Il padre assente risarcisce la figlia per il danno subito
(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)
Cosa accade se un genitore è completamente assente dalla vita del figlio? Questo comportamento è suscettibile di provocare un danno al figlio? Un danno che è risarcibile? E come quantificare l’entità del danno e dunque del risarcimento monetario?
A tutte queste domande ha risposto una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 4 aprile 2023 n. 9293) che ha analizzato il cosiddetto danno endofamiliare, un danno non patrimoniale derivante dall’assenza paterna dalla vita della figlia la quale fino all’età di 15 anni non ha avuto la cura, l’affetto, il sostegno morale e materiale del padre biologico,
All’interno della famiglia, tanto con riferimento ai rapporti orizzontali tra coniugi (nel caso di famiglie fondate sul matrimonio) quanto a quelli verticali tra genitori e figli (indipendentemente dal matrimonio) vigono doveri la cui violazione non è solo sanzionabile con i rimedi tipici del diritto di famiglia.
Anche la famiglia, infatti, è sottoposta alle comuni regole della responsabilità civile allorquando il danno che si configura costituisce un vero e proprio illecito civile.
Se la violazione dei doveri familiari integra la lesione di diritti costituzionalmente protetti può dar luogo al risarcimento del danno endofamiliare, quel particolare danno non patrimoniale che si verifica proprio all’interno della famiglia.
Questo il caso sottoposto alla Suprema Corte.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 9490/2018, dichiarava Tizio padre biologico di Caia; disponeva che Caia, stante la dichiarazione giudiziale di paternità, assumesse anche il cognome paterno anteponendolo a quello materno da sempre utilizzato; disponeva l’affidamento della minore in via condivisa ai genitori determinando un importo a carico del padre a titolo di concorso nel mantenimento oltre il 50% delle spese straordinarie; condannava il padre Tizio al pagamento in favore della madre di una somma di € 45.000,00 a titolo di rimborso pro quota delle spese pregresse di mantenimento della minore nonché al pagamento di una ulteriore somma pari a € 25.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla figlia e causati dall’assenza paterna dalla propria vita. In appello, in particolare, su ricorso principale dell’uomo e su appello incidentale della madre che lamentava l’imposizione del cognome paterno alla figlia ormai 15enne, la Corte respingeva l’appello principale edisponeva che la figlia conservasse solo il cognome materno.
Con riferimento ai danni, la Corte d’Appello di Napoli riteneva sussistente il danno non patrimoniale derivante dal dolore della figlia patito, dal suo turbamento, in conseguenza della mancanza della figura paterna sino all’età di 15 anni. Trattandosi di pregiudizio a beni immateriali, i giudici utilizzavano le cosiddette prove presuntive attraverso le quali si deduce dal fatto noto quello ignoto secondo un giudizio probabilistico: il fatto noto era la totale assenza del padre che era stato completamente assente e inadempiente ai doveri di cura, istruzione, sostegno morale della figlia e, applicando a tale fatto noto le comuni regole di esperienza doveva ritenersi provato il lamentato danno non patrimoniale.
Il pregiudizio subito non è suscettibile di una precisa quantificazione in termini economici e pertanto si provvedeva a liquidare il danno in via equitativa. In particolare, al danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale poteva essere applicata la voce ad hoc prevista dalle tabelle giurisprudenziali del Tribunale di Milano come “perdita del genitore” che prevedono (nel 2021) un risarcimento massimo di € 336.500,00 e minimo di € 168.250,00. Riguardando queste ultime ipotesi di perdita definitiva di un genitore a causa del decesso, bisognava adattarle alla situazione specifica di privazione del rapporto genitoriale per abbandono morale, giustificandosi quindi la decurtazione dell’ 85% del minimo tabellare.
Il padre biologico ricorreva in Cassazione lamentando, tra l’altro, la quantificazione del danno operata dalla Corte. La Corte di Cassazione, tuttavia, nel confermare la sentenza impugnata, afferma che la corte di merito aveva correttamente applicato al caso fi specie una quantificazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. che è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito. In questo caso, i giudici di merito avevano applicato le Tabelle di Milano aggiornate all’epoca di ciascuna decisione, di primo e di secondo grado.
Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.
Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.
Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.
È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.