I FIGLI HANNO DIRITTO A MANTENERE LO STESSO TENORE DI VITA ANCHE DOPO LA FINE DELL’UNIONE DEI GENITORI
(A cura dell’Avv. Cecilia Gaudenzi)
Con la recente ordinanza n. 2536/2024 pubblicata il 26 gennaio 2024 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di mantenimento dei figli ribadendo il principio secondo cui i figli di genitori coniugati sono uguali ai figli di genitori separati o divorziati, come pure a quelli nati da persone non unite in matrimonio, sia che continuino a vivere insieme sia che abbiano cessato la convivenza. Tale principio di uguaglianza impone quindi di tenere a mente che tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti ed educati nel rispetto delle loro capacità e inclinazioni naturali.
Come abbiamo già avuto occasione di analizzare nel nostro blog, ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento dei figli si deve far riferimento all’art. 337 ter comma 4 cc il quale prevede che ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei propri figli in misura proporzionale al proprio reddito. Ai fini della determinazione dell’importo, che il genitore non collocatario è tenuto a versare mensilmente al genitore collocatario a titolo di mantenimento dei figli, il Giudice deve considerare le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da quest’ultimo in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La vicenda da cui trae origine il provvedimento oggi in commento ha inizio con una richiesta di divorzio e una sentenza del Tribunale di Pesaro con la quale veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e posto a carico del padre l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli tramite il versamento mensile alla madre di € 1.500,00 (€ 750,00 per ciascun figlio).
La madre, ricevuta la decisione, ricorreva subito in Appello avanti la Corte di Ancona alla quale, in parziale riforma della sentenza, tra le altre cose, chiedeva di determinare in € 1.000,00 l’assegno a carico del padre a titolo di mantenimento di ciascun figlio, oltre al 100% delle spese straordinarie. La Corte d’Appello, nonostante le argomentazioni materne, confermava la sentenza in punto mantenimento dei figli ritenendolo adeguato alle di loro esigenze.
La madre, non soddisfatta della decisione di secondo grado, ricorreva in Cassazione affermando che il giudice di secondo grado non aveva correttamente valutato i presupposti di legge in punto mantenimento dei figli. La donna,infatti, evidenziava come, nella quantificazione dell’assegno di mantenimento per i figli, trova applicazione il criterio del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e che tale principio, unitamente a quello di proporzionalità, non era stato tenuto in considerazione dalla Corte nella propria decisione.
La Corte di Cassazione, analizzando il ricorso della madre evidenziava da un lato, che i genitori devono contribuire al mantenimento dei propri figli in misura proporzionale alle rispettive sostanze e che tale criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice anche quando è finita la comunione di vita tra i genitori, dall’altro che, sulla base del principio di uguaglianza dei figli, l’articolo 337 ter cc , nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli ed il tenore di via goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori.
Secondo gli Ermellini, nel caso oggi in commento, la Corte d’Appello non aveva correttamente valutato i suddetti principi. Nella motivazione della sentenza di secondo grado infatti, non c’era alcun riferimento alle condizioni reddituali e patrimoniali del padre dei ragazzi, né alcuna considerazione del fatto che la signora fosse priva di redditi propri, e in generale non risultava ponderato alcun elemento concreto per verificare il rispetto del principio di proporzionalità e del tenore di vita.
In conclusione quindi, ribadendo il principio secondo cui i diritti dei figli di genitori che non vivono insieme non possono essere diversi da quelli dei figli di genitori che stanno ancora insieme, e che i genitori non possono imporre delle privazioni ai figli per il solo fatto che abbiano deciso di non vivere insieme, la Corte accoglieva il ricorso della madre e rinviava la causa alla Corte territoriale.
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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a pieni voti presso l’Università degli Studi di Milano nel 2017, con tesi in diritto dell’informatica giuridica, analizzando l’istituto della “Responsabilità dei Portali Web e il fenomeno delle fake news”.
Interessata fin dall’inizio del suo percorso universitario alle materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia, dall’aprile 2017 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio, dove nel mese di gennaio 2021 è diventata Avvocato, del Foro di Milano.