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Il rifiuto a sottoporsi al test del DNA non basta per veder dichiarata la paternità.

(A cura dell’Avv. Maria Zaccara)

Il rifiuto a sottoporsi al test del DNA non costituisce di per sé piena prova della paternità, ma assume valore solo se correlato ad ulteriori elementi indiziari. Non è il rifiuto in sé, ma il rifiuto ingiustificato, unitamente alla concorrenza di altri elementi probatori, a poter assumere rilievo decisivo.

È il principio che viene ribadito dal Tribunale di Milano nella sentenza n. 8852/2025, pubblicata in data 19 novembre 2025.

La pronuncia definisce il giudizio promosso da una ragazza nei confronti di un uomo, avente ad oggetto l’accertamento giudiziale della paternità e le conseguenti domande di contributo al mantenimento. Il Tribunale ricostruisce anzitutto la vicenda processuale, dando conto delle allegazioni poste a fondamento del ricorso introduttivo.

Con ricorso depositato il 20 marzo 2024, l’attrice aveva convenuto in giudizio un uomo, assumendo che nel 2004 la madre aveva intrattenuto con lo stesso una breve relazione, dalla quale era nata la ragazza, riconosciuta soltanto dalla madre.

Veniva dedotto che, sia prima sia dopo la nascita dell’attrice, il convenuto aveva manifestato la volontà di rimanere estraneo alla vita della bambina.

L’attrice rappresentava inoltre che, nel 2010, esclusa mediante test del DNA la paternità del precedente compagno della madre, quest’ultima aveva invitato l’uomo a sottoporsi al medesimo esame al fine di verificare l’effettiva paternità, ma che il convenuto non aveva prestato il proprio consenso.

Una volta raggiunta la maggiore età, la ragazza aveva nuovamente chiesto al convenuto di effettuare il test del DNA e di procedere, in caso di esito positivo, al riconoscimento; anche tale richiesta era stata rifiutata, con comunicazione del 12 marzo 2024, nella quale l’uomo aveva escluso di essere il padre dell’attrice.

Sulla base di tali allegazioni, l’attrice aveva chiesto, previa sottoposizione delle parti al test del DNA, di dichiarare la paternità del convenuto e di condannarlo alla corresponsione, in suo favore, di una somma equitativamente determinata a titolo di contributo al mantenimento, comprensiva degli arretrati dalla nascita alla data della pronuncia.

Si era ritualmente costituito in giudizio il convenuto, il quale, in via preliminare, aveva eccepito l’inammissibilità della domanda di condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di mantenimento arretrato per carenza di legittimazione attiva.

Nel merito, aveva contestato la ricostruzione in fatto e in diritto operata dall’attrice, deducendo di non aver intrattenuto alcun rapporto sentimentale con la madre della ragazza, atteso che entrambi, all’epoca del concepimento, erano impegnati in relazioni stabili con altri soggetti. Aveva, inoltre, sostenuto che sin dalla nascita dell’attrice amici e parenti avevano identificato il padre nel compagno convivente more uxorio della madre all’epoca del concepimento e che la madre lo aveva contattato per la prima volta solo nel 2010, sostenendo che fosse il padre della ragazza.

Il convenuto aveva poi dedotto di essere venuto a conoscenza soltanto nel febbraio 2024 dell’esito negativo del test del DNA eseguito su tale soggetto e di aver acconsentito a sottoporsi a propria volta all’esame solo previa esibizione di tale documentazione, richiesta alla quale l’attrice non aveva dato seguito. Su tali basi, aveva chiesto il rigetto delle domande.

Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, il Tribunale aveva disposto consulenza tecnica d’ufficio per accertare se l’attrice fosse o meno figlia biologica del convenuto. Il consulente tecnico aveva tuttavia dato atto dell’impossibilità di procedere agli accertamenti in ragione del rifiuto dell’uomo di sottoporsi ai prelievi necessari.

A questo punto, il Tribunale riteneva opportuno ricostruire preliminarmente la natura e i presupposti dell’azione di cui all’art. 269 c.c.

L’azione è volta a ottenere una sentenza dichiarativa della paternità e della maternità, pronunciabile nei limiti in cui risulta ammesso il riconoscimento.

Sul piano probatorio, la norma prevede che la prova possa essere data con ogni mezzo, ma stabilisce altresì che la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità.

Il Tribunale richiama quindi la giurisprudenza di legittimità, che impone una lettura coordinata di tali disposizioni e chiarisce come la limitazione probatoria non renda indefettibile la dimostrazione dell’esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre, ma richieda una valutazione complessiva degli elementi acquisiti.

In tale contesto, viene evidenziato il ruolo assunto dalle indagini ematologiche e immunogenetiche e la rilevanza, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c., del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti.

Il Tribunale precisa tuttavia che, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, il rifiuto non costituisce di per sé piena prova della paternità, ma assume rilievo solo se correlato ad ulteriori elementi indiziari. Non è il rifiuto in sé, ma il rifiuto ingiustificato, unitamente alla concorrenza di altri elementi probatori, a poter assumere valore decisivo.

Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio osserva che il rifiuto del convenuto è certamente valutabile come argomento di prova, ma rileva che nel presente giudizio mancano ulteriori elementi idonei a suffragare la domanda attorea.

La ricostruzione fattuale dell’attrice viene definita lacunosa e generica, in particolare con riferimento alla natura della relazione intercorsa tra la madre e il convenuto, indicata come “relazione occasionale” senza precisazioni di tempo e di luogo. A fronte delle contestazioni del convenuto, l’attrice non ha dedotto ulteriori circostanze né formulato richieste istruttorie idonee a corroborare la propria versione.

Il Tribunale evidenzia inoltre che l’attrice non ha preso tempestivamente posizione sul ruolo svolto dal compagno convivente della madre nella propria vita, che le deduzioni formulate sul punto sono tardive e generiche e che la documentazione prodotta oltre i termini di legge è inammissibile e comunque priva di valore probatorio. Viene infine rilevata l’assenza di prova delle comunicazioni asseritamente intercorse tra la madre dell’attrice e il convenuto.

Alla luce del complessivo corredo probatorio emerso nel corso del giudizio, il Tribunale conclude che non sussistono elementi sufficienti per ritenere provata la paternità del convenuto. La domanda di dichiarazione giudiziale di paternità viene pertanto rigettata, con assorbimento delle ulteriori domande di condanna in quanto accessorie, e segue la condanna dell’attrice, soccombente, alla rifusione delle spese di lite.

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Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.

Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.