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IL DIRITTO DI UTILIZZARE LA CASA AL MARE D’ESTATE NON E’ UN DIRITTO DI ABITAZIONE.

(A cura della Dott.ssa Elisa Cazzaniga)

Interessante la questione trattata dal Tribunale di Siracusa in una sentenza emessa in data 26 giugno 2025 con riferimento alla lamentata violazione da parte di una moglie del diritto di utilizzo della casa al mare di proprietà del marito alla stessa riconosciuto nell’accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Siracusa nel 2005.

Vent’anni prima, infatti, il marito aveva attribuito alla moglie, quale risarcimento del danno non patrimoniale per le gravi sofferenze inflittele, il diritto di abitare la casa coniugale sita a Siracusa nei mesi di agosto e settembre di ogni anno. Tale accordo veniva rispettato sino all’estate del 2009 mentre nell’agosto 2010 quando la donna si recava presso la casa al mare per goderne come di consueto, scopriva che il marito aveva diviso a metà l’immobile mediante pareti divisorie fisse con conseguente impossibilità di godere della totalità dell’appartamento e del giardino annesso all’abitazione.

Nonostante le rimostranze e la rappresentazione al marito che il di lui comportamento violava gli accordi di separazione, la donna tollerava tale situazione sino al 2021 godendo della porzione rimasta a lei accessibile.

La situazione si aggravava ulteriormente nell’estate 2022 allorquando il marito, dopo averle intimato una “disdetta dal diritto di abitazione riconosciutole”, impediva l’accesso alla donna costringendo la stessa a prendere in locazione un’abitazione similare nella medesima zona balneare.

In conseguenza di tale ultimo comportamento, la donna decideva di adire il Tribunale di Siracusa al fine di vedersi accertato e dichiarato un diritto di abitazione sull’intera villetta con annesso giardino per i mesi di agosto e settembre di ogni anno a partire dalla data di pubblicazione del decreto di omologazione degli accordi di separazione. La donna chiedeva inoltre di accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto per aver arbitrariamente diviso in due porzioni l’ex casa coniugale ed averle impedito l’accesso. In conseguenza di tale domanda, la ricorrente chiedeva la condanna del marito al pagamento di somme a titolo di risarcimento danni per avere impedito il godimento esclusivo e per averla costretta a prendere in locazione altra abitazione similare nella medesima località balneare. Infine, la ricorrente chiedeva di veder accertato e risarcito il danno emotivo e psicologico subito in conseguenza della violazione della privacy e per la sottrazione degli spazi vitali in seguito all’arbitraria divisione della casa.

L’uomo si costituiva chiedendo il rigetto delle domande ritenendole infondate in fatto e in diritto, ed

il Tribunale di Siracusa gli dava ragione: le domande della ricorrente venivano rigettate per le seguenti ragioni.  

Il diritto di abitazione, che la ricorrente sosteneva di vantare, è previsto ai sensi degli artt. 1022 e ss c.c. ed è un diritto reale di godimento che consente al titolare e alla sua famiglia di utilizzare un immobile come alloggio stabile e permanente.

Il Tribunale spiegava che scopo di questo diritto è soddisfare direttamente i bisogni abitativi primari e continuativi, conferendo al titolare la sola facoltà di abitare l’immobile con il proprio nucleo familiare nei limiti dei bisogni personali suoi e della sua famiglia e con divieto di qualsivoglia forma di godimento indiretto (es: locazione a terzi).

Veniva, inoltre, evidenziato che perché si configuri un diritto reale di abitazione occorre la costituzione per atto pubblico o scrittura privata autenticata, la trascrizione nei registri immobiliari perché sia opponibile ai terzi e il carattere di stabilità dell’abitazione. Inoltre, il Tribunale precisava che il diritto di abitazione, in quanto diritto reale, soggiace ai principi di tipicità e tassatività con conseguente impossibilità per i consociati di modificare gli elementi essenziali del diritto stesso e di creare nuove figure di diritti reali in via negoziale.

Per tali ragioni dunque, il Tribunale di Siracusa negava che l’accordo di separazione avesse originato a favore della donna un diritto di abitazione e riconduceva l’atipico godimento concesso alla donna nell’ambito dei diritti personali di godimento con effetti vincolanti tra le parti ma non opponibili ai terzi. Il godimento concesso, infatti, aveva una finalità turistico-ricreativa non riconducibile all’esigenza stabile e continuativa fondativa del diritto reale di abitazione.

Il Tribunale di Siracusa, pertanto, riconosceva il godimento turnario e limitato ai soli mesi di agosto e settembre di ogni anno riconosciuto dal marito alla moglie come assimilabile a contratti come la multiproprietà o alla locazione stagionale del bene.

A ciò si aggiungeva la considerazione che la giurisprudenza di legittimità è conformemente orientata a ritenere che anche l’assegnazione della casa coniugale in sede di separazione attribuisca un diritto personale atipico di godimento, opponibile nei limiti del titolo, ma privo dei caratteri di assolutezza e tipicità dei diritti reali.

Per le ragioni di cui sopra, le domande ed argomentazioni attoree, tutte integralmente fondate sul previo accertamento della sussistenza del diritto reale di abitazione, sono state, dunque, dichiarate infondate proprio stante l’insussistenza del diritto reale stesso.

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