Commette reato il padre che non versa il mantenimento ai figli e non li incontra per 7 mesi?
(A cura dell’Avv. Stefania Crespi)
Quando un genitore non versa il mantenimento stabilito dal Giudice e smette di incontrare i figli, le conseguenze possono essere gravi. Tuttavia, non ogni inadempimento integra automaticamente reato: occorre verificare, caso per caso, se sussistano i presupposti richiesti dalle singole fattispecie incriminatrici anche con riferimento all’elemento psicologico.
Su questi temi si è recentemente soffermata la Cassazione con la sentenza n. 7358/2026, affrontando una vicenda nella quale ad un padre erano contestati sia l’omesso versamento del mantenimento dei figli minori per 5 mesi, sia l’elusione del provvedimento del giudice civile che disciplinava gli incontri con i minori per 7 mesi.
In primo grado l’imputato veniva assolto da entrambi gli addebiti, in quanto il Tribunale riteneva non adeguatamente dimostrata la sussistenza dell’elemento psicologico dei reati. In particolare, con riguardo al reato di cui all’art. 388 c.p., sottolineava come la mancata frequentazione dei figli minori potesse essere conseguenza non di una scelta dell’imputato, ma del conflitto estremo tra i genitori. Tale conflittualità aveva minato il suo rapporto con i minori, al punto da percepire un vero rifiuto dei medesimi di frequentarlo.
La sentenza veniva impugnata dalla sola parte civile e la Corte d’Appello riformava la sentenza e condannava l’imputato al risarcimento del danno subito dalla parte civile per entrambe le imputazioni. La Corte, infatti, ha ritenuto provato che nel periodo tra il settembre 2015 e il gennaio 2016 l’imputato non aveva corrisposto alla moglie la somma di 1.000 € al mese stabilita dal Tribunale civile a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli minori e che in relazione a quel lasso di tempo non era rilevabile una impossibilità assoluta di adempiere a tale obbligo, avendo l’imputato affrontato alcune spese. Del resto, anche il giudice civile aveva ridimensionato (e non eliminato) l’obbligo di contribuzione al mantenimento da 1.000 € a 700.
Riteneva sussistente anche l’elusione delle disposizioni contenute nel provvedimento del giudice civile, relativamente all’affidamento dei minori e alla disciplina degli incontri con il padre: egli aveva omesso di frequentarli, perché condizionato dalla propria rigidità caratteriale e per essere maggiormente interessato a coltivare le vicende che lo vedevano contrapposto alla moglie, da cui si era separato.
Il condannato presentava ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: in particolare la Corte di Appello avrebbe trascurato che l’inadempimento all’obbligo di contribuzione per il mantenimento dei figli stabilito dal giudice civile sarebbe stato circoscritto ad un limitato periodo di tempo e sarebbe stato giustificato da un improvviso, repentino e documentato peggioramento delle sue condizioni economiche.
Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello si è limitata a valorizzare che il giudice civile aveva ridotto, ma non eliminato, l’obbligo di contribuzione, ma il ricorrente aveva sopportato anche altre spese, dimostrando di essere in grado di adempiere.
Secondo la Cassazione, il Giudice di Seconde Cure ha peccato di eccessivo schematismo e ha trascurato di considerare quale fosse la contingente situazione economica del ricorrente nei 5 mesi in cui non aveva pagato l’esatta somma stabilita dal giudice.
La Corte d’Appello ha trascurato di considerare che esistevano segni indicativi di una impossidenza del ricorrente, nonché un elemento potenzialmente favorevole alla tesi dello stesso: egli ha allegato di aver pagato qualcosa anche nei mesi oggetto di contestazione, allorquando ne aveva avuto la possibilità.
Poiché la Corte d’Appello non ha considerato tali elementi, non può dirsi soddisfatto il dovere di motivazione rafforzata gravante sul giudice d’appello che ritenga di dover riformulare una sentenza assolutoria.
La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio, affinché il giudice valuti se per offrire una motivazione rafforzata si renda necessario assumere nuovi mezzi di prova.
Quanto al capo relativo alla contestata violazione dell’articolo 388 secondo comma cp, il ricorrente lamenta vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, contestando che l’elusione del provvedimento del giudice è in materia di affidamento e visite dei figli minori (e la condotta elusiva ed emulativa sarebbe stata posta in essere in danno della moglie).
L’interruzione dei rapporti con i figli avrebbe spiegazioni alternative e la Corte d’Appello avrebbe trascurato che l’interruzione delle visite era legata al clima familiare grandemente conflittuale, all’atteggiamento della moglie che osteggiava la relazione padre- figli, al rifiuto dei figli di incontrare il ricorrente e alla condizione di difficoltà emotiva e psicologica in cui versava il ricorrente.
