IL RAPPORTO CON I NONNI DEVE PORTARE UN CONCRETO, POSITIVO E GRATIFICANTE VANTAGGIO AI NIPOTI.
(A cura dell’Avv. Maria Zaccara)
Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni non ha carattere autonomo né assoluto, ma è strettamente funzionale all’interesse del minore.
Il Giudice, pertanto, non può limitarsi a verificare l’assenza di un pregiudizio nel frequentare i nonni, ma deve accertare l’esistenza di un vantaggio concreto, positivo e gratificante per la crescita e l’equilibrio del minore.
Deve quindi individuare strumenti di modulazione delle relazioni in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dai nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento.
Questo è il principio espresso dalla recente Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 3721/2026, pubblicata in data 19 febbraio 2026.
Il caso trae origine dal decreto della Corte d’appello di Brescia che aveva parzialmente accolto il reclamo proposto avverso il provvedimento del Tribunale per i Minorenni. In particolare, la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del padre della minore, imputato in un procedimento penale per violenza sessuale ai danni della figlia, disponendo al contempo la revoca del percorso volto al ripristino delle frequentazioni tra padre e figlia.
Con la medesima decisione, tuttavia, i giudici di appello avevano riconosciuto il diritto della nonna e della prozia paterne a mantenere rapporti con la minore disponendo un percorso di riavvicinamento.
Il quadro processuale veniva ulteriormente complicato dalla presenza di un procedimento parallelo davanti al Tribunale ordinario di Mantova che aveva disposto l’affidamento “super-esclusivo” della minore alla madre.
Tale decisione aveva comportato la sospensione dei contatti tra il padre e la figlia, a causa del forte disagio manifestato dalla minore all’idea di riprendere i rapporti con lui.
La Corte d’Appello aveva cercato di bilanciare diversi elementi, da un lato la lunga interruzione dei rapporti tra padre e figlia durata oltre cinque anni e la pendenza del procedimento penale, dall’altro la preoccupazione che la totale assenza di contatti potesse compromettere definitivamente la relazione familiare.
Alla luce di tali circostanze, il giudice di merito aveva confermato la sospensione del percorso di riavvicinamento tra padre e figlia, ma aveva ritenuto opportuno mantenere i rapporti con gli ascendenti paterni, richiamando l’art. 337-ter c.c. e gli esiti della consulenza tecnica d’ufficio. Secondo la CTU, la minore aveva sviluppato una percezione fortemente negativa del contesto familiare paterno, ritenuto abusante nei confronti di lei e maltrattante verso la madre.
Avverso tale provvedimento la madre proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a sei motivi.
Tra le doglianze principali, la ricorrente ha evidenziato come la decisione della Corte territoriale fosse viziata da una carenza motivazionale assoluta circa il reale interesse della bambina.
In particolare, veniva contestato che i giudici di merito avessero imposto la frequentazione con le ascendenti nonostante la minore avesse manifestato un rifiuto netto, associando tali figure a un contesto familiare vissuto come “abusante e maltrattante”.
La madre lamentava dunque la violazione degli artt. 317-bis e 337-ter del codice civile, sostenendo che il diritto dei nonni fosse stato anteposto al benessere psicologico della figlia.
La Corte di Cassazione ritiene fondata la censura.
La Corte d’appello aveva autorizzato la ripresa dei rapporti tra la minore e la nonna e prozia paterne limitandosi a verificare l’assenza di un pregiudizio per la bambina. Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, il parametro corretto non è meramente negativo (assenza di danno) ma positivo, occorre accertare che tali relazioni siano effettivamente funzionali all’interesse del minore e alla sua crescita equilibrata.
In altri termini, il Giudice deve verificare se la partecipazione degli ascendenti al progetto educativo del minore apporti un concreto beneficio. Inoltre, non possono essere imposte frequentazioni quando il minore, se dotato di sufficiente capacità di discernimento, esprima una chiara volontà contraria.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigetta i primi quattro motivi di ricorso, accoglie il quinto e dichiara assorbito il sesto relativo alle spese.
Il decreto impugnato viene quindi cassato con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, affinché riesamini la questione dei rapporti tra la minore e gli ascendenti paterni alla luce dei principi enunciati.
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Dopo essersi diplomata al Liceo Classico Salvatore Quasimodo di Magenta, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2014, con tesi in diritto dell’esecuzione penale e del procedimento penale minorile, analizzando l’istituto del “Perdono Giudiziale”.
Coltivando l’interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2014 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel settembre de 2018, è diventata Avvocato, del Foro di Milano.









