Autorizzato il trasferimento della minore con la madre in Svizzera e regolamentato l’ampio diritto di visita paterno.
(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)
Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 1710 pubblicata il 29 maggio 2024, ha autorizzato il trasferimento di una minore con la madre dalla Toscana alla Svizzera italiana, privilegiando la necessità di dover mantenere fermo il collocamento prevalente della bambina presso la madre anche in caso di trasferimento di quest’ultima in altro Stato e regolamentando un diritto di visita del padre che garantisse alla minore di continuare a mantenere un legame significativo e costante con l’altro genitore e con la famiglia paterna.
In caso di affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, tutte le decisioni maggiormente importanti per i figli, ivi compresa quella della scelta della residenza abituale, debbono esser prese congiuntamente da entrambi i genitori, non potendo questi decidere in modo unilaterale e arbitrario senza il consenso dell’altro.
Ecco che in mancanza di accordo sul luogo ove fissare la residenza abituale di un figlio minore, i genitori dovranno rivolgersi al giudice affinchè, valutato il superiore interesse del minore, autorizzi o meno il trasferimento con l’altro genitore, valutate anche le ragioni sottese a tale trasferimento che devono essere oggettive e genuine.
Il caso giunto al Tribunale di Firenze riguardava un marito che adiva il Tribunale per sentire dichiarare il divorzio dalla moglie, richiedendo di disporre l’affido condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre, di rigettare la domanda della moglie di autorizzazione al trasferimento con la figlia dalla Toscana alla Svizzera italiana, ribadendo la propria ferma opposizione ad un cambio di residenza della figlia minore. La donna si costituiva chiedendo, invece, di autorizzare il trasferimento della minore con lei in Svizzera regolamentando il diritto di visita paterno. In Svizzera, infatti, la donna intendeva trasferirsi dal nuovo compagno anche al fine di iniziare l’attività lavorativa ivi reperita.
Di fronte alla già assunta decisione della madre di trasferirsi in Svizzera, il Tribunale doveva stabilire se fosse più opportuno mantenere ferma l’attuale collocazione della minore presso la madre autorizzando, così, il trasferimento in Svizzera ovvero modificare la collocazione spostandola presso il padre. Il Tribunale di Firenze rilevava subito che il padre non avesse chiesto il collocamento della figlia presso di sé ma si era limitato ad opporsi al trasferimento della minore in Svizzera, chiedendo la conferma del collocamento presso la madre, quasi a conferma del fatto che fosse la madre il genitore di maggior riferimento per la figlia presso la quale era bene che continuasse a vivere.
Secondo il Tribunale, però, dalle conclusioni svolte dal padre in giudizio (non volte a richiedere di tenere presso di sé la figlia) si poteva desumere una indisponibilità dell’uomo a gestire la bambina per la maggior parte del tempo, come invece accadrebbe dopo il trasferimento della madre in Svizzera in caso di collocamento della figlia prevalentemente presso il padre.
La stessa consulenza tecnica disposta in giudizio rilevava che “per l’età e per i bisogni di identificazione con la figura materna non vi fossero motivi per modificare l’attuale regime di collocamento della figlia presso la madre la quale si dovrà far garante di mantenere l’accesso al contesto paterno”.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale, nel mantenere ferma la collocazione prevalente della minore presso la madre ne autorizzava il trasferimento in Svizzera, garantendo in ogni caso l’accesso all’altro genitore approfittando dei numerosi periodi di vacanza previsti dalle scuole svizzere durante l’anno (la bambina avrebbe dovuto iniziare il primo anno di scuola primaria). In particolare, durante il periodo scolastico il Tribunale prevedeva che il padre avesse diritto a vedere e tenere presso di sé la figlia due fine settimana la mese dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio con onere della madre, a proprie spese, di accompagnare la figlia dal padre e poi riportarla presso la propria abitazione, così consentendo alla figlia di frequentare anche la famiglia paterna. Il padre, poi, avrebbe potuto raggiungere la figlia per un terzo fine settimana al mese dal giovedì alla domenica sera in modo da poter conoscere il contesto abitativo della figlia, rimanere in contatto con la scuola e conoscere la rete amicale della bambina. Durante l’estate, si prevedeva un collocamento alternato di una settimana con ciascun genitore, oltre un periodo di vacanza per 15 giorni anche consecutivi. Durante l’inverno, il padre avrebbe potuto stare con la figlia per l’intera settimana di vacanza autunnale, la settimana di carnevale e la settimana di Pasqua.
Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.
Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.
Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.
È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.