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Il figlio ultramaggiorenne ma affetto da depressione, insonnia e disturbo post-traumatico da stress ha diritto al mantenimento

(A cura dell’Avv. Angela Brancati)

Con una delle primissime sentenze pubblicate nel 2025 la n. 35 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dall’assegno di mantenimento da versarsi a favore di un figlio ultramaggiorenne, il quale vittima di violenza assistita da parte del padre ai danni della madre, aveva sviluppato depressione, disturbo post traumatico da stress e insonnia reattiva. Al ragazzo, infatti, subito dopo la separazione all’età di 20 anni era stata diagnosticata una patologia depressiva che avendogli causato un’infermità mentale gli impediva di attivarsi concretamente per il reperimento del lavoro.

In sede di separazione il Tribunale di Sassari aveva riconosciuto come il figlio appena 19enne avesse diritto a ricevere l’assegno di mantenimento da parte del padre pari ad €250,00. Tre anni dopo la sentenza di separazione, la madre adiva il Tribunale per sentir pronunciato il divorzio e nell’ambito del procedimento divorzile la stessa chiedeva la conferma del contributo al mantenimento da parte del padre nei confronti del figlio.

Il Tribunale di Sassari, tuttavia, respingeva le richieste della donna che prontamente adiva la Corte territoriale di Cagliari che accoglieva l’appello, poneva a carico del padre il medesimo contributo mensile previsto nella sentenza di separazione a favore del figlio maggiorenne e, infine, assegnava l’abitazione familiare alla madre.

Ma l’ex marito convinto che il figlio non avesse diritto a percepire il mantenimento non si arrestava e avverso la pronuncia di secondo grado proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a tre differenti motivi.

Con il primo e secondo motivo del ricorso lamentava che la Corte d’Appello avesse esclusivamente valutato le ragioni individuali di salute del figlio ultramaggiorenne, omettendo qualsiasi valutazione circa l’effettivo carattere invalidante delle patologie e senza altresì considerare l’atteggiamento di inerzia del figlio nel reperimento di un’attività lavorativa.

Sempre il ricorrente con il terzo e ultimo motivo lamentava altresì che la Corte territoriale non avesse nella determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento considerate le di lui peggiorate condizioni economiche.

La Corte di Cassazione riteneva i primi due motivi inammissibili. Secondo l’orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità i presupposti su cui deve fondarsi il mantenimento a favore del figlio maggiorenne devono basarsi: sulletà del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, alletà progressivamente più elevata dellavente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento; dalleffettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” e poi ancora lavere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro”.

Nel caso di specie la Corte d’appello di Cagliari ad avviso della Corte di Cassazione si era adeguatamente attenuta ai principi, considerando che da un’analisi dettagliata delle condizioni individuali e involontarie di salute del figlio, questi non avesse potuto raggiungere l’autosufficienza economica. La Corte territoriale aveva, infatti, rilevato che il figlio di anni 24 risultava affetto da depressione maggiore cronicizzata, disturbo post traumatico da stress e insonnia reattiva e che lo stato fosse stato determinato dalle condotte che il padre aveva posto in essere negli anni ai danni della madre e che avevano di fatto turbato il figlio. A quest’ultimo era stata altresì riconosciuto un sussidio sulla base di una legge regionale in relazione alla di lui infermità.

Infine, la Corte territoriale aveva potuto rilevare come inizialmente il contributo al mantenimento pari ad euro 250,00 fosse stato determinato dal Collegio nell’ambito del giudizio separativo quando il figlio aveva 20 anni e che la sentenza di separazione fosse intervenuta tre anni dopo, senza alcun mutamento delle condizioni economiche del ragazzo né della propria infermità mentale.

Le censure, pertanto, risultavano inammissibili poiché si risolvevano di fatto in una critica al giudizio di merito compiuto dalla Corte territoriale, che al contrario correttamente aveva accertato la natura invalidante della patologia fornendo una motivazione adeguata.

Anche il terzo motivo a parere degli Ermellini risultava generico e pertanto inammissibile: mancava la prova che avrebbe dovuto fornire il ricorrente circa il peggioramento delle di lui condizioni economiche dimostrato nei precedenti gradi di giudizio. Altrettanto vaghe risultavano essere le doglianze con riferimento al diritto della madre di vedersi assegnata l’abitazione familiare che al contrario la Corte d’appello aveva correttamente riconosciuto in capo alla stessa in presenza di un figlio maggiorenne non ancora autosufficiente.

Per tutti i motivi di cui sopra la Corte di Cassazione rigettava il ricorso senza tuttavia alcuna condanna alle spese di lite non essendosi svolta alcuna attività difensiva da parte della donna rimasta contumace.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Parma nel 2016, con tesi in diritto diritto amministrativo.

Successivamente ha svolto il tirocinio ex art. 73 DL 79/2013 presso il Tribunale per i Minorenni di Milano dove ha coltivato il proprio interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia. Dal maggio 2018 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio.

Dal novembre 2019 ha conseguito il titolo di Avvocato e ad oggi appartiene al Foro di Milano.