Tutti questi elementi avrebbero dovuto imporre alla Corte di Appello di escludere la sussistenza del fatto o quantomeno di dubitare la sussistenza dell’elemento psicologico.
Secondo la Suprema Corte il ricorso è fondato.
La Cassazione precisa come, con riguardo al concetto di elusione, il mero inadempimento di un provvedimento giudiziario non integri il reato in esame, occorrendo il compimento di atti fraudolenti o simulati attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in malafede.
Nel caso in esame non si versa in una situazione in cui un genitore affidatario o collocatario frustra con comportamenti elusivi il diritto di incontro dei figli con l’altro genitore che, quindi, vede compromesso il proprio diritto o responsabilità a coltivare la relazione genitoriale a causa delle condotte elusive altrui.
Al contrario sussisteva (e sussiste) una situazione profondamente differente: i figli minori sono collocati presso un genitore (ossia la madre) e l’altro (quello non collocatario, vale a dire il ricorrente) non esercita il proprio diritto e/o responsabilità di coltivare i rapporti con i figli.
La Suprema Corte riporta alcune pronunce con riferimento al dovere di frequentazione e visita del figlio minore, in cui viene sottolineata l’importanza di tutelare l’interesse dello stesso. Inoltre, precisa che non può essere considerato come un vero e proprio obbligo coercibile ad iniziativa dell’altro genitore o del figlio minore: ciò urterebbe con la qualificazione adottata e con la finalità di quel dovere, poiché è strumento di realizzazione dell’interesse del minore a una crescita ispirata a canoni di equilibrio e adeguatezza.
Certamente la non coercibilità del diritto di visita non vale ad escludere che si producano effetti in caso di suo mancato esercizio. Il comportamento omissivo del ricorrente non assumerebbe comunque portata lesiva rispetto al bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice: non si tratterebbe di una omissione che determina una elusione del provvedimento civile relativamente all’affidamento dei minori, bensì al mancato esercizio di uno degli aspetti che compongono la responsabilità genitoriale.
Potrebbe, peraltro, assumere rilievo una differente fattispecie, vale a dire quella prevista dall’articolo 570 primo comma cp, qualora la condotta omissiva rappresentasse una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, tale da mettere seriamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.
La Cassazione afferma dunque un importante principio di diritto: non integra il delitto di elusione di un provvedimento del giudice civile che concerna l’affidamento di minori, la condotta del genitore che, trascurando di esercitare la propria responsabilità genitoriale, ometta di presentarsi agli incontri con i figli minori previsti dal provvedimento civile, che disciplina la regolamentazione dei rapporti tra questi ultimi e il genitore non affidatario o non collocatario, potendo tale condotta, ove ne ricorrono i presupposti, integrare eventualmente la violazione dell’articolo 570 primo comma cp.
La sentenza di secondo grado non è conforme a tale principio e pertanto deve essere annullata con rinvio davanti al giudice civile competente per valore in grado di appello, affinché valuti la sussistenza dei presupposti per eventualmente condannare il ricorrente al risarcimento del danno preteso dalle parti civili.
La decisione della Cassazione è particolarmente significativa perché chiarisce due aspetti fondamentali. Da un lato, in materia di omesso versamento del mantenimento, il giudice deve verificare in modo concreto la reale capacità economica dell’obbligato nel periodo contestato, evitando valutazioni meramente schematiche e tenendo conto di eventuali segnali di impossibilità o difficoltà economica.
Dall’altro lato, la Suprema Corte precisa che il semplice mancato esercizio del diritto di visita non integra automaticamente il reato di elusione del provvedimento del giudice civile previsto dall’art. 388 c.p., poiché tale fattispecie richiede comportamenti fraudolenti o simulati diretti ad aggirare il provvedimento giudiziario. L’omessa frequentazione dei figli, invece, può semmai assumere rilievo sotto un diverso profilo, qualora si traduca in una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali tale da mettere in pericolo lo sviluppo del minore.
La pronuncia ribadisce quindi la necessità di distinguere con attenzione tra inadempimento civile e responsabilità penale, evitando automatismi interpretativi e ponendo sempre al centro la tutela concreta dell’interesse dei figli minori.
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Avv. Stefania Crespi
Svolge la sua attività dal 1996 presso lo Studio Legale Ravaglia, dove ha maturato una consolidata esperienza e specifica competenza nel Diritto penale d’impresa, seguendo processi in tema di reati societari, finanziari, fallimentari, reati contro la pubblica amministrazione, responsabilità penale in ambito sanitario, nonché per violazioni del codice stradale.
Collabora da anni con lo Studio Legale Di Nella per i procedimenti penali concernenti i reati contro la famiglia.




