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Il curatore speciale del minore dopo la Riforma Cartabia: ecco le novità.

(A cura dell’Avv. Maria Grazia Di Nella)

Pochi di voi sono a conoscenza che da oltre quindici anni ricopro il ruolo di curatore speciale di minori e che ad oggi sono tantissimi i bambini di ogni età che rappresento in vari procedimenti sia avanti il Tribunale per i Minorenni sia avanti i Tribunale Ordinari della Lombardia.

Anche per questo motivo, ho accolto con tanto entusiasmo la Riforma Cartabia; perché è intervenuta in maniera molto incisiva – colmando una lacuna da tempo presente nel nostro ordinamento – proprio riguardo alla “figura” del curatore speciale prevista in via generale dall’art. 78 cpc, la cui nomina a tutela del minore è disposta “se manca la persona cui spetta la rappresentanza o l’assistenza, o vi sono ragioni di urgenza” ovvero “vi è un conflitto di interessi” tra i genitori ed il minore” e, a seguito della Riforma dagli art. 473bis.7 e 473bis.8 cpc.

Qual è il ruolo del curatore speciale?

Il curatore ha quindi la funzione di «dare voce» al minore all’interno del procedimento in cui è stato nominato per poter perseguire il di lui interesse quale obiettivo supremo. Nello svolgimento di tale incarico, il curatore speciale dovrà quindi individuare l’interesse del minore e valutare se l’azione giudiziale intrapresa e i provvedimenti in atto sono idonei a realizzare il suo migliore interesse.

Ma come si valuta il superiore interesse del minore ?

La prima cosa richiesta al curatore è lo studio degli atti e la conoscenza degli attori in gioco: minore, genitori e operatori sociali. Questo al fine di raccogliere più elementi possibili per valutare correttamente la situazione. Il Comitato ONU per i diritti dell’infanzia, ha stilato un elenco degli elementi che noi curatori dovremmo sempre tenere presenti in tale valutazione, vediamoli.

Prima di tutto dovrà essere garantito al minore di poter esprimere la sua opinione, garantita la di lui identità (sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, religione, convinzioni personali, identità culturale), l’ambiente familiare e il mantenimento dei rapporti con membri della famiglia biologica, adottiva o affidataria, e anche membri della famiglia allargata; garantita  la cura, protezione e la sicurezza del minore anche nelle  situazioni di vulnerabilità; garantito il diritto alla salute e all’istruzione.

Partendo da tali elementi, il curatore deve fare una valutazione prognostica, relativa non solo al presente ma anche all’evoluzione della situazione del minore nel breve e nel lungo termine, valutandola in modo dinamico e non statico. Per questo il contatto con il minore e con tutta la rete deve essere più possibile frequente.

Quali sono i casi in cui al minore deve essere nominato un curatore speciale ?

La Riforma Cartabia, nello specifico, ha modificato gli artt. 78 e 80 c.p.c., che disciplinano le ipotesi e la modalità nomina di tale figura prevedendo che il Giudice debba provvedere in via obbligatoria alla nomina del curatore speciale del minore, a pena di nullità degli atti del procedimento e anche d’ufficio:

1) nei procedimenti aventi ad oggetto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro;

2) in caso di provvedimenti confermativo dell’allontanamento familiare ex art. 403 c.c. o di affidamento eterofamiliare;

3) nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di abbandono del minore;

4) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di   pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

 5) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

La nomina del curatore è, invece, facoltativa quando il Giudice valuti che i genitori siano per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; in questo caso, la nomina sarà fatta con provvedimento succintamente motivato.

Come avviene la nomina?

La Riforma ne ha precisato il procedimento, aggiungendo all’art. 80 c.p.c. due ulteriori commi che specificano le persone legittimate a richiedere la nomina di tale figura: oltre ovviamente al Giudice, al Pubblico Ministero e ai genitori, oggi è previsto che chiunque ne abbia interesse può farlo, anche il minore che abbia compiuto quattordici anni.

A quale Giudice dovrà essere fatta la domanda per la nomina del curatore?

Competente alla nomina resta, prima dell’instaurazione del giudizio, il Giudice di pace ovvero il Presidente dell’ufficio giudiziario innanzi al quale si voglia intraprendere la causa, mentre, nel caso in cui la nomina venga avanzata contestualmente o successivamente all’inizio di un procedimento, la domanda dovrà essere fatta al Giudice investito della controversia che vi provvederà con decreto motivato, vale a dire illustrando le ragioni per le quali ritiene che sussista “un pregiudizio per il minore tale da precludere l’adeguata rappresentanza processuale da parte dei genitori”.

Ma quali sono i poteri del curatore speciale?

Al curatore speciale la Riforma Cartabia ha riconosciuto sia il potere di rappresentanza processuale del minore, che quello di rappresentanza sostanziale vale a dire che il curatore potrà

a) costituirsi in giudizio;

b) prendere posizione sui fatti dedotti dai genitori, anche chiedendo l’adozione dei provvedimenti c.d. de potestate nei giudizi di separazione e divorzio ovvero in quelli di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio già pendenti di fronte al tribunale ordinario;

c) formulare domande ed istanze istruttorie, in merito alle quali il minore abbia un interesse specifico;

d) svolgere tutti gli incombenti processuali per i quali sono già maturate preclusioni o decadenze;

e) ricevere le notifiche di tutti i provvedimenti;

f) poter impugnare ed essere parte dei giudizi di impugnazione, laddove vengano impugnati capi delle decisioni riguardanti il minore;

g) farsi parte attiva per la risoluzione di gravi conflitti che si possono verificare nei casi di affidamento condiviso e di affidamento dell’Ente, operando anche al di fuori del processo. Al curatore, infatti, con la decisione che definisce il procedimento potranno essere attribuiti poteri sostanziali a tutela del minore. Ad esempio, potrà essere attribuito al curatore il dovere/potere di decidere in punto scelta del progetto scolastico ovvero di cura, in caso di conflittualità nella scelta della scuola o del protocollo di cura;

h) ascoltare il minore.

Ma chi paga il curatore del minore ?

Il curatore dovrà chiedere l’ammissione al gratuito patrocinio a favore del piccolo depositando il modello ISEE che i genitori dovranno far pervenire. Non contano i redditi ed il patrimonio dei genitori ma solo quello eventuale del minore. Ne consegue, che l’onorario del curatore sarà a carico dello Stato ma trattandosi di un ruolo a tutela di un minore e non di un adulto, verrà liquidato e diminuito del 50% rispetto a quello previsto per gli adulti. Insomma…il curatore è sempre di più…un ruolo di cuore!

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Al centro del nostro lavoro c’è la persona. Studio Legale Di Nella è specializzato nel Diritto delle Famiglie, Diritto Internazionale della Famiglia, Diritto Collaborativo, Diritto della Persona, Diritto dei Minori, Diritto Penale Minorile, Sottrazioni internazionali dei Minori, Diritto delle Successioni e Donazioni e Diritto dell’Immigrazione.

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È Avvocato Collaborativo del Foro di Milano, componente del Comitato Scientifico della SOS Villaggi dei Bambini Onlus, membro attivo dell’Associazione Camera Minorile di Milano, socia dell’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), socia dell’AIADC ( Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo) nonché delle IACP ( International Academy of Collaborative Professionals), socia dell’Associazione ICALI (International Child Abducion Lawyers Italy) ed iscritta nell’elenco avvocati specializzati all’assistenza legale delle donne vittime di violenza (BURL – Serie ordinaria n.46 17.11.2016).