adozione in casi particolari del minore d’età.
Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.
Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.
Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.