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AFFIDO SUPER ESCLUSIVO ALLA MADRE SE IL PADRE PLURIPREGIUDICATO NON VERSA IL MANTENIMENTO

(A cura della Dottoressa Elisa Cazzaniga)

Con l’approfondimento odierno torniamo sul delicato tema dell’affido super esclusivo al genitore più affidabile e capace di offrire ai figli un contesto equilibrato in cui crescere.

La Corte di Appello di Milano si è espressa sul punto con una decisione emessa alla fine del mese di settembre 2024.

Il caso di specie traeva origine da un procedimento di separazione giudiziale, incardinato dalla moglie avanti il Tribunale di Como, che si concludeva con l’affido super-esclusivo dei figli di undici e tredici anni alla madre e l’incarico al Servizio Sociale di monitorare il nucleo e regolamentare il diritto di visita paterno. Tale provvedimento era arrivato poiché il procedimento si era sostanzialmente svolto nell’assenza del marito, il quale non aveva rispettato gli accordi assunti, non aveva mai versato il contributo al mantenimento per i figli, né rispettato il diritto di visita riconosciutogli, né aveva trasferito la propria residenza.

Il padre, che già in primo grado aveva chiesto l’affido condiviso dei figli, impugnava la decisione avanti la Corte di Appello territorialmente competente chiedendo la riforma parziale della sentenza in punto affido, l’ampliamento del diritto di visita e, in via istruttoria, l’audizione dei minori e l’espletamento di CTU psicodiagnostica sulla sua persona al fine di valutarne la capacità ed idoneità genitoriale, nonché la propensione e l’interesse del medesimo al proprio ruolo di padre.

La moglie nel chiedere il rigetto dell’appello eccepiva che il marito aveva continuato a porre in essere i medesimi comportamenti tenuti nel corso del giudizio di primo grado e, inoltre, non aveva incontrato la psicologa dei figli né firmato la documentazione comunque necessaria per la vista neuropsichiatrica costringendo la moglie a non parteciparvi.

Il Servizio Sociale nel corso del procedimento di secondo grado depositava nota informativa con cui riferiva di non aver di fatto mai avuto in carico il nucleo poiché i genitori si erano accordati per garantire ai figli di incontrare il padre a fine settimana alternati e trascorrere con lui una settimana di vacanza estiva. Il Servizio Sociale aveva dunque incontrato separatamente genitori e minori, i quali avevano riferito che nel complesso l’organizzazione in essere soddisfaceva le esigenze di tutti. Solo la madre lamentava i toni offensivi utilizzati dal marito nei suoi confronti nelle occasioni in cui per motivi contingenti, quali gli impegni sportivi, gli incontri padre-figli subivano delle modifiche.

Dopo aver disposto la nomina di un Curatore Speciale per i minori ed aver proceduto alla di loro audizione, la Corte di Appello, raccolto anche il parere del P.G. che chiedeva la conferma dell’affido super-esclusivo alla moglie, respingeva l’appello proposto dall’uomo condannandolo anche al pagamento delle spese di lite a favore della moglie e del Curatore Speciale.

La Corte milanese, sotto il profilo istruttorio, spiegava di avere sufficienti elementi sulla base dei quali assumere la propria decisione senza dover disporre la CTU psicodiagnostica richiesta dall’appellante. Tale consulenza anzi, avrebbe avuto una valenza esplorativa e sarebbe stata potenzialmente deleteria per i minori, i quali si sarebbero visti nuovamente coinvolti nel conflitto giudiziario tra i genitori effetto questo indesiderabile anche in considerazione del fatto che uno dei minori, in occasione della propria audizione, aveva manifestato il desiderio di una maggiore armonia e capacità di dialogo tra i due genitori. 

In punto affidamento, la Corte di Appello di Milano ribadiva che l’affido condiviso rappresenta la scelta da preferire e normalmente quella coincidente con il best interest of the child, in quanto permette di garantire più di ogni altra il diritto della prole a mantenere regolari e soddisfacenti rapporti affettivi ed educativi con entrambi i genitori. Tuttavia, veniva evidenziata la possibilità di derogare alla suddetta regola generale ogniqualvolta vi siano circostanze eccezionali che implicano un possibile pregiudizio della prova nel rapportarsi con uno dei genitori e che presuppongono la di lui inidoneità educativa. Tali situazioni non sono espressamente elencate dal legislatore, bensì riscontrate dall’elaborazione giurisprudenziale nei casi di: rischio per l’incolumità ed il benessere psico-fisico del minore; manifesto disinteresse o incapacità del genitore di instaurare un sincero rapporto affettivo con il figlio; persistente disagio e consapevole rifiuto del minore a frequentare il genitore.

Nel caso che stiamo approfondendo, la Corte milanese, senza necessità di esperire la CTU richiesta dal padre avendo già sufficienti elementi per deliberare, riteneva di massima importanza le dichiarazioni rese dai minori dinanzi il Giudice delegato. I figli, infatti, dichiaravano di vedere volentieri il padre ogni due settimane e di non essere in ciò ostacolati dalla madre; tuttavia, altrettanto lucidamente riferivano di non desiderare ulteriori spazi di frequentazione o ingerenza del padre nelle loro vita poiché lo stesso non offriva loro spazi di rapporto esclusivo né forniva stimoli educativi o culturali con la conseguenza che rimanevano in casa, ciascuno nella propria stanza.

A conferma dell’inadeguatezza paterna ad assumersi delle responsabilità nei confronti dei figli, la Corte evidenziava che i minori si erano dichiarati disponibili a trascorrere un periodo di ferie con il padre, il quale aveva proposto una gita fino in Spagna a bordo del proprio auto articolato, ma che la vacanza non aveva potuto avere luogo poiché l’uomo veniva arrestato qualche giorno prima della partenza, proprio del suddetto mezzo di trasporto, per essere in possesso di un discreto quantitativo di sostanze stupefacenti, di una somma non irrisoria di denaro contante, di franchi svizzeri nonché di armi bianche, quali un coltello a serramanico ed un machete con lama di circa 40 cm.

In conclusione, la Corte di Appello di Milano affermava che le molteplici condanne dell’uomo per violazione degli obblighi familiari, truffa, appropriazione indebita, furto, detenzione illegale di armi e da ultimo la condotta tenuta dallo stesso nel procedimento penale apertosi a seguito dell’arresto e celebratosi con rito abbreviato in cui lo stesso si era avvalso della facoltà di non rispondere, comprovavano il radicamento paterno in ambienti criminali dai quali non sembrava intenzionato a prendere le distanze e la di lui inidoneità ad offrire ai figli una crescita serena, equilibrata e fondata su sani valori educativi. Per tali ragioni la Corte milanese, derogando al principio generale di affido condiviso dei figli, confermava l’affido super-esclusivo alla madre ritenendola l’unico genitore in grado di garantire ai minori un contesto relazionale ed educativo lontano dalle logiche devianti paterne.

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