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I nonni hanno diritto di vedere i nipoti da soli.

(A cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)

I nonni, infatti, hanno un diritto autonomo di vedere il nipote e lo possono esercitare da soli, anche senza i genitori.

È quanto affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 6658 del 13 marzo 2025 che ha accolto il ricorso di una coppia di nonni che voleva continuare a vedere e a prendersi cura del nipotino che con la madre si era trasferito in altra città, venuta meno la serenità matrimoniale.

I nonni avevano cercato di far ragionare entrambi i genitori anche offrendosi disponibili a fare almeno videochiamate con il nipotino, pur di non perdere passaggi di crescita, dovuti alla grande distanza, ma i genitori erano troppo impegnati nel loro conflitto matrimoniale che si giocava sia avanti il Tribunale per i Minorenni ove il padre aveva chiesto la decadenza della responsabilità genitoriale della madre sia davanti il Tribunale Ordinario ove la donna  aveva chiesto la separazione.

A fronte di una tale situazione, ai nonni non restava che adire il Tribunale per i Minorenni di Genova chiedendo di regolamentare un calendario di contatti in presenza e da remoto e, all’esito degli accertamenti il Tribunale prevedeva che il minore fosse portato a fare visita ai nonni una volta al mese tenendolo la notte del sabato e riportandolo dalla madre la domenica, il tutto con spese a carico della madre. Inoltre il tribunale prevedeva che i nonni paterni potessero far visita al minore un secondo fine settimana al mese recandosi nella città di residenza del piccolo e tenendolo con loro dal venerdì sera alla domenica . Infine il tribunale chiariva che i nonni potevano stare con il minore anche quando questi incontrava il padre.

Ma la madre non era per nulla d’accordo ed impugnava la decisione al fine di eliminare il diritto di visita autonomo dei nonni paterni che questi potessero vedere il nipote solo quando era previsto l’incontro con il padre ovvero che fossero ridotte le modalità di visita autonome dei nonni e che in ogni caso non fossero più poste a suo carico le spese di trasferimento.

La donna lamentava che i periodi di visita paterni sommati a quelli previsti per i nonni comportavano che il minore non avrebbe potuto trascorrere con lei più alcun fine settimana.

La Corte d’Appello di Genova, sentito anche il padre che appoggiava i propri genitori e acquisita la consulenza tecnica disposta nel procedimento di separazione, modificava il calendario legando il diritto di visita dei nonni paterni a quello del padre. Niente più fine settimana in autonomia.. 

La Corte riteneva importante prevedere un calendario che tenesse conto della distanza tra le rispettive città di abitazione ed evitasse di sottoporre il minore a stressanti e continui spostamenti bisettimanali.

Ne derivava che i Giudici concludevano prevedendo che i nonni avrebbero visto liberamente il nipote quando questo era presso il proprio padre ovviamente con modalità tali da non privare il padre dei tempi di frequentazione con il figlio da solo.

A fronte di una tale decisione i nonni paterni adivano la Cassazione e finalmente trovano sancito il loro diritto ad avere un calendario autonomo da quello del genitore ex parte, vale a dire un calendario che prevedesse le visite senza la presenza del genitore. 

Se, infatti, è vero che «il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’art. 317-bis c.c., coerentemente con l’interpretazione dell’articolo 11 Cedu fornita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, non ha un carattere incondizionato, ma il suo esercizio è subordinato a una valutazione del giudice avente di mira “l’esclusivo interesse del minore”, è anche vero che tale interesse sussiste « quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l’adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore».

Invero, il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è funzionale all’interesse di questi ultimi e presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi, pertanto il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti dopo aver riscontrato semplicemente l’assenza di alcun pregiudizio per i minori, dovendo invece accertare il preciso vantaggio a loro derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento, individuando piuttosto strumenti di modulazione delle relazioni, in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti. 

Una volta accertata la mancanza di un pregiudizio e la presenza di una relazione positiva, gratificante e soddisfacente sia per i nipoti sia per i nonni, il Giudice qualora ritenga di consentire la frequentazione tra i nonni e i nipoti esclusivamente alla presenza del genitore ex parte dovrà espressamente motivare sul punto; se necessario dovrà anche utilizzare tutti gli strumenti a disposizione avvalendosi eventualmente dei servizi sociali al fine di contemperare la regolamentazione della frequentazione in modo proporzionato ed equilibrato con le altre esigenze di vita del minore ( affettive , sociali , scolastiche e ludiche). 

In caso invece di esercizio autonomo, sarà necessario prevedere una regolamentazione chiara ed equilibrata sopratutto laddove la situazione familiare sia connotata da una grave conflittualità, al fine di impedire che una gestione attuata da parte dei genitori possa rendere complessi gli incontri di persona. 

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Genova aveva accertato come funzionale all’interesse del minore la frequentazione dei nonni ma non aveva stabilito se gli incontri potessero avvenire anche senza la presenza paterna e non aveva proceduto a delineare anche avvalendosi dei servizi sociali la concreta regolamentazione di modo da definire in maniera più puntuale quale fosse la modalità di incontro, di persona o in video chiamata a tra nonni paterni e nipoti.

In sede di rinvio pertanto, la Corte territoriale dovrà procedere alla organizzazione di tali visite tenendo presente le esigenze di vita del minore in modo da rispettare i tempi dedicati alla vita affettiva, sociale e scolastica e ludica e, nel contempo, inibire le potenziali occasioni di conflitto e favorire la spontaneità del rapporti. 

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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È Avvocato Collaborativo del Foro di Milano, componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini Onlus, membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’AIADC ( Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo) nonché delle IACP ( International Academy of Collaborative Professionals), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) ed iscritta nell’elenco avvocati specializzati all’assistenza legale delle donne vittime di violenza (BURL – Serie ordinaria n.46 17.11.2016).