Anche il genitore disoccupato ha l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli
(A cura dell’Avv. Alice Di Lallo)
Quello di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all’art. 30 ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all’interno o fuori dal matrimonio.
L’obbligo di mantenimento sussiste per il sol fatto di aver messo alla luce i figli e decorre proprio dalla nascita dei figli stessi.
In caso di scioglimento della coppia genitoriale, che sia o meno unita in matrimonio, su accordo delle parti ovvero su provvedimento del giudice (anche in assenza di espressa domanda delle parti), viene previsto l’ammontare dell’assegno di mantenimento per assicurare tutela al minore e l’adempimento del genitore al dovere costituzionale di mantenere, istruire ed educare i figli. Proprio per tale ragione, l’assegno di mantenimento in favore dei figli è indisponibile (le parti non vi possono rinunciare); impignorabile; non compensabile con altri crediti; irripetibile (ciò che è stato già corrisposto non può essere richiesto in ripetizione).
L’art. 337 ter c.c., al quarto comma, prevede che ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, considerando i seguenti elementi:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’ammontare dell’assegno, dunque, viene quantificato in base alle risorse economiche di entrambi i genitori, considerate non solo le entrate reddituali ma anche il patrimonio costituito da proprietà, rendite immobiliari, finanziarie e risparmi.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che anche il genitore disoccupato sia obbligato a mantenere i figli. La mera perdita del lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche (Cass. sent. n. 39411/17 del 24.08.17).
La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito il principio secondo il quale “il genitore separato o divorziato deve versare l’assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato. O meglio, è tenuto a versarlo a meno che non provi davanti al giudice di essersi attivato per cercare lavoro, e di non essere riuscito in alcun modo a recuperare i soldi necessari, e al contempo di non avere altri redditi”.
Nel luglio 2018, la Corte di Cassazione ha condannato un padre per violazione degli obblighi di assistenza familiare per aver omesso di versare l’assegno di mantenimento per la prole minorenne, tenuto in considerazione la giovane età (35 anni) che non poteva costituire condizione di impossibilità oggettiva per reperire le sostanze economiche per adempiere ai propri obblighi (n. 34952/18).
Sempre in tema di disoccupazione, si rileva la distinzione in giurisprudenza tra licenziamento subito e dimissioni volontarie, quest’ultime del tutto irrilevanti anche in caso di richiesta di riduzione del mantenimento: se una persona si dimette da un posto di lavoro, per i giudici significa che può rinunciarvi.
E ancora, in caso di disoccupazione, la parte è tenuta a provare di essersi attivato fattivamente per la ricerca di un lavoro.
Anche il lavoro in nero, la cui prova spesso è facilitata dal contrasto tra le entrate dichiarate e il tenore di vita goduto, è preso in considerazione dai giudici per la quantificazione del contributo.
Si ricorda il giudice della famiglia, tanto ai sensi dell’art. 5 comma IX, legge 1 dicembre 1970 n. 898 e del sesto comma dell’art. 337 ter c.c., il Tribunale può disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita dei coniugi/genitori, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria. Il giudice della famiglia può disporre indagini di Polizia Tributaria per raccogliere le informazioni necessarie per i provvedimenti che riguardano tanto il contributo al mantenimento dei coniugi e dei figli Inoltre, dal 2014 (legge 10 novembre 2014 n. 162), il giudice della famiglia può accedere alle banche dati tramite i gestori ai sensi dell’art. 155-quinquies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; le parti possono essere autorizzate a ricercare i beni del debitore con modalità telematiche ai procedimenti in materia di famiglia.
Da sempre interessata alla tematica dei diritti umani e delle persone, dopo un’esperienza presso la Prefettura di Milano – Sportello Unico dell’Immigrazione, ha iniziato la pratica forense nello Studio Legale Di Nella dove, nell’ottobre 2014, è diventata Avvocato, del Foro di Milano. Si occupa di diritto civile, in prevalenza di diritto di famiglia, italiano e transnazionale, delle persone e dei minori, e di diritto dell’immigrazione.
Dal 2011 collabora con la rivista giuridica on line Diritto&Giustizia, Editore Giuffrè, su cui pubblica note a sentenza in tema di diritto di famiglia e successioni e dal 2018 pubblica note a sentenza anche sul portale online ilfamiliarista.it, Editore Giuffrè.
È socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori). Svolge docenze nei corsi di formazione e approfondimento per ordini e associazioni professionali ed enti privati, partecipando anche a progetti scolastici su temi sociali e civili.