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Contributo al mantenimento del coniuge: il proprietario di immobili deve metterli a reddito

(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)

Il caso di specie, oggetto della sentenza n. 14371 pubblicata il 23 maggio 2024 da parte della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, riguarda la valorizzazione del patrimonio immobiliare di un coniuge nella quantificazione dell’assegno di mantenimento dal medesimo dovuto in favore dell’altro coniuge, economicamente più debole.

In particolare, il Tribunale di Firenze pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi ponendo a carico del marito l’obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e dei figli. La Corte d’Appello di Firenze, su impugnazione della donna, rilevava che il dato reddituale del marito era rimasto costante negli anni; che la famiglia era stata mantenuta grazie al reddito prodotto dal marito e all’apporto ricevuto dal nucleo d’origine sempre dell’uomo, apporto che era continuato anche dopo la morte del padre dell’uomo avendo questi ereditato un cospicuo patrimonio immobiliare, di valore di oltre quattro milioni di euro. Sulla base di tali elementi, i giudici d’appello aumentavano il contributo dovuto dal marito alla moglie, confermando gli importi a titolo di contributo al mantenimento dei figli ponendo a carico integrale del padre le spese straordinarie.

L’uomo ricorreva in Cassazione: gran parte dei propri immobili erano urbanisticamente irregolari e, per essere resi commerciabili, avrebbero richiesto un’ingente somma di denaro, liquidità che l’uomo diceva di non possedere.

L’art. 156 comma 2 c.c. stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell’assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente che costituiscono tutti elementi fattuali di ordine economico, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti. 

Per i giudici di legittimità, chi possiede immobili deve metterli a frutto ovvero deve procedere alla vendita. Il fatto stesso di possedere degli immobili e di scegliere di non concederli in locazione o di alienarli sono tutti elementi che devono esser presi dalla Corte per la quantificazione del contributo al mantenimento.

Secondo la Corte di Cassazione, nel caso di specie la Corte d’Appello ha ritenuto che il cospicuo patrimonio immobiliare facente capo al marito (di un valore di oltre quattro milioni di euro) potesse essere oggetto di sfruttamento diretto in misura maggiore di quella attuata o avrebbe potuto esser oggetto di vendita. Non rilevano, infatti, i costi che l’uomo dovrebbe sostenere per rendere commerciabile il suo patrimonio commerciale visto che ciò che rileva è la potenzialità reddituale anche in termini maggiori rispetto all’attualità.

La Corte d’Appello aveva correttamente valutato il decesso del padre dell’uomo e la circostanza che l’apporto esterno del de cuius in vita alla famiglia si era trasformato in apporto ereditario, continuando a contribuire alla determinazione del reddito e del patrimonio del figlio, ricorrente in cassazione.

Del pari, al contrario, la decisione di non mettere a reddito gli immobili di cui una parte è proprietaria verrà considerata dal Giudice per escludere il diritto di tale parte a percepire un contributo al mantenimento, posto che anche tali immobili – non a reddito – costituiscono un potenziale valore economico che non può non esser preso in considerazione.

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.

Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.

È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.