Coppie internazionali in crisi: come fare?
(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)
In presenza di elementi di internazionalità rispetto all’ordinamento italiano in una coppia in crisi, sia con riferimento alla cittadinanza sia alla residenza abituale delle parti, è necessario individuare quale giudice adire perché competente e quale legge invocare perché applicabile nel caso concreto.
La normativa vincolante per lo Stato Italiano, quale Paese membro dell’Unione Europea, è costituita dai Regolamenti che l’Unione Europea ha negli anni emanato in materia di diritto di famiglia, contenenti norme direttamente applicabili dai giudici italiani senza necessità che lo Stato previamente emetta leggi interne di recepimento di detti regolamenti.
In particolare, qual è il giudice competente a pronunciarsi in materia di divorzio, separazione, annullamento del matrimonio?
La normativa di riferimento è il Reg. CE 2201/2003.
L’art. 3 prevede diversi criteri di attribuzione della competenza tra loro alternativi non essendo tra loro stabilita alcuna gerarchia (CG 16 luglio 2009, C- 168/2008): la lettera a) individua il criterio della residenza abituale (di entrambi i coniugi; o l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora; o la residenza abituale del convenuto; o in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi o la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto per almeno un anno immediatamente prima della domanda; o la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso”), mentre la lettera b) il criterio della cittadinanza comune dei coniugi.
E in presenza di figli, chi decide?
Con riferimento a tutte le questioni che riguardano i figli, ai sensi dell’art. 8 del sopracitato Reg. 2201/2003 l’autorità competente è il giudice dello Stato di residenza abituale del minore che viene considerato il giudice più vicino al minore stesso e, pertanto, più in grado di adottare decisioni nel di lui superiore interesse.
Individuato il giudice competente, quale legge verrà nel concreto applicata?
In merito alla legge applicabile ai procedimenti di separazione e divorzio, il Regolamento 1259/2010 consente ai coniugi di scegliere la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. In particolare, ai sensi dell’art. 5 le parti possono scegliere a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo; o b) la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo; o d) la legge del foro.
Cosa accade, invece, in assenza di accordo sulla legge da applicare?
Il successivo articolo 8 del sopracitato regolamento prevede che la separazione ed il divorzio sono disciplinati dalla legge a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, o, in mancanza; b) dell’ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza; c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza; d) in cui è adita l’autorità giurisdizionale.
E se contemporaneamente in due Paesi pendono procedimenti di divorzio e separazione tra le stesse parti, come si stabilisce qual è il giudice competente?
In questo caso “vince” il giudice che viene investito prima della domanda sia che si tratti di divorzio sia che si tratti della responsabilità genitoriale. Proprio per evitare che possano derivare pronunce contrastanti, l’autorità giurisdizionale successivamente adita deve sospendere d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita (art. 19 Reg. 2201/2003).
Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.
Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.
È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.