Figli maggiorenni non economicamente autosufficienti: è dovuto l’assegno di mantenimento?
(A cura dell’Avv. Angela Brancati)
La legge all’articolo 337 septies cc prevede che il Giudice, valutate le circostanze, può disporre a carico del genitore e a favore dei figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, il pagamento di un assegno periodico a titolo di contributo al mantenimento.
Tale disposizione fa sorgere, tuttavia, nei genitori la domanda sul se e fino a quando perduri l’obbligo di mantenimento in capo agli stessi e quali siano i limiti che possono determinarne la revoca.
É proprio su questo importante quesito che, tanto i Tribunali di merito, quanto la Suprema Corte di Cassazione si sono occupati e continuano ad occuparsi a più riprese con pronunce che di volta in volta interessavano fattispecie peculiari.
È utile a tal riguardo, per fornire un quadro dello stato dell’arte giurisprudenziale, prendere in considerazione e brevemente riassumere le ultime sentenze che hanno avuto ad oggetto l’assegno di mantenimento corrisposto a favore dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Con la sentenza n. 22240/21 gli Ermellini sono stati investiti della doglianza di un padre tenuto a versare un assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne e già laureato nonostante questi a far data dal conseguimento della laurea avesse trovato un’occupazione. La Corte di Cassazione ha nella specie precisato, confermando l’ormai consolidata giurisprudenza che “la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonché, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età”. Si trattava, invero, di un figlio che conseguita la laurea magistrale e conseguiti dei redditi a far data dal 2013 per il tramite di occupazioni temporanee, questi al netto non potevano essere da soli considerati sufficienti al raggiungimento dell’autosufficienza economica, dovendo pertanto perdurare la corresponsione da parte del padre e a favore del figlio maggiorenne il contributo al mantenimento.
Altro interessante e recente pronunciamento questa volta non di legittimità ma di merito è stato quello emesso con sentenza n. 3104/2021 dal Tribunale di Torino. Nel caso di specie in un giudizio avente ad oggetto il divorzio, il padre lamentava la scarsa attivazione della figlia ormai maggiorenne, già mamma di una bimba ma ancora convivente con la di lei madre, nel reperimento di un’attività lavorativa nonostante le acquisite capacità professionali. Il Collegio sebbene abbia ribadito alla base della pronuncia il principio di autoresponsabilità ormai noto alle Corti con riferimento ai figli maggiorenni, ha tuttavia sostenuto che per poter escludere il contributo al mantenimento a favore dei figli non ancora autosufficienti devono aversi a riguardo una serie di circostanze tra cui l’età del figlio e l’approccio al mondo del lavoro, anche se transitorio, conformemente alle aspirazioni e propensioni di ciascuno. Nel caso sottoposto al Tribunale, la figlia, conseguita l’abilitazione professionale di pasticcera ed affacciatasi al mondo del lavoro, aveva poi dovuto sospendere l’attività per sopraggiunto stato di attesa e sopraggiunta pandemia. La stessa figlia conviveva, inoltre, con la propria madre non avendo ancora costituito un nuovo nucleo familiare che avrebbe escluso di fatto l’obbligo del contributo al mantenimento.
Valutate, pertanto, unitariamente dette circostanze, il Tribunale di Torino accordava un contributo al mantenimento a favore della figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente.
Altra interessante sentenza di merito emessa nell’ambito di un giudizio divorzile è stata quella del Tribunale di Genova n. 1585/2021. In occasione del suddetto giudizio, la moglie chiedeva riconoscersi a carico del marito l’obbligo di corrispondere il contributo al mantenimento a favore della figlia di 29 anni di età, già laureata ma ancora alla ricerca di un’attività lavorativa. Il caso è peculiare in quanto il Collegio, sebbene avesse confermato di fatto l’orientamento giurisprudenziale di legittimità quanto alla prosecuzione dell’obbligo di mantenere i figli anche dopo il raggiungimento della maggiore età, nel caso di specie prendeva in considerazione un’ulteriore circostanza consistente nella situazione altamente conflittuale tra i genitori in fase di separazione. L’inerzia che caratterizzava, invero, la figlia ormai 29enne e con un titolo universitario già acquisito, veniva considerata dal Collegio “incolpevole”. Dichiarava il Tribunale: “nella specie se è pur vero che la figlia del ricorrente ha terminato tardi gli studi ed è prossima ai 29 anni, è anche vero che, anche in ragione della conflittuale situazione familiare che si è venuta a creare ad esito della separazione dei genitori, non appare configurabile nel caso in esame un’inerzia colpevole in capo alla figlia”.
Da tutte le pronunce esaminate si evince, pertanto, che se il diritto al mantenimento della prole, a carico dei genitori, non può essere sine die, ossia essere senza limiti temporali, esso non cessa automaticamente una volta raggiunta la maggiore età ma con il solo e provato raggiungimento dell’indipendenza economica. Per questa ragione i Tribunali investiti delle questioni devono valutare caso per caso tutte le circostanze che stanno alla base della richiesta avanzata da parte dei genitori senza escludere aprioristicamente un obbligo a capo di ciascuno di essi per la sola raggiunta maggiore età.
In ogni caso, è opportuno evidenziare che il figlio che non ha più diritto a ricevere l’assegno di mantenimento, non rimane privo di tutela in quanto vi è un obbligo alimentare previsto dalla legge ai sensi dell’articolo 433 c.c. a carico dei parenti prossimi, laddove qualora sussistano i presupposti.
Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Parma nel 2016, con tesi in diritto diritto amministrativo.
Successivamente ha svolto il tirocinio ex art. 73 DL 79/2013 presso il Tribunale per i Minorenni di Milano dove ha coltivato il proprio interesse per le materie di diritto della persona, dei minori e della famiglia. Dal maggio 2018 ha iniziato il percorso di pratica forense presso questo Studio.
Dal novembre 2019 ha conseguito il titolo di Avvocato e ad oggi appartiene al Foro di Milano.