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Il concorso del reato di maltrattamenti con quello di lesioni.

(A cura dell’Avv. Stefania Crespi)

Il rapporto tra il delitto di maltrattamenti e il reato di lesioni personali di cui all’art. 582 c.p. rappresenta da tempo una questione giuridica rilevante. Ed infatti la frequente sovrapposizione tra aggressioni fisiche e comportamenti vessatori abituali impone di stabilire se e quando la violenza che cagiona un danno all’integrità fisica, debba essere punita autonomamente o resti assorbita nella fattispecie di cui all’art. 572 c.p..

Il reato di maltrattamenti si configura come un delitto abituale, caratterizzato dalla reiterazione di atti di violenza fisica o morale, vessazioni, umiliazioni e sopraffazioni, tali da rendere abitualmente dolorosa e mortificante la vita della vittima. L’offesa non si esaurisce nel singolo episodio, ma si sostanzia in una condizione di sofferenza continuativa e sistematica, che incide sulla dignità e sulla libertà morale del soggetto passivo. In questo contesto, le aggressioni fisiche possono costituire uno degli strumenti attraverso cui si realizza la condotta vessatoria.

Secondo l’orientamento ormai consolidato della Cassazione, le lesioni personali conservano una propria autonomia e concorrono materialmente con la violenza domestica.

Con una recente pronuncia, la Suprema Corte è tornata sulla questione (sent. n. 40079/25).

Un uomo veniva rinviato a giudizio per maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e lesioni personali (artt. 582, 585, 576, 577 c.p.) commessi in danno della moglie e delle figlie minori, fatti avvenuti tra il 2017 e il 2022.

Il Tribunale di Novara lo condannava a quattro anni di reclusione, con le pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, della sospensione della responsabilità genitoriale per la durata di otto anni e lo ha condannato al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite.

La Corte d’Appello di Torino confermava la condanna e il difensore dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando difetto di correlazione tra imputazione e sentenza (maltrattamenti contestati solo alla moglie, ma riconosciuti anche per le figlie, assenza di abitualità nelle condotte verso le figlie), nonché vizi di motivazione sulle lesioni personali in danno della figlia minore, sottolineando come dalla fotografia scattata il giorno successivo all’episodio contestato non sarebbe dato cogliere alcuna compromissione sul volto della stessa.

Il difensore ha, infine, censurato il vizio di motivazione circa l’autonoma sussistenza delle lesioni, in quanto la condotta, pur determinata da un “rozzo intento educativo”, sarebbe stata privo di dolo e, soprattutto, questa condotta avrebbe dovuto essere assorbita nel più grave delitto di maltrattamenti, in quanto espressione di “un contegno non volontariamente lesivo, bensì adottato con mezzi di contenutissima intensità e motivati da interventi (per quanto moralmente discutibili) educativi”.

La Cassazione ha giudicato il ricorso inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.

Con riferimento al difetto di correlazione tra l’imputazione e la sentenza, nonché all’errata applicazione dell’art. 572 cod. pen. con riferimento alla posizione della minore, è stata riconosciuta l’inammissibilità, in quanto dedotti per la prima volta nel giudizio di legittimità, prima ancora che manifestamente infondati.

La Suprema Corte rileva come il delitto di maltrattamenti in famiglia sia stato contestato sia con riferimento alle condotte subite dalla moglie, che a quelle subite dalle figlie minori.

Le condotte riguardavano l’affermazione di frasi ingiuriose alle figlie minori (“mongoloidi, siete delle handicappate come vostra madre! Maledetto il giorno che vi ho messo al mondo”), minacce (“all’inizio dell’anno 2002 minacciava le figlie di picchiarle con una cintura perché stavano litigando tra loro”, uno schiaffo violento che cagionava la rottura del labbro superiore di una delle figlie, oltre che paura (la minore “si orinava addosso dalla paura”).

