COLLOCAMENTO PARITARIO DELLA MINORE PERCHÉ I GENITORI SONOUGUALMENTE INADEGUATI! Copia
(A cura della Dottoressa Elisa Cazzaniga)
Con il decreto emesso in data 29 dicembre 2023, il Tribunale di Genova torna ad occuparsi di collocamento alternato dei minori. Nel caso di specie iil Tribunale Ordinario di Genova arriva a una tale decisione non perché ritiene entrambi i genitori ugualmente adeguati ma perché entrambi i genitori hanno nel tempo agito comportamenti ugualmente irresponsabili che hanno reso necessario l’affidamento al Servizio Sociale della figlia, la previsione di un Centro diurno al termine delle lezioni scolastiche dal lunedì al venerdì e pernotti alternati a casa dei genitori, visto l’inadeguatezza di entrambi a gestire la ragazza.
Ma partiamo dall’inizio: nell’agosto 2021, preso atto dell’impossibilita a proseguire la convivenza, la donna proponeva ricorso per ottenere l’affido condiviso della figlia undicenne nata da convivenza more uxorio, il di lei collocamento presso di sé con conseguente assegnazione della casa familiare, la determinazione delle modalità di frequentazione paterna oltre alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento della minore. A fondamento delle proprie domande, la ricorrente riferiva di aver anche denunciato l’ex compagno per un episodio di aggressione fisica commessa dallo stesso ai danni della figlia.
L’uomo si costituiva condividendo la richiesta di affido congiunto ma chiedeva il collocamento paritetico della figlia con conseguente assegnazione a sé della casa familiare di sua proprietà, il mantenimento diretto della minore da parte di ciascun genitore per i periodi di spettanza e suddivisione delle spese straordinarie al 50%. Il padre dava inoltre atto che la figlia minore percepiva l’indennità di frequenza per problemi di salute e che la stessa effettuava da tempo servizi fotografici in ambito pubblicitario dietro compenso.
In merito all’attività da “fotomodella” il padre riferiva di essere stato inizialmente coinvolto dalla compagna, ma che negli ultimi anni la signora aveva omesso di chiedere anche la sottoscrizione delle liberatorie. Da tempo la madre della minore non solo ometteva di coinvolgere l’uomo nell’organizzazione dell’attività lavorativa della figlia, ma gestiva in totale autonomia anche i compensi ricevuti.
Dall’istruttoria emergeva da una parte l’incapacità dei genitori di condividere le scelte necessarie per far fronte ai bisogni speciali della figlia e per garantire i di lei interessi economici e dall’altra l’impossibilità per ciascuno dei genitori di occuparsi da solo della figlia in ragione dei rispettivi impegni lavorativi.
In particolare, la madre aveva utilizzato i guadagni della figlia non per far fronte alle specifiche necessità della minore quanto piuttosto per effettuare la spesa, per pagare l’abbonamento a Netflix e addirittura per pagare i costi di conseguimento della patente del figlio avuto dalla precedente relazione.
Neppure la nomina di una Curatrice Speciale, finalizzata ad effettuare le pratiche utili ad ottenere l’indennità di frequenza e a vigilare sull’attività lavorativa della minore e sulla gestione dei di lei compensi, aveva contribuito a migliorare la situazione: la signora infatti, molto infastidita dalla presenza di una figura preposta alla tutela della figlia, continuava a trattare, firmare contratti e percepire compensi dalle diverse agenzie senza coinvolgere la Curatrice che, invece, aveva espressamente chiesto di essere messa al corrente in via preventiva delle attività lavorative che avrebbero potuto coinvolgere la minore al fine di valutarne lei stessa l’opportunità. La Curatrice Speciale aveva inoltre, acceso un conto pupillare sul quale far confluire il denaro corrisposto alla minore che tuttavia veniva tendenzialmente intercettato dalla madre ed utilizzato per far fronte alle spese di cui sopra.
La signora aveva dato ulteriore prova della propria irresponsabilità non effettuando le dovute pratiche con l’INPS finalizzate a permettere alla figlia di ricevere l’indennità di frequenza per i di lei problemi di salute. Tale indennità infatti, era stata percepita fino al 2020, ma successivamente la madre aveva dimenticato di rinnovare la richiesta.
Il padre invece, in considerazione dell’elevatissimo conflitto esistente con la ex compagna – i due genitori nonostante ancora coabitassero, non si rivolgevano parola e quando erano tenuti a farlo utilizzavano il “lei” – era stato sostanzialmente escluso dalla vita della figlia e da tutte le relative scelte.
Alla luce dunque di tutte le criticità si qui esposte, il Tribunale Ordinario di Genova, disponeva l’affido della minore al Servizio Sociale territorialmente competente per 24 mesi dalla data di emissione del decreto con previsione di una frequenza diurna di un Centro educativo, conferiva al Servizio il potere di assumere ogni decisione in campo medico/sanitario riguardante la minore, nonché al Curatore Speciale ogni decisione circa l’eventuale ripresa dell’attività di modella, previa autorizzazione del competente Giudice Tutelare, e con incarico di trasmettere le relazioni con periodicità semestrale.
Ai genitori veniva dunque, previsto il collocamento paritario della figlia, collocata lunedì a martedì dalla madre e mercoledì e giovedì dal padre e fine settimana alternati.
State il collocamento paritario, la casa restava al padre unico proprietario e alla donna veniva dato termine per allontanarsi dall’abitazione con il primo figlio maggiorenne, la cui paternità non era dell’ex compagno.
A carico dell’uomo veniva posto l’onere di contribuire al mantenimento ordinario della figlia versando alla madre una somma mensile con decorrenza dalla data del rilascio della casa familiare e la metà delle spese straordinarie della figlia. .
Assegno unico a favore di entrambi i genitori.
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