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NEGATA L’ADOZIONE SPECIALE ALLA PARTNER: IL RAPPORTO CON IL BAMBINO E’ DI TIPO AMICALE E SPORADICO

(A cura della Dottoressa Elisa Cazzaniga)

Con l’approfondimento odierno ci concentriamo su un tema particolarmente attuale: l’adozione del minore da parte del genitore intenzionale.

Ci aiuta in questa analisi la decisione della Corte di Cassazione n. 3769 del 12 febbraio 2024. 

Il caso trae origine da una decisione con cui il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta rigettava la domanda di adozione in casi particolari presentata da una donna, a seguito del dissenso espresso dalla madre biologica ex compagna di vita e convivente.

Il Tribunale per i Minorenni motivava la propria decisione confermando l’indispensabilità del consenso del genitore biologico esercente la responsabilità genitoriale richiesto dall’art. 46 c. 1 L. 184/1983 per la pronuncia dell’adozione in casi particolari. 

La madre d’intenzione impugnava la decisione avanti la Corte di Appello di Torino che, seppur con motivazioni differenti, rigettava la domanda della donna confermando la decisione dei giudici di primo grado. 

La Corte torinese motivava la propria decisione seguendo le linee guida dettate dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 38162/2022 con la quale da una parte venivano chiariti l’ambito e gli effetti dell’adozione in casi particolari da parte del genitore intenzionale nell’ambito di coppie omoaffettive e dall’altra veniva approfondito il tema della revoca dell’assenso da parte del genitore biologico.

Su quest’ultimo punto le Sezioni Unite argomentavano che “in tema di adozione in casi particolari, disciplinata ai sensi dell’art. 44 comma 1, lett. d) della L. 184/1983, l’effetto ostativo del dissenso del genitore biologico all’adozione da parte del genitore sociale deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all’interesse del minore, sicché il genitore biologico può validamente negare l’assenso all’adozione del partner solo nell’ipotesi in cui quest’ultimo non abbia intrattenuto alcun rapporto di affetto e di cura nei confronti del nato, oppure, avendo partecipato al progetto di procreazione, abbia poi abbandonato partner e minore”. 

Le Sezioni Unite confermavano dunque la possibilità di superare la rilevanza ostativa del dissenso del genitore biologico all’adozione in casi particolari ai sensi della lettera d), solo nel caso in cui, tenendo in considerazione l’interesse del minore, il mancato consenso rischia di sacrificare il rapporto del minore con il genitore intenzionale con cui il bambino ha convissuto ed è cresciuto. 

Vero che il caso di specie è diverso: la nascita del minore non era avvenuta all’esito di un percorso di PMA o di gestazione per altri, le due donne non avevano mai formalizzato il loro legame e la madre intenzionale non aveva espresso alcun consenso anticipato alla nascita.

Nonostante ciò, seguendo il medesimo ragionamento logico, la Corte torinese al termine di approfondita istruttoria aveva appurato che: la madre d’intenzione non aveva avuto alcun ruolo nella procreazione poiché la madre biologica era stata fecondata grazio al liquido seminale donato da un caro amico; la signora non aveva chiesto immediatamente dopo la nascita l’adozione del piccolo; il minore aveva convissuto per soli due anni e tre mesi dalla nascita con la compagna della madre e dalle relazione dall’assistente sociale incaricata del caso emergeva che il rapporto del bambino con la signora era di tipo più amicale che genitoriale e caratterizzato da sporadicità.

È alla luce di tali risultanze istruttorie che la Corte di Appello di Torino rigettava l’istanza della madre intenzionale precisando di aver tenuto in considerazione indicatori quali l’esistenza o meno di un progetto genitoriale comune, la cura e l’accudimento svolti in comune per un congruo periodo parametrato all’età del bambino. 

La Corte di Cassazione dunque, dando atto del corretto operato della Corte di Appello torinese, dichiarava inammissibile il ricorso per i seguenti motivi: il giudice di seconde cure aveva chiaramente e esplicitamente motivato il proprio rigetto, non potendosi quindi ravvisare alcuna omessa pronuncia; la ricorrente, adducendo presunte violazioni di diritto, stava di fatto chiedendo una rivalutazione nel merito impossibile avanti al giudice di legittimità; la presunta violazione del diritto del minore a vedere nominato un Curatore Speciale non sussisteva in quanto il procedimento di adozione in casi particolari non richiede obbligatoriamente la nomina di un curatore, essendo il minore legittimamente rappresentato dal genitore esercente la responsabilità, ove non sospeso.

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