Manifestamente infondata è anche giudicata la seconda censura, che si risolve in una lettura alternativa del fatto ricostruito dai Giudici di merito, non consentita nel giudizio di legittimità.

I Giudici di merito hanno ritenuto sussistenti anche nei confronti delle figlie minori plurime condotte vessatorie di tipo psicologico (i ripetuti insulti e le minacce) e di tipo fisico (il violento schiaffo al volto), protrattesi abitualmente nel corso del tempo, così da ritenere, non illogicamente, che anche le minori fossero “vittime dirette” del reato di maltrattamenti: le bimbe erano destinatarie abituali di insulti e percosse certamente non riconducibili ad alcuna lecita finalità educativa.

Quanto al vizio di manifesta illogicità della motivazione con riferimento al delitto di lesioni in danno di una delle figlie minori (consistita in una ferita “alla parte interna del labbro, con fuoriuscita di sangue”), la Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile, in quanto – anche in questo caso – si risolve nella proposizione di una lettura alternativa delle risultanze processuali.

Tra l’altro i Giudici di merito hanno motivato congruamente la sussistenza del delitto di lesioni sulla base della testimonianza della persona offesa, della madre, di altri testi, nonché delle fotografie prodotte.

La Corte di Appello ha precisato che la tenuità della lesione inferta è certamente compatibile con la notevole prestanza fisica dell’imputato, “giacché, evidentemente e fortunatamente, il medesimo ha limitato l’intensità del colpo rivolto ad una bimba di appena tre anni”.

Infine, anche il motivo relativo al vizio di motivazione circa l’autonoma sussistenza del delitto di lesioni personali – poiché la condotta non sarebbe stata sorretta dal dolo, e, comunque, avrebbe dovuto essere assorbita nel più grave delitto di maltrattamenti – è stato dichiarato inammissibile, in quanto diverso da quelli consentiti dalla legge processuale.

La censura relativa alla carenza di dolo è, infatti, inammissibilmente rivolta a pervenire ad una diversa interpretazione delle risultanze probatorie nel giudizio di legittimità.

Poi la censura relativa al mancato assorbimento del delitto di lesioni in quello più grave (maltrattamenti) è, invece, manifestamente infondata.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è configurabile il concorso formale – e non l’assorbimento – tra le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 572 e 582 cod. pen. quando le lesioni risultano consumate in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti, con conseguente sussistenza dell’aggravante dell’art. 576, comma primo, n. 5, cp.. Tale aggravante è applicabile in quanto l’art. 585 c.p. stabilisce che alle lesioni personali si applicano le aggravanti previste per l’omicidio, tra cui quelle previste dall’art. 576 c.p..

Secondo la Cassazione non ricorre l’ipotesi del reato complesso, per la cui configurabilità non è sufficiente che le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico determinino un’occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati, ma è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro.

Orbene, quando le lesioni si consumano in occasione della commissione dei maltrattamenti non opera l’assorbimento delle lesioni nella violenza domestica, ma si configura il concorso, mantenendo la propria autonomia normativa.

Tra l’altro la Cassazione ha recentemente stabilito che per la configurabilità del reato di lesioni personali volontarie, la parola “malattia” comprende qualsiasi alterazione di carattere anatomico e/o funzionale propria dell’organismo umano che, sebbene minima e localizzata in una specifica parte del corpo, necessita di un processo di reintegrazione anche di non lunga durata per recuperare la piena efficienza fisica (Cass., n. 38838/25).

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Avv. Stefania Crespi

Svolge la sua attività dal 1996 presso lo Studio Legale Ravaglia, dove ha maturato una consolidata esperienza e specifica competenza nel Diritto penale d’impresa, seguendo processi in tema di reati societari, finanziari, fallimentari, reati contro la pubblica amministrazione, responsabilità penale in ambito sanitario, nonché per violazioni del codice stradale.
Collabora da anni con lo Studio Legale Di Nella per i procedimenti penali concernenti i reati contro la famiglia.